Decreto 11 maggio 2018

Decreto MISE 11 maggio 2018
Procedure e modalita' per l'esecuzione dei controlli da parte di ENEA sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute pe...
ID 23594 | 10.03.2025 / In allegato
Meccanismo transitorio di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 con validità massima al 31 dicembre 2025
Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione)
1. Il presente decreto, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 199 del 2021, ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato, attraverso la definizione di un meccanismo di supporto che ne promuova l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, coerentemente con gli obiettivi di sicurezza e adeguatezza del sistema elettrico.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, il presente decreto stabilisce le modalità e le condizioni in base alle quali possono accedere al meccanismo di supporto le seguenti tipologie di impianto:
a) impianti solari fotovoltaici;
b) impianti eolici;
c) impianti idroelettrici;
d) impianti di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione.
3. Il presente decreto cessa di applicarsi il 31 dicembre 2025 ovvero, per gli impianti di potenza inferiore o uguale al MW, fermo restando quanto previsto all’articolo 15, comma 2, decorsi sessanta giorni dalla data in cui è raggiunto un contingente di potenza pari a 3 GW, qualora tale data risulti anteriore rispetto al termine del 31 dicembre 2025.
4. Il GSE comunica tempestivamente al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica il raggiungimento della data di cui al comma 3, provvedendo al contempo a darne notizia sul proprio sito internet. Per il calcolo del raggiungimento del contingente di potenza, il GSE tiene conto delle comunicazioni di avvio lavori di cui all’articolo 3, comma 1.
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