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Revisione della disciplina D.Lgs. n. 231/2001

D.Lgs. n. 231/2001 Revisione disciplina

Revisione della disciplina D.Lgs. n. 231/2001 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Bozza 04.08.2026

ID 26832 | 05 Agosto 2026 / Allegato Bozza

Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2026: Comunicato stampa n. 185

Revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (disegno di legge)
________

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato un disegno di legge di revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Il testo supera la distinzione, oggi posta a fondamento del sistema, tra reati commessi da soggetti in posizione apicale e reati commessi da soggetti sottoposti all’altrui direzione. La colpa di organizzazione è elevata a criterio di imputazione soggettiva dell’illecito: l’ente risponde soltanto quando sia accertato il nesso di causalità tra la mancata adozione o l’inefficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi e la commissione del reato. Viene conseguentemente meno l’inversione dell’onere probatorio a carico dell’ente.

Per i reati colposi si introduce una presunzione di interesse o vantaggio dell’ente qualora dall’inosservanza delle disposizioni inerenti allo svolgimento dell’attività sia derivato, in misura apprezzabile, un risparmio di spesa o un incremento della produzione.

Sono definiti il contenuto essenziale del modello di organizzazione e gestione, la procedura per la sua adozione e revisione e i criteri che orientano il giudice nella valutazione di idoneità. I modelli adottati in conformità alle linee guida predisposte dalle associazioni rappresentative degli enti si presumono adeguati; il giudice che intenda discostarsene deve puntualmente motivare, evidenziando i profili di inidoneità. In materia di salute e sicurezza sul lavoro, si presumono conformi, con efficacia esimente, i modelli adottati sulla base della norma UNI ISO. Per le piccole e medie imprese, l’elaborazione di procedure semplificate per l’adozione e l’efficace attuazione del modello è demandata a un decreto del Ministro della giustizia.

Sono ampliate le cause di estinzione di cui l’ente può beneficiare: alla remissione della querela e all’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, purché l’illecito dell’ente risulti occasionale, si aggiunge una specifica causa di estinzione in presenza di condotte riparatorie successive al fatto, volte a eliminare le carenze del modello riscontrate dal pubblico ministero; in presenza di delitti, l’ente non può beneficiarne più di due volte. In materia ambientale e tributaria, l’illecito si estingue a fronte dell’eliminazione della carenza organizzativa asseverata e, per i reati tributari, dell’integrale pagamento degli importi dovuti.

Il testo interviene inoltre sull’autonomia della responsabilità dell’ente, che sussiste anche quando l’autore del reato, pur identificato, sia dichiarato non punibile per difetto di colpevolezza rispetto alle carenze organizzative dell’ente.

Quanto al procedimento di accertamento, il pubblico ministero è tenuto a indicare specificamente le carenze organizzative nella richiesta di misura interdittiva e nella contestazione dell’illecito; l’omessa indicazione è causa di nullità, anche del decreto che dispone il giudizio. Il sequestro preventivo è escluso quando l’ente offra idonea cauzione; l’archiviazione è disposta con decreto motivato del giudice. L’applicazione della sanzione su richiesta è accessibile all’ente indipendentemente dalla definibilità del giudizio nei confronti della persona fisica, con esclusione per i delitti di cui all’articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale; la confisca può essere disposta anche quando la sentenza sia stata pronunciata su richiesta delle parti. È introdotta una causa di estinzione dell’illecito decorsi cinque anni dall’irrogazione di una sanzione interdittiva non superiore a un anno, ovvero due anni in caso di irrogazione della sola sanzione pecuniaria, senza che l’ente abbia commesso un illecito della stessa indole.

In favore degli enti di piccole dimensioni, nei casi di coincidenza soggettiva tra autore del reato ed ente, il giudice, in caso di condanna, può disapplicare o ridurre la sanzione pecuniaria nei confronti della persona giuridica, tenendo conto della pena già irrogata alla persona fisica.

I provvedimenti di non punibilità per particolare tenuità del fatto e di estinzione per ravvedimento operoso sono iscritti per estratto nel casellario e non sono menzionati nel certificato richiedibile da terzi.

Il Governo è infine delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo di revisione del sistema sanzionatorio e del catalogo dei reati presupposto, con limitazione agli illeciti attinenti alla criminalità d’impresa e previsione di sanzioni interdittive per i soli reati più gravi.
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