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Interpello ambientale 13.07.2026 - Bonifiche: figura dell'operatore

Interpello ambientale 13.07.2026 - Bonifiche: figura dell'operatore

Interpello ambientale 13.07.2026 - Bonifiche: figura dell'operatore

ID 26690 | 15 Luglio 2026 / Allegato

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o provi o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformità all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Tutti gli interpelli ambientali

Interpello ambientale 13.07.2026

Comune di Tito - Interpello ex art. 3 septies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Tematica bonifiche. Prevenzione e ripristino ambientale - Parte VI, Titolo II del D.Lgs. 152/2006. La figura dell’operatore.

I quesiti

Con nota acquisita al protocollo ministeriale al n. 244712 del 23/12/2025, il Comune di Tito ha formulato un interpello, ai sensi dell’art. 3-septies del D.lgs. n. 152/2006, in ordine alla nozione della figura dell’operatore di cui all’art. 302 del D.lgs. 152/2006, con specifico riferimento ai procedimenti amministrativi connessi alla bonifica di siti contaminati.

In particolare, il Comune di Tito, dopo aver richiamato la nozione di operatore di cui all’art. 302 e all’art. 304, commi 1 e 2, del D.lgs. 152/2006, formula cinque quesiti che, per comodità di richiamo, si riportano di seguito:

1) “In un affidamento pubblico, la figura dell’operatore di cui all’art. 302 sopracitato, è incardinata nell’Ente pubblico che controlla l’appalto o dall’Operatore economico che conduce l’attività?”.

2) “In un appalto pubblico, avente a oggetto solo lavori edili, in cui l’Operatore economico non possiede i requisiti per svolgere un’attività di messa in sicurezza di emergenza ambientale, ma che durante le attività di cantiere constata una potenziale minaccia di danno ambientale, ha l’obbligo di effettuare la comunicazione ex art. 304 del D.lgs. n. 152/2006 o essa è resa dalla Stazione Appaltante?”;

3) “In area SIN, o a contaminazione diffusa, nell’eventualità che una ditta appaltatrice, durante le attività ad essa affidate, esegua accidentalmente un’operazione che può potenzialmente provocare una minaccia per le matrici ambientali già contaminate, ha l’obbligo di attivare le relative misure di protezioni e messa in sicurezza, dandone comunicazione agli Enti di cui all’art. 304 o può informare solamente la relativa Stazione Appaltante? In tal caso, la Stazione Appaltante ha l’obbligo di comunicare ai sensi dell’art. 304? Oppure, nella fattispecie, vige quanto
pedissequamente indicato alla lettera h), comma 1 dell’art. 303 del d.lgs. 152/2006?”;

4) “Un Ente o un’Agenzia regionale, come ad esempio un’ARPA, svolgendo in maniera indipendente un’attività professionale di rilevanza ambientale, ravvisando una potenziale minaccia
per le matrici ambientali in un determinato sito - non disponendo ancora dei risultati del relativo accertamento analitico eseguito, quindi impossibilitata nella comunicazione ex art. 244 del D.lgs. n.152/2006, inoltre, non essendo né proprietaria, né gestore del sito, pertanto non rientrando nella fattispecie dell’art. 245 del TUA, indipendentemente dalla funzione di controllo attribuitagli dalla norma - può rivestire il ruolo di operatore di cui all’art. 302 del medesimo Decreto, o può evitare la tempestiva comunicazione agli Enti competenti, ovvero effettuare azioni di misure di prevenzione al fine di impedire o minimizzare un eventuale aggravamento delle condizioni del sito?”.

5) “Durante le indagini per la ricerca del responsabile dei superamenti delle CSC affidate alle Province, nel caso di minaccia imminente o di aggravamento delle condizioni ambientali di un
suolo/sottosuolo o di una falda - in attesa delle risultanze istruttorie della stessa Provincia - i Soggetti istituzionali indicati all’art. 250, devono attendere l’esito delle indagini oppure procedere nelle attività di indagini/caratterizzazione ambientale del sito, ritenute utili anche ai fini dell’attività investigativa per poi [rivalersi] sul responsabile individuato dalla provincia?”

...segue in allegato

Fonte: MASE

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