Regolamento (UE) 2026/1392

Regolamento (UE) 2026/1392 / Regolamento FRM
ID | 26 Giugno 2026 / Allegato
Regolamento (UE) 2026/1392
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2026, relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 1999/105/CE del Consiglio (regolamento FRM)
GU L 2026/1392 del 26.6.2026
Entrata in vigore: 14.07.2026
Esso si applica a decorrere dal 17 luglio 2031
Misure transitorie
1. L’FRM prodotto prima del 17 luglio 2031 conformemente alla direttiva 1999/105/CE o alle norme nazionali può continuare a essere commercializzato fino a esaurimento delle scorte.
2. L’FRM commercializzato in conformità del paragrafo 1 è accompagnato da un’etichetta recante l’indicazione «FRM non ammesso a norma del regolamento (UE) 2026/1392 relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione».
3. L’FRM prodotto prima del 17 luglio 2031 conformemente alla direttiva 1999/105/CE può continuare a essere commercializzato sulla base di un certificato principale rilasciato a norma di tale direttiva.
Il presente regolamento stabilisce norme in materia di produzione di materiale forestale di moltiplicazione (forest reproductive material - FRM) a fini di commercializzazione e in materia di commercializzazione di FRM.
In particolare, il presente regolamento stabilisce requisiti riguardanti l’origine del materiale di base destinato alla produzione di FRM, la sua ammissione e la sua registrazione, nonché requisiti in materia di tracciabilità dell’FRM, controlli ufficiali, categorie di FRM, identità e qualità dell’FRM, certificazione, etichettatura, imballaggio, importazioni, operatori professionali e piani di emergenza nazionali.
[...]
Collegati
Allegati
|
Descrizione |
Lingua |
Dimensioni |
Downloads |
|
|
IT |
1319 kB |
7 |