Interpello ambientale 25.05.2026
OGGETTO: articolo 3-septies del d.lgs. 152/2006 - Interpello in materia ambientale in ordine agli obblighi in capo alle imprese che importano Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE).
QUESITO
Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del d.lgs. 152/2006, la Provincia di Lecco ha chiesto chiarimenti in merito agli obblighi in capo alle imprese che importano Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) e, in particolare, a quelli a cui è soggetto un importatore di un’AEE, acquistata non a scopo di commercializzazione, distribuzione e/o immissione sul mercato, bensì a scopo di utilizzo interno quale “prototipo” per la valutazione della qualità del prodotto.
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CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
In considerazione del quadro normativo sopraesposto e alla luce dell’istruttoria tecnica condotta, è emerso quanto segue.
1. Le apparecchiature concepite per fini di ricerca e sviluppo
In via preliminare, si rappresenta che, come noto, l’articolo 3, comma 2, lettera f), del D.lgs. n. 49/2014, di attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), esclude dal suo campo di applicazione “le apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell’ambito di rapporti tra imprese”.
Come chiarito anche nelle F.A.Q. interpretative della Commissione europea sulla Direttiva 2012/19/UE (§ 3.15), tale esclusione riguarda specificamente le apparecchiature progettate per attività di ricerca e sviluppo, rese disponibili nell’ambito di rapporti tra imprese, mentre non si estende ad apparecchiature che possono essere utilizzate anche in applicazioni commerciali, né a quelle progettate e immesse sul mercato per testare, validare o monitorare apparecchiature di ricerca e sviluppo o prototipi.
Sempre le F.A.Q. della Commissione europea (§ 3.15) riportano che le AEE che possono beneficiare dell’esclusione relativa alle attività di ricerca e sviluppo includono prodotti non finiti quali prototipi o campioni/test di AEE (tali prodotti fanno ancora parte del processo di sviluppo e pre-produzione e non sono commercializzati).
In termini analoghi si è espresso, nei pareri sopra richiamati, anche il Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei RAEE e dei rifiuti di batterie, evidenziando che l’esclusione può trovare applicazione nei soli casi in cui le apparecchiature siano prodotte sulla base di specifiche richieste e non siano apparecchiature standard messe a disposizione sul mercato. Al contrario, qualora le apparecchiature, seppure destinate a finalità di ricerca e sviluppo, risultino presenti in cataloghi commerciali o siano configurabili come prodotti di serie, devono ritenersi incluse nel campo di applicazione del D.lgs. n. 49/2014.
2. L’immissione sul mercato
Ciò premesso, con riferimento all’immissione sul mercato, l’articolo 4, comma 1, lettera r), del D.lgs. n. 49/2014 la definisce come: “la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato nazionale nell'ambito di un'attività professionale” e la successiva lettera q), del medesimo comma 1, definisce la “messa a disposizione” come: “la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato nazionale nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito”. Tali definizioni discendono dalla Direttiva 2012/19/UE.
In tale contesto, a livello di normativa unionale, il Regolamento (UE) 2019/1020, all’articolo 3, paragrafo 1, punti 1) e 2), definisce l’immissione sul mercato come: “la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione” e riporta che la messa a disposizione sul mercato è da intendersi come: “qualsiasi fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito”.
A questo riguardo, la Comunicazione della Commissione (2022/C - 247/01) - La guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti 2022 - nell’esplicitare il concetto di immissione sul mercato, riporta alcune casistiche in cui essa non si concretizza, ossia nel caso si tratti di un prodotto:
- “trasferito per la prova o la convalida di unità pre-produzione considerate ancora in fase di fabbricazione”;
- “esposto o utilizzato in condizioni controllate, in occasione di fiere, mostre o dimostrazioni, apponendo un cartello visibile che indichi chiaramente che il prodotto non può essere immesso sul mercato”;
- “presente nei magazzini del fabbricante o dell'importatore, ma non ancora messo a disposizione, e quindi non fornito per la distribuzione, il consumo o l'uso”.
Qualora l'AEE importata non rientri nella casistica di cui al precedente punto 1, occorre altresì verificare se, pur ricadendo nel campo di applicazione del D.lgs. n. 49/2014, si configuri o meno un'ipotesi di immissione sul mercato ai sensi della normativa vigente.
...segue in allegato