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Interpello ambientale 30.03.2026 - Destinazione proventi delle sanzioni abbandono rifiuti

Interpello ambientale 30.03.2026 - Destinazione proventi delle sanzioni abbandono rifiuti

Interpello ambientale 30.03.2026 - Destinazione proventi delle sanzioni abbandono rifiuti

ID 25900 | 01.04.2026 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Tutti gli interpelli ambientali

Interpello ambientale 18.03.2026

OGGETTO: Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del d.lgs. 152 del 2006 inerente alla destinazione dei proventi delle sanzioni di cui all'art. 255, comma 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, come modificato dal decreto-legge 3 settembre 2025, n. 116.

Quesito

Con istanza di interpello formulata ai sensi dell'articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Città metropolitana di Bologna, in merito all'applicazione delle sanzioni amministrative previste all'articolo 255, comma 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, ha richiesto chiarimenti circa l'ente legittimato a percepire i proventi delle stesse.

[...]

Considerazioni del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Al fine di fornire i richiesti chiarimenti, considerato il quadro normativo sopraesposto e alla luce dell'istruttoria condotta, si rappresenta quanto segue.

Con l'emanazione del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147, sono state apportate alcune modifiche di rilievo alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n. 152 e, in  particolare,  con  l'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), sono state riformate le fattispecie sanzionatorie relative alle condotte di abbandono di rifiuti non pericolosi, di abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari e di abbandono di rifiuti pericolosi.

In particolare, per quanto  di  interesse ai fini dell'interpello in esame, si evidenzia  che l 'articolo 1, comma 1, lett. b), punto 2), del citato decreto-legge, ha integrato l'articolo 255 del decreto legislativo  n. 152 del 2006, con il comma 1.2, il quale prevede che "Salvo che il fatto  costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita  rifiuti  urbani  accanto  ai contenitori  per  la  raccolta  presenti lungo  le strade e soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di  una  somma  da  1.000  euro  a  3.000 euro. Se la violazione e commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'articolo  214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

Tale disposizione, pertanto, descrive una condotta specifica rispetto alla fattispecie più ampia e generale di abbandono di cui al comma 1 del citato articolo 255, circoscritta all'abbandono o al deposito di rifiuti urbani accanto ai contenitori dedicati alla raccolta organizzata nell'ambito del servizio di igiene urbana di competenza dell'Ente locale, effettuati in violazione delle disposizioni comunali recanti le corrette modalità di conferimento dei rifiuti urbani.

Per l'individuazione dell'Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni di cui alla Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e per la destinazione dei proventi delle stesse, occorre in primo luogo far riferimento alla disciplina generale contenuta nella medesima Parte Quarta e, in particolare, all'articolo 262 che, nel far salve le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, prevede che "all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie  previste dalla parte quarta  del presente decreto
provvede  la  provincia  nel cui territorio  e stata  commessa la violazione (...)" mentre il successivo articolo 262 prevede che "i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del presente decreto sono devoluti alle province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale (...)".

[...] Segue in allegato

Fonte: MASE

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