Digestato equiparato: Legge di bilancio 2020

Digestato equiparato: Legge di bilancio 2020
La Legge di Bilancio 2020 introduce nel DM n. 5046 del 25 Febbraio 2016 la definizione di digestato equiparato, quale prodotto ottenuto dalla digestione ana...
ID 26320 | 26 Maggio 2026 / Allegato
Comunicazione della Commissione - Orientamenti per l'attuazione della direttiva quadro Acque durante il rilascio delle autorizzazioni per nuovi progetti e attività esistenti in particolare nel settore minerario
C/2026/3216
GU C/2026/2836 del 26.5.2026
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La Commissione europea ha pubblicato i presenti orientamenti per garantire un’attuazione più semplice e armonizzata della normativa UE in materia di acque, riducendo le incertezze relative alla conformità. L’obiettivo è sostenere l’agenda generale dell’Europa sulla resilienza, che comprende anche la resilienza idrica. Tali orientamenti rientrano negli sforzi della Commissione per sostenere la resilienza complessiva dell’Europa mantenendo elevati standard per le nostre acque, al fine di proteggere la salute umana e l’ambiente, garantendo al contempo l’accesso alle materie prime critiche necessarie per la transizione pulita.
Nel piano d'azione RESourceEU, la Commissione si è impegnata a presentare un "documento di orientamento per consentire un'attuazione più semplice e armonizzata negli Stati membri del diritto dell'UE in materia di rilascio di autorizzazioni ambientali, compresi gli aspetti relativi al settore minerario". Con i presenti orientamenti s'intende contribuire a ridurre le incertezze relative alle procedure e ai criteri di valutazione necessari per effettuare le valutazioni ambientali derivanti dalla direttiva quadro Acque.
L'iniziativa mira a rafforzare la resilienza generale dell'Europa, sulla base di un quadro normativo solido e chiaro per la politica in materia di acque, della strategia europea sulla resilienza idrica e dell'obiettivo che l'UE si è posta di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e dalle importazioni di materie prime critiche necessarie per accelerare la transizione energetica. Attualmente l'applicazione disomogenea della direttiva quadro Acque all'interno degli Stati membri e tra di essi incide sulla resilienza idrica, così come sui costi e sulla probabilità di ottenere un'autorizzazione, aspetti che sono fattori determinanti per le decisioni di investimento, in particolare nel settore delle materie prime critiche, come definito nel regolamento Materie prime critiche.
Per sormontare i problemi sopra menzionati, i presenti orientamenti esaminano le disposizioni della direttiva quadro Acque e delle due direttive derivate, la direttiva Acque sotterranee (5) e la direttiva Standard qualità ambientale (6), modificate da ultimo dalla direttiva (UE) 2026/805, che disciplinano il rilascio delle autorizzazioni per nuovi progetti o attività.
Il presente documento si basa sulla giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione, secondo la quale ai fini dell'interpretazione occorre tener conto non soltanto della formulazione di una disposizione, ma anche del suo contesto e degli obiettivi che persegue l'atto giuridico in cui la disposizione si colloca.
Il presente documento non sostituisce, integra né modifica le disposizioni della normativa in questione, le quali costituiscono l'unico fondamento degli obblighi giuridici applicabili. Non dovrebbe essere considerato isolatamente bensì essere letto in combinato disposto con la legislazione pertinente e non costituisce un riferimento indipendente. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a interpretare il diritto dell'Unione con efficacia definitiva.
L'obiettivo dei presenti orientamenti è ridurre l'incertezza relativa agli elementi e alle procedure sostanziali necessari per effettuare la valutazione ambientale a norma dalla direttiva quadro Acque. Sono qui esaminate le disposizioni vigenti che consentono agli Stati membri di fissare obiettivi ambientali meno rigorosi se non esistono misure praticabili per conseguire il buono stato delle acque (ossia non esistono misure per migliorare la situazione) o se il buono stato può essere raggiunto solo sostenendo costi sproporzionati. Ciò è particolarmente importante per il rinnovo delle autorizzazioni degli impianti o delle attività esistenti. Inoltre le ultime modifiche apportate alla direttiva quadro Acque, alla direttiva Standard qualità ambientale e alla direttiva Acque sotterranee introducono ulteriori possibilità di deroga per le quali è opportuno fornire ulteriori orientamenti al fine di garantirne un'attuazione armonizzata in tutti gli Stati membri.
La Commissione collaborerà con gli Stati membri all'attuazione della direttiva quadro Acque, in particolare nell'ambito della strategia comune di attuazione, ad esempio per rivedere i documenti di orientamento della strategia comune già concordati (9), nonché nell'ambito dei dialoghi strutturati sull'acqua, al fine di promuovere un'attuazione più efficace e comparabile delle valutazioni inerenti alla direttiva nel contesto del rilascio delle autorizzazioni per i progetti relativi alle materie prime critiche.
La direttiva quadro Acque contiene quattro definizioni di "stato" (lo stato ecologico e lo stato chimico per le acque superficiali, lo stato quantitativo e lo stato chimico per le acque sotterranee), ma gli orientamenti vertono sullo stato chimico sia delle acque superficiali sia di quelle sotterranee, perché la maggior parte delle difficoltà sono segnalate proprio in relazione ai progetti che potrebbero incidere su questo stato.
Gli orientamenti sono articolati in otto quesiti che prendono spunto dalle difficoltà segnalate dai portatori di interessi nel contesto delle domande per il rilascio di nuove autorizzazioni o per il rinnovo di quelle esistenti. L'obiettivo perseguito è offrire soluzioni basate sull'interpretazione delle varie disposizioni contenute nella direttiva quadro Acque, nella direttiva Acque sotterranee e nella direttiva Standard qualità ambientale. In particolare gli orientamenti illustrano la flessibilità di cui dispongono gli Stati membri in sede di valutazione dello stato chimico e del suo potenziale deterioramento, insistendo sul fatto che gli obiettivi della direttiva quadro Acque devono essere raggiunti a livello di corpo idrico nel suo complesso. A tale proposito il documento sottolinea che la direttiva Standard qualità ambientale riconosce che negli effluenti di alcune attività minerarie o industriali potrebbe non essere possibile ridurre la concentrazione di uno o più inquinanti al di sotto dello standard di qualità ambientale stabilito dalla normativa, con conseguente superamento delle concentrazioni attuali di inquinanti in prossimità del punto di scarico. La direttiva Standard qualità ambientale prevede pertanto la designazione di "zone di mescolamento" all'interno delle quali è accettato il superamento dello standard di qualità ambientale per un inquinante dal punto di scarico, a condizione che lo standard sia rispettato nel corpo idrico nel suo insieme. Gli orientamenti sottolineano inoltre l'importanza di tenere conto delle concentrazioni di fondo naturali e della biodisponibilità al momento di definire gli standard di qualità o di valutare la conformità, al fine di evitare la definizione di standard di qualità troppo rigorosi e garantire che la conformità sia valutata in modo adeguato.
Gli orientamenti illustrano inoltre i requisiti in materia di autorizzazione a norma della direttiva quadro Acque, la flessibilità prevista dall'articolo 4, paragrafo 7, e i nuovi paragrafi 7 bis e 7 ter dell'articolo 4, di cui gli Stati membri possono avvalersi per autorizzare i progetti che potrebbero comportare un deterioramento dello stato di un corpo idrico. Il documento spiega in che modo si può applicare la flessibilità per agevolare i progetti minerari e metallurgici, anche per quanto riguarda il deterioramento chimico indiretto, ma ribadendo che la direttiva quadro Acque non può essere interpretata nel senso di consentire il deterioramento dello stato chimico di un corpo idrico a causa di scarichi diretti di inquinanti.
Gli orientamenti precisano infine che, per le attività esistenti, comprese quelle minerarie, potrebbero essere applicabili altre deroghe in sede di riesame dei permessi o delle autorizzazioni. Ciò significa che, a determinate condizioni, è possibile fissare proroghe oltre il 2027 (se giustificate da condizioni naturali) e obiettivi ambientali meno rigorosi oltre il 2027, in linea con l'articolo 4, paragrafi 4 e 5.
1. Come si effettua la valutazione dello stato chimico rispetto al principio di non deterioramento?
2. In che modo gli Stati membri individuano gli inquinanti specifici dei bacini idrografici per le acque superficiali e gli inquinanti che destano preoccupazione a livello nazionale per le acque sotterranee?
3. In che modo è possibile tenere conto delle concentrazioni di fondo naturali e della biodisponibilità nella definizione degli standard di qualità ambientale o nella valutazione della conformità?
4. In che modo la designazione di zone di mescolamento può agevolare il rilascio delle autorizzazioni senza compromettere il raggiungimento dell'obiettivo generale della direttiva?
5. Quali sono i requisiti previsti dalla direttiva quadro Acque in materia di autorizzazioni?
6. Che tipo di flessibilità offre la direttiva per non precludere nuove attività sostenibili di sviluppo economico?
7. Quali sono le nuove deroghe introdotte ultimamente e come possono aiutare il settore minerario e quello metallurgico?
8. Quale altro tipo di flessibilità prevede la direttiva quadro Acque per garantire la possibilità di rinnovare/prorogare le autorizzazioni di attività e impianti esistenti?
[...] Segue in allegato
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