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Direttiva (UE) 2026/1021

Direttiva (UE) 2026/1021 / Lotta corruzione settori pubblico e privato

Direttiva (UE) 2026/1021 / Lotta corruzione settori pubblico e privato - Recepimento entro il 1° giugno 2028

ID 26226 | 13.05.2026 / Download Testo

Direttiva (UE) 2026/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2026, sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(GU L, 2026/1021, 11.5.2026)
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Con la Direttiva si aggiorna e rafforza l’attuale quadro giuridico per favorire una lotta efficace contro la corruzione in tutta l’Unione. La presente direttiva è volta a configurare la corruzione come reato qualora sia commessa intenzionalmente. L’esistenza dell’intenzione e della consapevolezza può essere dedotta da circostanze oggettive e materiali. Poiché la presente direttiva stabilisce norme minime, gli Stati membri rimangono liberi di adottare o mantenere norme più severe in materia di corruzione. La presente direttiva si basa sull’attuale quadro giuridico e non dovrebbe essere interpretata come avente l’intento di indebolire le attuali norme nazionali anticorruzione.
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Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

La presente direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni penali e non penali in materia di corruzione nonché misure per prevenire e combattere meglio la corruzione
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Articolo 3 Corruzione nel settore pubblico

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se intenzionali, le condotte seguenti costituiscano reato:
a) promettere, offrire o concedere a un funzionario pubblico, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura per il funzionario stesso o per un terzo, affinché tale funzionario compia o ometta un atto nell’esercizio delle sue funzioni (corruzione attiva nel settore pubblico);
b) il fatto che un funzionario pubblico solleciti o riceva, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura o accetti l’offerta o la promessa di tale vantaggio per sé o per un terzo, per compiere o omettere un atto nell’esercizio delle sue funzioni (corruzione passiva nel settore pubblico).
Ai fini del presente articolo, gli arbitri e i giurati sono considerati funzionari pubblici.

Articolo 4 Corruzione nel settore privato

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se intenzionali e poste in atto nell’ambito di attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o commerciali, le condotte seguenti costituiscano reato:
a) promettere, offrire o concedere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura a una persona che svolge a qualsiasi titolo funzioni direttive o lavorative per un’entità del settore privato, per tale persona o per un terzo, affinché tale persona compia o ometta un atto in violazione dei suoi doveri (corruzione attiva nel settore privato);
b) il fatto che una persona che svolga funzioni direttive o lavorative a qualsiasi titolo per un’entità del settore privato solleciti o riceva, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura o accetti l’offerta o la promessa di un siffatto vantaggio, per tale persona o per un terzo, aaffinché tale persona compia o ometta un atto in violazione dei propri doveri (corruzione passiva nel settore privato).
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Articolo 37 Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° giugno 2028.

Tuttavia, per quanto riguarda gli obblighi di cui all’articolo 20, paragrafo 5, e all’articolo 21, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° giugno 2029.
2. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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Articolato

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 2 Definizioni

CAPO II REATI DI CORRUZIONE
Articolo 3 Corruzione nel settore pubblico
Articolo 4 Corruzione nel settore privato
Articolo 5 Appropriazione indebita
Articolo 6 Traffico d’influenze
Articolo 7 Esercizio illecito di funzioni pubbliche
Articolo 8 Intralcio alla giustizia
Articolo 9 Arricchimento mediante reato di corruzione
Articolo 10 Occultamento
Articolo 11 Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo
Articolo 12 Sanzioni e misure relative alle persone fisiche
Articolo 13 Responsabilità delle persone giuridiche
Articolo 14 Sanzioni e misure relative alle persone giuridiche
Articolo 15 Circostanze aggravanti
Articolo 16 Circostanze attenuanti
Articolo 17 Privilegi e immunità in materia di indagini e azione penale sui reati di corruzione
Articolo 18 Giurisdizione
Articolo 19 Termini di prescrizione

CAPO III PREVENZIONE, DENUNCE E INDAGINI
Articolo 20 Prevenzione della corruzione
Articolo 21 Strategie nazionali
Articolo 22 Organismi o unità organizzative anticorruzione
Articolo 23 Risorse
Articolo 24 Formazione
Articolo 25 Protezione delle persone che denunciano reati o collaborano alle relative indagini
Articolo 26 Strumenti investigativi
Articolo 27 Congelamento e confisca
Articolo 28 Scambio di informazioni
Articolo 29 Diritti delle vittime
Articolo 30 Diritto del pubblico interessato di partecipare al procedimento
Articolo 31 Sospensione o trasferimento di un funzionario pubblico

CAPO IV COORDINAMENTO E COOPERAZIONE
Articolo 32 Cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni, gli organi o gli organismi dell’Unione
Articolo 33 Sostegno della Commissione agli Stati membri e alle loro autorità competenti
Articolo 34 Raccolta di dati e statistiche

CAPO V  DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 35 Sostituzione della decisione quadro 2003/568/GAI e della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea
Articolo 36 Modifiche della direttiva (UE) 2017/1371
Articolo 37 Recepimento
Articolo 38 Valutazione e relazioni
Articolo 39 Entrata in vigore
Articolo 40 Destinatari

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