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Cassazione Penale Sez. 4 dell’8 maggio 2026 n. 16547 

CP Sez. 4 dell’8 maggio 2026 n. 16547  / Cesoia industriale non sicura e lesioni gravi al lavoratore / Responsabilità DL e del RSPP

CP Sez. 4 dell’8 maggio 2026 n. 16547  / Cesoia industriale non sicura e lesioni gravi al lavoratore / Responsabilità DL e del RSPP

ID 26220 | 13 Maggio 2026 / Testo Sentenza in allegato

Cassazione Penale Sez. 4 dell’8 maggio 2026 n. 16547 
Cesoia industriale non sicura e lesioni gravi al lavoratore: responsabilità del datore di lavoro e del RSPP

La Corte afferma che il datore di lavoro resta sempre il principale garante della sicurezza e non può sottrarsi a responsabilità invocando l'esistenza di prassi operative scorrette, l’iniziativa imprudente dei lavoratori o la semplice nomina di un RSPP. Quando un macchinario - come la cesoia industriale oggetto del caso - risulta obsoleto, privo dei necessari dispositivi di protezione e mai adeguato agli standard di sicurezza, il datore risponde dell’infortunio poiché ha l’obbligo giuridico di mettere a disposizione attrezzature intrinsecamente sicure e di formare e addestrare adeguatamente il personale.

Allo stesso tempo, la Corte chiarisce che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è penalmente responsabile quando omette di segnalare il rischio evidente derivante dalla macchina non protetta e non sollecita gli interventi necessari, contribuendo così alla situazione di pericolo. La funzione consultiva e tecnica del RSPP non lo esonera dall’onere di individuare le criticità e proporre le misure idonee; la sua inerzia integra concorso colposo nell’evento lesivo.

Quanto al comportamento del lavoratore, non è considerato “abnorme” quando si inserisce nel processo produttivo ordinario e trova causa nella mancanza di protezioni, formazione o corretta organizzazione del lavoro; pertanto non interrompe il nesso causale.

In sintesi, quando l’infortunio deriva da una macchina non sicura mai adeguata, dalla mancata formazione e dall’assenza di protezioni, rispondono sia il datore di lavoro, quale garante primario della sicurezza, sia il RSPP, per avere omesso le valutazioni e le segnalazioni necessarie a prevenire il rischio concretizzatosi.

[...] In allegato Testo sentenza

Cassazione

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