~ 2000 / 2026 ~
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ID 26047 | 21.04.2026 / In allegato
Regolamento (UE) 2026/859
della Commissione, del 20 aprile 2026, recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il 2,4-dinitrotoluene come componente di articoli
C/2026/2483
GU L 2026/859 del 21.4.2026
Entrata in vigore:11.05.2026
___________
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l’articolo 68, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il 2,4-dinitrotoluene («2,4-DNT»), n. CAS 121-14-2, n. CE 204-450-0, è classificato come cancerogeno di categoria 1B a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Il 2,4-DNT è stato inoltre identificato come sostanza estremamente preoccupante che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 57, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 ed è stato aggiunto all’allegato XIV di tale regolamento. Per tale sostanza non è possibile fissare un livello derivato senza effetto («DNEL») e si tratta quindi di una sostanza cancerogena senza soglia. A norma dell’allegato XVII, voce 28, del regolamento (CE) n. 1907/2006, sono limitati l’immissione sul mercato e l’uso del 2,4-DNT per la vendita al pubblico, come sostanza, come componente di altre sostanze o in una miscela, se la concentrazione di 2,4-DNT è pari o superiore allo 0,1 % in peso.
(2) Il 2,4-DNT è stato inserito nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 con una data di scadenza del 21 agosto 2015, specificata conformemente all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), di tale regolamento. Non sono pervenute domande di autorizzazione per l’uso del 2,4-DNT come sostanza in quanto tale o in quanto componente di una miscela, o per l’incorporazione della sostanza in articoli, il che implica che la sostanza non è utilizzata nell’Unione, neppure nella produzione di articoli.
(3) Gli obblighi di autorizzazione di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 non si applicano agli articoli importati. Gli articoli contenenti 2,4-DNT, prodotti al di fuori dell’Unione e successivamente importati, sono pertanto reperibili sul mercato dell’Unione. Tali articoli rappresentano una potenziale fonte di esposizione al 2,4-DNT.
(4) Successivamente alla data di scadenza di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006, per una sostanza elencata nell’allegato XIV di detto regolamento l’articolo 69, paragrafo 2, del medesimo regolamento prevede che l’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») valuti se l’uso di tale sostanza in quanto componente di articoli presenti un rischio non adeguatamente controllato per la salute umana o per l’ambiente e, qualora l’Agenzia ritenga che il rischio non sia adeguatamente controllato, predisponga un fascicolo per una proposta di restrizione conforme alle prescrizioni dell’allegato XV del regolamento (CE) n. 1907/2006 («fascicolo conforme all’allegato XV»).
(5) A seguito di una valutazione delle evidenze disponibili, conformemente all’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, l’Agenzia ha ritenuto che vi siano usi del 2,4-DNT che possono comportare un rischio non adeguatamente controllato derivante dalla presenza di tale sostanza in articoli. Di conseguenza l’Agenzia ha predisposto un fascicolo conforme all’allegato XV (3), che è stato pubblicato il 24 giugno 2021.
(6) Il fascicolo conforme all’allegato XV, che è stato modificato e completato il 9 settembre 2022 («fascicolo»), ha individuato gli usi attuali o passati del 2,4-DNT in vari articoli, compresi i prodotti refrattari, gli airbag per autoveicoli, i pretensionatori delle cinture di sicurezza e le bottiglie di plastica utilizzate in contesti industriali per il prelievo di campioni, gli usi come propellenti per munizioni per armi di piccolo calibro destinate a usi militari e civili e come agente plastificante e gelatinizzante in composizioni esplosive. L’Agenzia ha ricevuto due notifiche di sostanza contenuta in articoli per il 2,4-DNT, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006: i) come plastificante nelle bottiglie di plastica utilizzate in contesti industriali per il prelievo di campioni, notifica per la quale il soggetto notificante ha attualmente cessato di esistere, e ii) in propellenti per munizioni militari.
(7) Secondo il fascicolo, da una ricerca sul 2,4-DNT nella banca dati delle informazioni sulle sostanze che destano preoccupazione nei prodotti istituita a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio è risultato che nell’Unione esistono articoli contenenti tale sostanza nei veicoli, negli oggetti di ceramica e nei dispositivi elettronici. Tali informazioni confermano l’esistenza di altri articoli, eventualmente importati, che contengono la sostanza. L’uso del 2,4-DNT nei pretensionatori delle cinture di sicurezza e nelle munizioni è stato confermato durante la consultazione sul fascicolo a norma dell’allegato XV.
(8) Dal fascicolo è emerso che vi sono usi del 2,4-DNT professionali e dei consumatori in articoli per i quali non è possibile escludere il rilascio della sostanza e l’esposizione al 2,4-DNT e in relazione ai quali le misure di gestione del rischio sono difficili da attuare. Ad esempio, poiché negli articoli refrattari si possono trovare tracce di 2,4-DNT, non può essere esclusa l’esposizione connessa al 2,4-DNT contenuto in tali articoli. L’esposizione può anche derivare dall’uso di munizioni per armi di piccolo calibro per usi civili, come la caccia e il tiro sportivo, se il propellente delle munizioni contiene 2,4-DNT. Durante lo sparo con l’arma da fuoco il 2,4-DNT contenuto nella munizione non viene interamente consumato e può verificarsi l’esposizione per inalazione e per via cutanea. Altri due usi con potenziale esposizione riguardano i sistemi di sicurezza dei veicoli a motore e si riferiscono i) ai pretensionatori delle cinture di sicurezza, in cui una carica esplosiva fa sì che il generatore di gas produca un volume di gas e quindi una pressione, che agisce quindi su un collegamento meccanico per tendere la cintura di sicurezza; e ii) agli airbag, che durante l’apertura rilasciano gas in modo analogo a quello dei pretensionatori. Per gli usi del 2,4-DNT nei sistemi di sicurezza dei veicoli a motore, tra i gruppi a rischio di esposizione figurano, oltre al conducente e ai passeggeri, ad esempio i tecnici che effettuano riparazioni oppure, in caso di incidente, le unità di soccorso. A causa di tali usi possono verificarsi esposizioni per inalazione e per via cutanea. L’Agenzia ha inoltre ritenuto che il potenziale di esposizione connesso al 2,4-DNT come plastificante negli articoli di plastica e come additivo in qualsiasi materiale plastico possa essere considerato elevato. In base alle sue proprietà fisico-chimiche, si presume che il 2,4-DNT si diffonda facilmente nella matrice plastica e migri dalla superficie al mezzo di contatto (acqua, saliva o pelle). Di conseguenza non può essere esclusa l’esposizione al 2,4-DNT connessa all’uso di bottiglie di plastica per il prelievo di campioni.
(9) Poiché il 2,4-DNT è un agente cancerogeno senza soglia per il quale non è possibile derivare DNEL, il fascicolo ha concluso che il 2,4-DNT incorporato negli articoli presenta, per i consumatori e gli utilizzatori professionali, un rischio per la salute umana che non è adeguatamente controllato. In base al fascicolo, inoltre, in presenza di articoli che espongono i consumatori e gli utilizzatori professionali al 2,4-DNT, l’unico modo per gestire il rischio è limitare la presenza di 2,4-DNT negli articoli stessi. A tal fine il fascicolo propone di limitare l’immissione sul mercato e l’uso del 2,4-DNT negli articoli per i consumatori e per usi professionali al di fuori dei siti industriali dato che, per tali usi, i) non possono essere esclusi il rilascio di 2,4-DNT e l’esposizione allo stesso e ii) le misure di gestione del rischio sono difficili da attuare.
(10) Il fascicolo fissa un limite di concentrazione di 2,4-DNT pari o superiore allo 0,1 % in peso per impedire l’aggiunta intenzionale di 2,4-DNT in articoli nell’Unione e per garantire che gli articoli importati soddisfino le stesse norme cui devono conformarsi gli articoli originari dell’Unione.
(11) Il fascicolo ha escluso dall’ambito di applicazione della restrizione proposta gli usi presso i siti industriali, in quanto l’Agenzia ha ritenuto che in tali siti possano essere attuate condizioni operative e misure di gestione del rischio adeguate ed efficaci e che in tali siti i rischi siano ben controllati. Il fascicolo ha inoltre escluso gli esplosivi dall’ambito di applicazione della restrizione proposta, in quanto i) l’Agenzia ha ritenuto che tali prodotti siano ben regolamentati da altre normative dell’Unione e ii) per la manipolazione di esplosivi sono in vigore misure pertinenti che dovrebbero limitare l’esposizione degli operatori o dell’ambiente al 2,4-DNT. Anche le munizioni destinate all’uso, in conformità della legislazione nazionale, da parte della polizia, delle forze militari e di altre forze di sicurezza sono state escluse dall’ambito di applicazione della proposta, per garantire che la capacità di difesa negli Stati membri non subisca ripercussioni negative.
(12) Il fascicolo ha proposto di escludere dall’ambito di applicazione della restrizione anche gli articoli per i quali la presenza di agenti cancerogeni è disciplinata dalla legislazione dell’Unione, in particolare dal regolamento (UE) 2025/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli e che abroga la direttiva 2009/48/CE e dal regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi medici. Ha inoltre proposto di escludere gli articoli disciplinati dal regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari in quanto il 2,4-DNT è già regolamentato nei materiali plastici destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
(13) Il fascicolo ha concluso che esistono alternative al 2,4-DNT per tutti gli usi in esso identificati e che un periodo transitorio di 12 mesi prima dell’inizio dell’applicazione della restrizione sarebbe sufficiente per consentire agli importatori di adattare la loro catena di approvvigionamento e passare ad articoli che non contengono 2,4-DNT. Poiché nell’Unione non sono prodotti articoli contenenti 2,4-DNT, gli unici soggetti dell’Unione che dovrebbero passare ad alternative o esaurire le loro scorte sono gli importatori.
(14) Il 2 giugno 2022 il comitato per la valutazione dei rischi («RAC») dell’Agenzia ha adottato un parere in cui conferma l’esistenza di un rischio per la salute umana che non è adeguatamente controllato in relazione agli usi del 2,4-DNT in quanto componente di articoli. Il RAC ha concluso che, in termini di efficacia, praticabilità e verificabilità, la restrizione quale proposta dall’Agenzia è la misura più appropriata a livello di Unione per affrontare i rischi connessi all’esposizione al 2,4-DNT individuati per i consumatori e i professionisti che lavorano al di fuori dei siti industriali.
(15) Il RAC ha ritenuto che la definizione di «esplosivi» proposta dall’Agenzia non sia sufficiente a definire gli esplosivi che dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione della restrizione. Nello specifico, il RAC ha ritenuto opportuno chiarire che gli esplosivi sono quelli definiti nella direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e che gli articoli pirotecnici (che dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della restrizione) sono quelli definiti all’articolo 3, punti da 1) a 4), della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10).
(16) Il RAC concorda con l’ambito di applicazione della restrizione proposto dall’Agenzia.
(17) Il 9 settembre 2022 il comitato per l’analisi socioeconomica («SEAC») dell’Agenzia ha adottato un parere nel quale concludeva che la restrizione proposta, quale modificata dal RAC e dal SEAC, costituisce la misura più appropriata a livello di Unione, in termini di vantaggi e costi socioeconomici, per affrontare i rischi identificati in relazione al 2,4-DNT.
(18) Il SEAC ha convenuto con quanto affermato nel fascicolo in merito ad un differimento di 12 mesi dell’applicazione della restrizione, che concederebbe ai portatori di interessi tempo sufficiente per attuare pienamente le prescrizioni ad essa relative. Il SEAC ha tuttavia raccomandato un periodo transitorio di 36 mesi per l’applicazione della restrizione all’uso del 2,4-DNT nei microgeneratori di gas per i pretensionatori delle cinture di sicurezza e gli attuatori del cofano e nei pezzi di ricambio nel settore automobilistico, al fine di garantire la graduale eliminazione dell’uso della sostanza nei veicoli a motore, tenendo conto della sicurezza degli utilizzatori e riducendo al minimo qualsiasi impatto economico rilevante.
(19) Il forum dell’Agenzia per lo scambio di informazioni sull’applicazione, di cui all’articolo 76, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006, è stato consultato e le sue raccomandazioni sono state prese in considerazione.
(20) Il 16 dicembre 2022 l’Agenzia ha inoltrato i pareri del RAC e del SEAC alla Commissione.
(21) Tenendo conto del fascicolo e dei pareri del RAC e del SEAC, la Commissione conclude che l’esposizione al 2,4-DNT contenuto negli articoli rappresenta un rischio inaccettabile per la salute del pubblico e degli utilizzatori professionali e che tale rischio deve essere affrontato a livello dell’Unione. È pertanto opportuno introdurre una restrizione dell’immissione sul mercato e dell’uso del 2,4-DNT come componente di articoli. La Commissione condivide i pareri del RAC e del SEAC sulla necessità di tutelare, attraverso la restrizione, anche gli utilizzatori professionali che operano al di fuori dei siti industriali, affrontando i rischi individuati, e di definire con maggiore precisione gli esplosivi che dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione della restrizione. In considerazione del fatto che il 2,4-DNT è utilizzato anche nei missili, nelle testate esplosive, nelle attrezzature per la segnalazione di soccorso e per altri usi militari, la Commissione ritiene opportuno estendere l’esenzione per le munizioni per uso militare, proposta dall’Agenzia, a tutti gli articoli per uso militare.
(22) Per evitare richiami non necessari e rifiuti, i veicoli a motore contenenti 2,4-DNT immessi sul mercato entro due anni dalla data di applicazione della restrizione, in virtù dell’applicazione differita della restrizione a determinate applicazioni nei veicoli a motore, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino alla fine del loro ciclo di vita.
(23) Per evitare richiami non necessari e agevolare l’applicazione, la restrizione non dovrebbe applicarsi agli articoli immessi sul mercato dell’Unione prima della data di applicazione della restrizione, come gli articoli di seconda mano.
(24) Ai portatori di interessi e agli Stati membri dovrebbe essere concesso un periodo di tempo sufficiente per conformarsi alla restrizione. La Commissione ritiene pertanto che l’applicazione della restrizione debba essere differita di 12 mesi, come raccomandato nel fascicolo, fatta eccezione per le disposizioni relative ai microgeneratori di gas per i pretensionatori delle cinture di sicurezza e gli attuatori del cofano e ai pezzi di ricambio nei veicoli a motore, che dovrebbero applicarsi dopo 36 mesi, in linea con il parere del SEAC.
(25) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.
(26) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
[...]
ALLEGATO
Nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, è aggiunta la seguente voce:
| «83. 2,4-dinitrotoluene N. CAS 121-14-2 N. CE 204-450-0 |
1. Dopo il 10 maggio 2027 è vietata l’immissione sul mercato o l’uso come sostanza negli articoli destinati ad utilizzatori professionali o al pubblico in generale, in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso. 7. Il paragrafo 1 non si applica al 2,4-dinitrotoluene contenuto in articoli immessi sul mercato dell’Unione prima dell’11 maggio 2027. |
Collegati

ID 22167 | 03.07.2024 / In allegato
Progetto CAST. Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) 2023/20...


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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024