R.D. 31 gennaio 1904 n. 51

R.D. 31 gennaio 1904 n. 51
Che approva il testo unico di legge per gl'infortuni degli operai sul lavoro.
(GU n.48 del 27-02-1904)
Testo unico della legge per gli infortuni degli operai sul lavoro
Provvedi...
ID 25949 | 08.04.2026 / In allegato
Cassazione Penale Sezione IV del 16 marzo 2026 n. 9983
La sentenza della Cassazione Penale, Sezione IV, del 16 marzo 2026, n. 9983 affronta il tema della responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento agli interventi effettuati su macchinari per adeguarli alla normativa antinfortunistica.
Nel caso esaminato, l’attenzione della Corte si concentra su un infortunio occorso durante un’attività formativa, in cui un soggetto era rimasto coinvolto in un macchinario dotato di organi in movimento non adeguatamente protetti.
La macchina, pur essendo stata oggetto di interventi di modifica finalizzati alla sua messa a norma, presentava ancora profili di pericolosità che si sono rivelati determinanti nella verificazione dell’evento lesivo.
La questione giuridica principale riguarda l’individuazione dei soggetti responsabili e, in particolare, se la responsabilità possa essere estesa anche a chi, pur non essendo datore di lavoro, abbia svolto un ruolo tecnico nell’adeguamento del macchinario. La Corte risponde affermativamente, chiarendo che non solo il datore di lavoro, ma anche il soggetto che interviene concretamente sul macchinario per renderlo conforme alla normativa di sicurezza assume una posizione di garanzia.
Secondo la Cassazione, infatti, l’installatore o il tecnico che esegue modifiche finalizzate all’eliminazione dei rischi è tenuto a garantire che tali interventi siano effettivamente idonei a prevenire situazioni di pericolo. Qualora l’adeguamento risulti incompleto o inidoneo e sussista un nesso causale tra tale carenza e l’infortunio, anche questo soggetto risponde dell’evento a titolo di colpa.
La sentenza ribadisce, inoltre, il principio della possibile concorrenza di responsabilità tra più garanti della sicurezza, ciascuno per l’ambito di rischio di propria competenza. In tale prospettiva, la posizione di garanzia non è limitata a figure formalmente individuate, ma può estendersi a tutti coloro che, in concreto, esercitano poteri di intervento idonei a incidere sulle condizioni di sicurezza.
In conclusione, la decisione afferma che chiunque assuma il compito di adeguare un macchinario alla normativa antinfortunistica è gravato dall’obbligo di eliminare in modo effettivo i rischi connessi al suo utilizzo e risponde delle conseguenze dannose derivanti da un intervento inadeguato, quando questo abbia contribuito causalmente al verificarsi dell’infortunio.
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