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ID 25902 | 01.04.2026 / In allegato
In allegato le prime FAQ ministeriali relative all'Accordo SR n. 59 del 17 aprile 2025, elaborate dal gruppo interistituzionale composto da rappresentanti della stessa Direzione Generale, dell’INAIL, dell’INL e delle Regioni.
Le FAQ riguardano:
- ACCREDITAMENTO REGIONALE
- ATTESTATI
- CLASSIFICAZIONE ATECO
- CREDITO FORMATIVO
- DECORRENZA FORMAZIONE
- EFFICACIA FORMAZIONE
- ENTRATA IN VIGORE
- ATTREZZATURE FORMAZIONE CMM
- FORMAZIONE DEGLI OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ATTREZZATURE DI CUI ALL’ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81/2008
- FORMAZIONE PER CARRELLO SEMOVENTE A BRACCIO TELESCOPICO EQUIPAGGIATO CON PALA
- FORMAZIONE PER CARRELLO SEMOVENTE A BRACCIO TELESCOPICO EQUIPAGGIATO CON PALA
- FORMAZIONE ESCAVATORE CON MASSA INFERIORE AI 6000 KG
- FORMAZIONE PER CARROPONTE
- FORMAZIONE DEI LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI
- FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO
- FORMAZIONE LAVORATORI
- FORMAZIONE PRATICA
- FORMAZIONE PREGRESSA
- FORMAZIONE PREPOSTO
- LINGUA VEICOLARE
- MODULO CANTIERI
- ORGANIZZAZIONE CORSO
- PERIODO TRANSITORIO
- REQUISITI DOCENTI
- TUTOR
- VERIFICA FINALE
In calce all'articolo Documento FAQ MLPS 27.03.2026 / Accordo SR n. 59 del 17 aprile 2025
FAQ MLPS 27.03.2026 (Nr. 52 FAQ)
ACCREDITAMENTO REGIONALE
Quesito n. 1 Esiste reciprocità di riconoscimento tra gli accreditamenti regionali? Potrà un soggetto formatore accreditato, ad esempio in Lombardia, operare presso sedi di clienti situate in altre Regioni, secondo le disposizioni previste per Regione Lombardia? Gli attestati sono validi su tutto il territorio nazionale, ma gli enti di formazione accreditati presso una Regione possono erogare corsi solo nel territorio della Regione presso cui sono accreditati?
Risposta
L’accreditamento regionale, ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009, è valido esclusivamente nella Regione o Provincia autonoma ove lo stesso è stato ottenuto. I soggetti formatori accreditati che intendono operare in più regioni devono ottenere l’accreditamento presso ciascuna Regione o PA. Gli attestati di formazione, emessi conformemente all’Accordo 59/2025, sono validi su tutto il territorio nazionale.
ATTESTATI
Quesito n. 2 Non essendo menzionata la figura del responsabile del progetto o del docente, vi sono impedimenti nel far apporre anche le firme del responsabile del progetto (che può coincidere con il legale rappresentante) e del docente sull'attestato, come elemento aggiuntivo?
Risposta
Il punto 6 della parte I dell’Accordo SR 59/2025 elenca i requisiti minimi degli attestati di formazione:
a) denominazione del soggetto formatore;
b) dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale);
c) tipologia di corso con rifermento normativo e durata;
d) modalità di erogazione del corso;
e) firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati preferibilmente in formato digitale;
f) data e luogo.
In ogni caso è facoltà del soggetto formatore fornire elementi aggiuntivi nell’attestato di formazione, oltre ai minimi previsti.
Quesito n. 3. L'autocertificazione per le associazioni di categoria a chi va presentata?
Risposta
L’autocertificazione prevista dal punto 1.3 parte I dell’Accordo SR 59/2025 deve essere presentata al soggetto che richiede l’erogazione del corso (ad esempio Datore di Lavoro, RSPP, CSP/CSE, etc.) e esibita, a richiesta, agli organi di vigilanza oppure ai soggetti che richiedono la progettazione o l’erogazione del corso di formazione. Pertanto, l’autocertificazione è volta ad attestare il possesso di detti requisiti, ai fini dell’attività formativa che si intende erogare, “sino all'emanazione dell'atto di cui al punto 1”.
CLASSIFICAZIONE ATECO
Quesito n. 5
Ai sensi dall’Accordo SR del 17/4/2025 è necessario indicare sugli attestati che lo prevedono (RSPP e Formazione lavoratori) la classificazione ATECO? I soggetti formatori possono inserire ulteriori contenuti nell’attestato?
Risposta
Il punto 6 della parte I dell’Accordo SR 59/2025 elenca i requisiti minimi degli attestati di formazione:
a) denominazione del soggetto formatore;
b) dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale);
c) tipologia di corso con rifermento normativo e durata;
d) modalità di erogazione del corso;
e) firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati preferibilmente in formato digitale;
f) data e luogo.
Il riferimento al codice ATECO non è previsto.
In ogni caso è facoltà del soggetto formatore fornire elementi aggiuntivi nell’attestato di formazione, oltre ai minimi previsti.
Quesito n. 6 È possibile erogare percorsi formativi multi-Ateco? Ad esempio, si potranno erogare corsi rischio medio rivolti ad aziende ricomprese in tutti i codici Ateco indicati ma che operano in settori diversi? È ancora possibile prevedere aule che raggruppino settori simili o anche diversi all'interno della stessa classe di rischio attraverso corsi interaziendali, assicurandosi che vi sia omogeneità nei rischi specifici dei lavoratori coinvolti?
Risposta
Il nuovo Accordo Stato-Regioni n. 59/2025, in materia di formazione specifica dei lavoratori, stabilisce che: il percorso formativo deve essere progettato sulla base della valutazione dei rischi aziendali, garantendo la coerenza con le condizioni operative reali.
Il soggetto formatore è tenuto ad assicurare la massima omogeneità tra i partecipanti, con particolare riferimento al settore di appartenenza e alle mansioni svolte.
Pertanto, è possibile organizzare aule che raggruppino settori simili all’interno della stessa classe di rischio, a condizione che:
- i partecipanti svolgano mansioni comparabili;
- siano garantiti contenuti formativi coerenti con la gestione dei rischi aziendali.
CREDITO FORMATIVO
Quesito n. 8 Il credito formativo acquisito tramite la partecipazione a corsi abilitanti perde validità dopo 10 anni in assenza di frequenza regolare ai corsi di aggiornamento. Questa regola si applica a tutti i corsi di formazione, inclusi quelli per il datore di lavoro che ricopre il ruolo di RSPP e per gli addetti alla gestione delle emergenze, tra gli altri? Nella fase transitoria, come bisogna comportarsi? Esempio di un datore di lavoro che aveva fatto corso rspp-dl, poi non ha esercitato e non ha fatto i rinnovi. L’attestato è del 2014. Attualmente può ancora fare l’aggiornamento con il monte ore previsto secondo Accordo SR 2011?
Risposta
l'Accordo Stato-Regioni n. 59/2025 stabilisce che il credito formativo maturato con i corsi abilitanti, conserva validità soltanto se accompagnato da aggiornamenti regolari entro un arco massimo di dieci anni. Oltre tale soglia, il titolo abilitante decade e non può più essere utilizzato, rendendo necessario ripetere integralmente il percorso formativo.
Questa regola riguarda tutte le figure coinvolte nella formazione abilitante.
Un aspetto importante è che, se il mancato aggiornamento non supera i dieci anni, il credito formativo rimane valido e il completamento dell’aggiornamento, anche se tardivo, permette di tornare a esercitare la funzione. Viceversa, superato il limite decennale, il titolo perde efficacia e deve essere rifatto.
In pratica, un datore di lavoro che ha frequentato il corso RSPP-DL nel 2014, senza esercitare la funzione né effettuare aggiornamenti, si trova oggi oltre la soglia dei dieci anni. In questo caso, l’attestato è decaduto e non è sufficiente un aggiornamento: occorre ripetere il corso abilitante secondo le regole attuali.
DECORRENZA FORMAZIONE
Quesito n. 9 Nell’anno transitorio di attuazione del nuovo Accordo SR sulla formazione dei lavoratori c’è ancora la possibilità di fare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione oppure no?
Risposta
No. La formazione deve avvenire in coerenza con le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 (norma primaria) ovvero al momento: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione, qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose, così come puntualmente richiamato dall’Accordo SR 59/2025. Il periodo transitorio previsto dall'attuale Accordo deve intendersi riferito alla possibilità di avviare i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni abrogati nonché dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore dell'attuale Accordo.
EFFICACIA FORMAZIONE
Quesito n. 10
Riguardo alla valutazione dell'efficacia della formazione durante l'esecuzione delle attività lavorative, il nuovo Accordo SR indica che "Durante la riunione periodica, è necessario verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e valutare l'efficacia della formazione utilizzando indicatori, criteri e strumenti definiti in fase di progettazione". Come possono le aziende che non sono obbligate a tenere riunioni periodiche affrontare la questione della verifica dell'efficacia formativa?
Risposta
La disposizione di cui sopra troverà applicazione, ovviamente, esclusivamente ove la riunione periodica è obbligatoria. In tutti gli altri casi il Datore di Lavoro potrà utilizzare le modalità previste dal punto 7 della parte IV dell’Accordo.
ENTRATA IN VIGORE
Quesito n. 11 Quando entra in vigore l’Accordo Stato Regioni n. 59 del 17 aprile 2025?
Risposta
Entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro ossia 19 maggio 2025, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 della legge 18 giugno 20009 n.69. Infatti, l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69 prevede, tra l’altro, che” A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
ATTREZZATURE FORMAZIONE CMM
Quesito n. 12
Con riferimento al nuovo corso ad oggi denominato Caricatore Movimentazione Materiale, gli operatori che in precedenza conducevano queste attrezzature frequentavano il corso per Gru mobili o gru su autocarro o per escavatori con integrazione rispetto all’accessorio di presa comunemente detto. Tali percorsi formativi possono essere considerati validi?
Risposta
Con l’Accordo SR 59/2025 è stato introdotto il nuovo corso per addetti alla conduzione del Caricatore Movimentazione Materiale (CMM). In merito al riconoscimento della formazione pregressa, la parte VII dell’Accordo stabilisce che restano validi i percorsi formativi svolti in vigenza dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, purché i contenuti siano conformi alle nuove disposizioni.
Pertanto, i corsi già erogati per la conduzione dei CMM prima dell’entrata in vigore dell’Accordo SR 59/2025 possono essere riconosciuti se pienamente conformi ai requisiti attuali. In particolare, il credito formativo può essere riconosciuto solo per i corsi di abilitazione alla conduzione di gru mobili previsti dall’Accordo del 2012, qualora i contenuti coincidano con quelli richiesti dal nuovo Accordo.
Non trova invece applicazione il riconoscimento per i corsi relativi a gru su autocarro o escavatori.
FORMAZIONE DEGLI OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ATTREZZATURE DI CUI ALL’ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81/2008
Quesito n. 14
A quali condizioni sono riconosciuti i corsi di formazione inerenti agli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11 dell’Accordo SR del 17/4/2025, già erogati alla data di entrata in vigore di questo Accordo SR?
Risposta
I corsi di formazione per gli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro indicate ai punti 8.3.9, 8.3.10 e 8.3.11 dell’Accordo SR del 17 aprile 2025, se già erogati prima dell’entrata in vigore del nuovo Accordo, possono essere riconosciuti solo se i loro contenuti sono integralmente conformi alle prescrizioni del nuovo Accordo SR 59/2025.
Il riconoscimento non è parziale.
Se il corso rispetta tutti i contenuti previsti, è valido.
Se manca anche solo una parte dei contenuti richiesti, non è prevista alcuna integrazione: il corso deve essere ripetuto per intero secondo le nuove regole.
Quesito n. 15
Da quale data decorre il termine per l’aggiornamento dei corsi di formazione inerenti agli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11 dell’Accordo SR del 17/4/2025, già̀ erogati alla data di entrata in vigore di questo Accordo SR?
Risposta
L’aggiornamento dei corsi di formazione per gli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10 e 8.3.11 dell’Accordo SR 59/2025 decorre dalla data di conclusione del corso riportata sull’attestato, come stabilito nella Parte VII - Altre disposizioni. Il riconoscimento, però, è subordinato alla conformità dei contenuti. Conformità totale: il corso deve coprire tutti i contenuti previsti dal nuovo Accordo, indipendentemente dalla durata originaria. Se il corso pregresso è conforme ai contenuti previsti dall’Accordo SR 59/2025 (Parte II, punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11), il quinquennio si calcola dalla data indicata sull’attestato originario.
Conformità parziale: se manca anche solo una parte dei contenuti richiesti, il corso non è riconosciuto e deve essere ripetuto integralmente secondo le nuove disposizioni.
Non è prevista alcuna integrazione parziale per colmare contenuti i mancanti.
Quesito n. 16
Quali requisiti debbono possedere i docenti dei corsi di formazione per attrezzature di lavoro nonché i docenti esperti della parte pratica?
Risposta
Secondo quanto stabilito dall’Accordo Stato-Regioni 59/2025, i requisiti dei docenti per i corsi di formazione relativi alle attrezzature di lavoro sono così definiti:
Modulo teorico-tecnico
Deve essere svolto da docenti che:
- rispettano i requisiti generali previsti al punto 2 della Parte I dell’Accordo, ossia quelli indicati dal D.I. 6 marzo 2013 per i formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- possiedono una conoscenza tecnica specifica dell’attrezzatura oggetto del corso.
Modulo pratico
Deve essere condotto da docenti che:
- rispettano i medesimi requisiti generali previsti dal D.I. 6 marzo 2013;
- hanno una esperienza professionale pratica di almeno tre anni, documentata e verificabile, nelle tecniche di utilizzo delle attrezzature trattate.
I docenti devono soddisfare due livelli di requisiti:
Generali, come previsto dalla normativa vigente per i formatori (D.I. 6 marzo 2013 e successive modifiche);
Specifici, legati alla conoscenza tecnica e all’esperienza professionale pratica sull’attrezzatura oggetto della formazione.
Quesito n. 18
Per i corsi di aggiornamento delle attrezzature, considerando che viene specificato che la verifica finale sia una "prova pratica e colloquio", deve essere garantito di conseguenza il rapporto discente/docente 1:6?
Risposta
Il rapporto 1:6 indicato al punto 3 della Parte I dell’Accordo SR 59/2025 si riferisce esclusivamente alle attività pratiche dei percorsi formativi, cioè alle esercitazioni che fanno parte del corso.
Per quanto riguarda la verifica finale di apprendimento, che è obbligatoria per tutti i corsi ai sensi dell’art. 37, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 81/2008, questa deve essere svolta in forma individuale e comprende una prova pratica e un colloquio. In particolare, il rapporto 1:6 si applica esclusivamente alle esercitazioni pratiche svolte durante il corso, per garantire un’adeguata supervisione e sicurezza. La verifica finale, invece, è sempre individuale e comprende una prova pratica e un colloquio, come richiesto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008. Pertanto, durante la fase di valutazione conclusiva non è necessario rispettare il rapporto 1 docente ogni 6 discenti, perché la prova viene svolta singolarmente.
Quesito n. 19
Gli aggiornamenti per le attrezzature possono essere fatti in aula, come previsto dal precedente Accordo SR? I corsi di aggiornamento sulle attrezzature possono essere svolti in videoconferenza sincrona o è obbligatoria la presenza?
Risposta
Secondo quanto stabilito dall’Accordo SR 59/2025, sia la formazione iniziale sia i corsi di aggiornamento per le attrezzature di lavoro devono essere svolti esclusivamente in presenza fisica. Non è consentito l’utilizzo di modalità a distanza, come la videoconferenza sincrona, né l’e-learning.
Questa indicazione è esplicitamente riportata nella tabella del punto 3.5 della Parte IV dell’Accordo, che conferma l’obbligo della presenza fisica per garantire l’efficacia delle esercitazioni pratiche e delle verifiche finali.
FORMAZIONE PER CARRELLO SEMOVENTE A BRACCIO TELESCOPICO EQUIPAGGIATO CON PALA
Quesito n. 20
Nel nuovo Accordo SR nella parte riferita alla formazione degli addetti all’utilizzo del carrello semovente a braccio telescopico sono stati introdotti i moduli integrativi per l’utilizzo di tale attrezzatura per il sollevamento di persone o per il sollevamento di carichi sospesi. Per quanto riguarda invece gli operatori che utilizzano tale macchina equipaggiata con pala nel nuovo Accordo SR non è previsto nessun modulo integrativo. In precedenza, secondo specifica circolare di chiarimento relativa al precedente Accordo SR gli operatori che utilizzavano il telescopico equipaggiato con attrezzature che lo rendono assimilabile ad un'altra attrezzatura per cui è prevista specifica formazione oltre alla formazione del carrello telescopico dovevano frequentare anche la formazione della macchina specifica. Essendo abrogato il vecchio Accordo SR dovrebbero essere abrogate anche le relative circolari? Gli operatori che utilizzano carrello telescopico con pala che formazione devono avere?
Risposta
Qualora ai carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo di cui al punto 8.3.4. della parte II dell’Accordo 59/2025 siano abbinati accessori tali che l’attrezzatura di lavoro risultante risponda ad una delle definizioni comprese nell’allegato II del citato Accordo, è necessaria l’acquisizione del corrispondente titolo abilitativo.
FORMAZIONE ESCAVATORE CON MASSA INFERIORE AI 6000 KG
Quesito n. 22 Col nuovo Accordo SR nella parte relativa alla formazione degli addetti all’utilizzo dell’escavatore è stata eliminata la distinzione tra escavatori con massa superiore ai 6000 Kg ed escavatori con massa inferiore presente nel precedente Accordo SR. Pertanto, per l’utilizzo di qualsiasi escavatore indipendentemente dalla massa l’operatore deve frequentare il corso di 10 ore. Precedentemente gli operatori addetti all’utilizzo di escavatori con massa inferiore a 6000 kg venivano comunque formati con corsi non normati dall’Accordo SR stato regioni e pertanto di durata e contenuti stabiliti da chi erogava la formazione a sensi dell’art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08. Chi è in possesso di questa formazione come si deve comportare in questo momento? Deve rifare completamente la formazione da zero?
Risposta
In coerenza con la parte VII dell’Accordo SR 59/2025 – riconoscimento formazione pregressa degli operatori addetti alla conduzione di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008 - sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’Accordo SR del 22 febbraio 2012 per le attrezzature ancorché ricomprese nel presente Accordo SR. I corsi di formazione inerenti agli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11, già erogati alla data di entrata in vigore del presente Accordo SR, i cui contenuti siano conformi al presente Accordo SR, sono riconosciuti. Il punto 2 della Parte VII dell’Accordo prevede che, per alcune nuove attrezzature indicate nella Parte II (macchine agricole raccogli-frutta, caricatori per movimentazione materiali, carroponti), i corsi abilitanti devono essere frequentati e conclusi entro il termine dei
12 mesi. Pertanto, per queste attrezzature l’abilitazione deve essere conseguita secondo le regole del nuovo Accordo SR 59/2025, anche nel periodo transitorio. Conseguentemente gli eventuali percorsi formativi riferiti alla abilitazione alla conduzione di escavatori già erogati alla data di entrata in vigore dell’Accordo SR 59/2025, ma non conformi all’Accordo SR del 22 febbraio 2012 non sono validi al fine del riconoscimento della formazione pregressa.
FORMAZIONE PER CARROPONTE
Quesito n. 23
La formazione per il carroponte ora incluso tra le attrezzature che richiedono abilitazione dell’operatore, se organizzata per un'azienda precedentemente alla data di entrata in vigore dell’Accordo 59/2025 e ancora da svolgere, deve avere durata minima prevista dall’Accordo 59/2025?
Risposta
L’Accordo SR 59/2025 ha incluso il carroponte tra le attrezzature per le quali è richiesta l’abilitazione dell’operatore. In tale contesto, occorre distinguere tra corsi già erogati prima della sua entrata in vigore e corsi programmati ma non ancora svolti.
Per i corsi già erogati, l’Accordo stabilisce che essi siano riconosciuti qualora i contenuti risultino conformi alle nuove disposizioni. In tal caso, l’aggiornamento decorre dalla data di conclusione riportata nell’attestato, indipendentemente dalla durata del percorso formativo.
Diverso è il caso dei corsi “ancora da svolgere”. Poiché non si tratta di formazione pregressa, essi devono essere organizzati in piena conformità all’Accordo SR 59/2025, sia per quanto riguarda i contenuti sia per la durata minima prevista.
Ne consegue che, ai fini del riconoscimento della formazione pregressa, l’elemento determinante non è la durata del corso, bensì la verifica puntuale della conformità dei contenuti rispetto a quanto stabilito dall’Accordo. Solo dimostrando formalmente tale conformità sarà possibile considerare validi i percorsi già realizzati.
Quesito n. 24 Con riferimento al corso di formazione per addetti alla conduzione di carri ponte previsto dal nuovo ACSR 59/2025, viste alcune differenti interpretazioni, si vuole chiedere se le c.d. gru a bandiera rientrano tre le attrezzature per le quali è obbligatorio svolgere la formazione abilitante prevista dall’Accordo SR 59/2025.
Risposta
Con l’Accordo SR 59/2025 è stato introdotto l’obbligo di formazione abilitante per gli addetti alla conduzione di specifiche tipologie di gru, individuate nell’allegato II. In tale allegato vengono fornite definizioni puntuali:
Gru a ponte (ossia gru capaci di muoversi su binari o vie di corsa, dotate di almeno una trave orizzontale e di un meccanismo di sollevamento) e Gru a cavalletto (ossia gru capaci di muoversi su ruote lungo binari, vie di corsa o superfici stradali, oppure montate in posizione fissa, con almeno una trave orizzontale sostenuta da una gamba e dotate anch’esse di un meccanismo di sollevamento.)
Queste definizioni, in linea con la norma UNI EN 15011, costituiscono un elenco esaustivo e non meramente esemplificativo. Ciò significa che non è possibile estendere l’ambito di applicazione dell’Accordo ad altre tipologie di attrezzature per analogia o interpretazione.
Alla luce di quanto sopra, le cosiddette gru a bandiera non rientrano tra le attrezzature per le quali è prevista la formazione abilitante ai sensi dell’Accordo SR 59/2025.
FORMAZIONE DEI LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI
Quesito n. 25 Entro quale termine deve essere frequentato e concluso il corso di formazione di cui alla parte II, punto 7, dell’Accordo SR del 17/4/2025 inerente ai lavoratori, ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati?
Risposta
Fermi restando gli obblighi formativi previsti dal DPR 177/2011, il corso di formazione di cui alla parte II, punto 7, del presente Accordo SR deve essere frequentato in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo SR.
Quesito n. 26 È possibile riconoscere - e, se sì, a quali condizioni - i corsi di formazione inerenti ai lavoratori, ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati che siano già stati erogati alla data di entrata in vigore dell’Accordo SR del 17/4/2025?
Risposta
I corsi di formazione destinati a lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o spazi confinati, se già erogati alla data di entrata in vigore dell’Accordo SR del 17 aprile 2025, possono essere riconosciuti a condizione che i loro contenuti siano conformi alle prescrizioni del nuovo Accordo.
In pratica, il riconoscimento non è automatico.
I programmi formativi devono rispettare i contenuti indicati nella Parte II, punto 7 dell’Accordo SR 59/2025.
Il datore di lavoro o il lavoratore autonomo deve verificare la conformità del corso rispetto a tali requisiti prima di considerarlo valido. Solo in presenza di questa corrispondenza, la formazione pregressa sarà considerata idonea ai fini dell’obbligo formativo previsto dal nuovo Accordo.
Quesito n. 28 Qualora i contenuti del corso per lavoratori, ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati precedentemente erogato, pur essendo conformi a quelli previsti dall’Accordo SR del 17/4/2025, tuttavia non esaurissero tutti quelli previsti da tale Accordo SR, ovvero se la durata di tale precedente formazione fosse stata inferiore a quella di 12 ore prevista dall’Accordo SR del 17/4/2025, è possibile prevedere il riconoscimento della precedente formazione con un’integrazione per i contenuti e le ore mancanti ?
Risposta
Il riconoscimento dei corsi già erogati è possibile solo se il programma formativo è integralmente conforme ai contenuti previsti dall’Accordo SR 59/2025, indipendentemente dalla durata originaria.
Se anche un solo contenuto obbligatorio manca, non è prevista alcuna integrazione: il corso deve essere ripetuto per intero secondo le nuove regole.
FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO
Quesito n. 30 Quali corsi deve frequentare il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi?
Risposta
Il Datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, dovrà frequentare i corsi previsti dal punto 4 della parte II dell’Accordo SR 59/2025. Il percorso formativo si articola, con un modulo comune e ulteriori moduli tecnici-integrativi per particolari settori di riferimento. Al modulo comune si accede dopo aver frequentato il corso propedeutico per datore di lavoro di cui al punto 3 dell’Accordo SR 59/2025.
FORMAZIONE DIRIGENTI E PREPOSTI
Quesito n. 31 Quanto previsto dalla parte IV punto 1 dell’Accordo SR 59/2025, relativamente all’esonero delle indicazioni metodologiche nei confronti dei datori di lavoro che organizzano ed erogano autonomamente, all’interno della propria azienda, nei confronti dei propri lavoratori la formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, deve intendersi riferita anche ai propri preposti o dirigenti?
Risposta
Sì. In quanto per lavoratore ci si deve riferire alla definizione di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 81/2008, che include anche i preposti e i dirigenti.
FORMAZIONE LAVORATORI
Quesito n. 32 La formazione del lavoratore va considerata strettamente preassuntiva? Si potrebbe erogare nei primi giorni a partire dalla data di assunzione?
Risposta
Ai sensi dell’articolo 37, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 la formazione deve avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose. L’Accordo SR, nel ribadire tale precetto, specifica “Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 37 del D.lgs. n. 81/08, la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo”.
FORMAZIONE PRATICA
Quesito n. 33 La formazione pratica può essere effettuata in videoconferenza sincrona o vi sono percorsi per i quali non è consentita? Si segnala, infatti, che vi è una contraddizione nel testo del nuovo Accordo SR:
1) nella parte IV punto 3.2 “Requisiti organizzativi e tecnici, modalità e procedure operative per i corsi in video conferenza sincrona VCS)” del nuovo Accordo SR 17/4/2025 si prevede che: “In coerenza con quanto già definito dal legislatore con la legge 52/2019 ai fini del presente Accordo SR la videoconferenza sincrona è equiparata alla presenza fisica, fatta eccezione per i moduli didattici che prevedono un addestramento o prova pratica.”
2) nel punto 3.5 “Modalità di erogazione dei corsi di formazione e di aggiornamento” della parte IV sono presenti due tabelle che specificano per ciascun corso base e di aggiornamento le modalità di erogazione consentite. Nonostante nella parte generale si preveda che la VCS sia consentita per la parte teorica, nelle tabelle sopra citate la VCS NON è consentita per tutto il percorso formativo (e non solo la parte pratica) di base e di aggiornamento per:
- lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati,
- operatori addetti alla conduzione delle attrezzature dell’art. 73 comma 5 del D. Lgs. 81/08.
Quale delle due disposizioni occorre applicare?
Risposta
Non si tratta di una contraddizione.
Il punto 3.2 dell’Accordo SR 59/2025 stabilisce che la videoconferenza sincrona (VCS) è equiparata alla presenza fisica solo per i moduli teorici, mentre i moduli che prevedono addestramento o prove pratiche devono essere svolti in presenza.
Il punto 3.5, invece, introduce una scelta specifica per alcuni percorsi formativi.
Per corsi con alto contenuto pratico (es. ambienti sospetti di inquinamento o confinati, oppure conduzione di attrezzature ai sensi dell’art. 73, comma 5, D.Lgs. 81/08), la VCS non è consentita per nessuna parte del corso, nemmeno quella teorica.
Questa esclusione totale è stata voluta per garantire la massima efficacia formativa e la sicurezza dei partecipanti.
FORMAZIONE PREGRESSA
Quesito n. 34 Con riguardo al riconoscimento della formazione pregressa per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP, non vengono citati coloro che hanno completato la formazione prima dell'Accordo SR 2011, con contenuti conformi al DM 16/01/1997, e gli esonerati indicati nel Punto 9 del precedente Accordo SR 2011.
A costoro sono riconosciuti gli stessi crediti formativi dei datori di lavoro formati secondo l'Accordo SR 2011? Ove no, devono ripetere la formazione da zero o integrare immediatamente il percorso formativo seguito a suo tempo con nuovi moduli tecnici (il nuovo Accordo SR non ha previsto tempi di adeguamento)?
Risposta
L’Accordo SR 2011, al punto 9, stabiliva che non erano tenuti a frequentare il corso i datori di lavoro che, alla data di pubblicazione, avevano completato una formazione conforme all’art. 3 del D.M. 16/01/1997 o erano esonerati ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. 626/94.
Il nuovo Accordo SR 59/2025, nella tabella dell’allegato III, riconosce la formazione pregressa per i datori di lavoro RSPP formati ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/2008 e del previgente Accordo SR 2011. Di conseguenza, sono riconosciuti i crediti anche per i soggetti che l’Accordo 2011 esonerava dalla frequenza, purché abbiano rispettato le condizioni previste all’epoca.
Quesito n.35 L’Accordo SR 2011, al punto 9, stabiliva che non erano tenuti a frequentare il corso i datori di lavoro che, alla data di pubblicazione, avevano completato una formazione conforme all’art. 3 del D.M. 16/01/1997 o erano esonerati ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. 626/94.
Il nuovo Accordo SR 59/2025, nella tabella dell’allegato III, riconosce la formazione pregressa per i datori di lavoro RSPP formati ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/2008 e del previgente Accordo SR 2011. Di conseguenza, sono riconosciuti i crediti anche per i soggetti che l’Accordo 2011 esonerava dalla frequenza, purché abbiano rispettato le condizioni previste all’epoca.
Risposta
L’ Accordo SR 2011, al punto 9, stabiliva che non erano tenuti a frequentare il corso i datori di lavoro che, alla data di pubblicazione, avevano completato una formazione conforme all’art. 3 del D.M. 16/01/1997 o erano esonerati ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. 626/94.
Il nuovo Accordo SR 59/2025, nella tabella dell’allegato III, riconosce la formazione pregressa per i datori di lavoro RSPP formati ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/2008 e del previgente Accordo SR 2011. Di conseguenza, sono riconosciuti i crediti anche per i soggetti che l’Accordo 2011 esonerava dalla frequenza, purché abbiano rispettato le condizioni previste all’epoca.
FORMAZIONE PREPOSTO
Quesito n. 37 Entro quale termine deve essere ottemperato l’obbligo di aggiornamento di un preposto che abbia frequentato il corso di formazione o aggiornamento da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo SR 59/2025 (vale a dire prima del 19.05.2023)?
Nelle disposizioni transitorie viene specificato che il preposto che ha frequentato un corso di formazione da più di due anni rispetto alla data di entrata in vigore dell'Accordo SR dovrà frequentare un aggiornamento entro 12 mesi. Per i preposti con formazione erogata da meno di due anni rispetto alla data di entrata in vigore dell'Accordo SR, come deve essere calcolata la periodicità dell'aggiornamento? La biennalità è immediatamente in vigore (obbligo formativo immediato per la formazione con storicità superiore ai due anni) oppure se trova efficacia il regime transitorio e quindi il termine per effettuare l’aggiornamento è entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore. Come funziona l’aggiornamento per chi ha già fatto il corso nelle seguenti ipotesi:
a) prima del 19 maggio 2023?
b) a partire dal 19 maggio 2023 e fino al 19 maggio 2025?
Risposta
L’Accordo SR 59/2025 stabilisce che:
“Sono fatti salvi i percorsi formativi svolti in vigenza dell’Accordo SR 2011, ai quali è riconosciuto credito formativo totale”.
Per i preposti che hanno frequentato il corso di formazione o aggiornamento da più di 2 anni rispetto alla data di entrata in vigore dell’Accordo (19 maggio 2025), l’aggiornamento deve essere effettuato entro 12 mesi da tale data.
Per i preposti formati da meno di 2 anni rispetto alla data di entrata in vigore dell’Accordo si applica la nuova periodicità prevista dall’art. 37, comma 7-ter, D.Lgs. 81/2008 (ogni 2 anni), calcolata a partire dalla data di entrata in vigore dell’Accordo.
Quesito n. 38 In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo SR del 17/4/2025 CSR/59/2025 è possibile ancora erogare il corso preposti in modalità e-learning?
Risposta
L’art. 37, comma 7-ter, del D.Lgs. 81/2008, come modificato dalla Legge n. 215/2021, stabilisce che la formazione del preposto deve essere svolta esclusivamente in presenza, per garantire l’efficacia dell’apprendimento e il ruolo di vigilanza sul lavoro. Il nuovo Accordo Stato-Regioni 59/2025 conferma questo principio.
La modalità e-learning è espressamente esclusa per i corsi di formazione e aggiornamento dei preposti.
Sono ammesse solo due modalità:
Presenza fisica
Videoconferenza sincrona (VCS), equiparata alla presenza per la parte teorica.
LINGUA VEICOLARE
Quesito n. 39 Secondo l’art. 37 commi 1 e 13 del D. Lgs. 81/08, è obbligo del datore di lavoro verificare la comprensione e la conoscenza della lingua veicolare, in mancanza della quale la formazione può essere considerata non adeguata e sufficiente?
Risposta
Nel nuovo Accordo SR nella parte IV punto 1.2 “Analisi dei fabbisogni formativi e contesto” si prevede che: “Nel definire i fabbisogni formativi il soggetto formatore, di concerto con i datori di lavoro laddove necessario, normalmente analizza (...) ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare. (…) Nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore”.
Quesito n. 40 Spetta ad entrambi i soggetti valutare il livello di conoscenza della lingua per accedere alla formazione e con quali modalità?
Risposta
l’art. 37 comma 1 del D. Lgs. 81/08 espressamente prevede “Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, ...”
Al successivo comma 13 secondo periodo: “(…) Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.”
Sulla base di quanto sopra è obbligo del datore di lavoro verificare la comprensione e la conoscenza della lingua veicolare al fine di ritenere la formazione adeguata e sufficiente come richiesto dai disposti normativi sopra citati.
MODULO CANTIERI
Quesito n. 41 Per chi è obbligatorio il modulo aggiuntivo “cantieri”?
Risposta
Il modulo aggiuntivo cantieri è previsto solo per Datori di Lavoro dell’impresa affidataria e dirigenti dell’impresa affidataria (ex art. 97 comma 3 ter del D.lgs. 81/2008), così come indicato dalla parte II punto 3 (datore di lavoro dell’impresa affidataria) e dalla parte II punto 2.3 (dirigente dell’impresa affidataria).
Quesito n. 42 È previsto un periodo transitorio per lo svolgimento del modulo aggiuntivo “cantieri”?
Risposta
L’articolo 97 comma 3 ter del D.lgs. 81/2008 prevede che i Datori di Lavoro o i Dirigenti dell’impresa affidataria abbiano una formazione adeguata. La finalità del percorso formativo dei moduli aggiuntivi “cantieri”, previsti dall'’Accordo, è fornire i contenuti e le durate del percorso formativo per l’adeguatezza prevista dal citato articolo 97. L'applicazione dei contenuti previsti dall'Accordo per il modulo aggiuntivo cantieri, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'art. 97 comma 3. Nel caso in cui venga posto un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito una formazione "adeguata". Nel periodo transitorio trova comunque applicazione l'obbligo di cui all'art. 97 comma 3 ter indipendentemente dalla conformità del percorso ai contenuti dell’accordo. Trascorso il periodo transitorio di 24 mesi il percorso formativo, solo ai fini dell'adeguatezza, dovrà essere conforme ai contenuti previsti dall'Accordo.
ORGANIZZAZIONE CORSO
Quesito n. 43 Nel fascicolo del corso (Parte I, punto 7), il soggetto formatore è tenuto a custodire e archiviare la documentazione per un periodo minimo di 10 anni. Tra i documenti presenti, si trova un elenco che include separatamente il registro delle presenze dei partecipanti, completo di firme, e l'elenco dei docenti, anch'esso firmato. L’elenco docenti con firme, previsto nel fascicolo del corso, è un documento aggiuntivo oppure sono valide le firme sul registro?
Risposta
L’elenco dei docenti con firme è una delle sezioni che compongono il fascicolo del corso previsto dal punto 7 della parte I.
Quesito n. 44 Nella Parte I - punto 7 “Fascicolo del corso”, si prevede che per ogni corso il soggetto formatore provveda a custodire/archiviare la documentazione del fascicolo e che tale documentazione debba essere conservata presso il soggetto formatore per almeno 10 anni. Si chiede se il fascicolo originale possa essere conservato dal datore di lavoro presso la propria sede, nel caso in cui il soggetto formatore coincida con il datore di lavoro - opzione consentita per la formazione dei propri dipendenti, dirigenti e preposti - e la formazione si sia svolta all'interno dell'azienda. Viceversa, se la formazione è svolta all'interno dell'azienda ma il soggetto formatore è un ente di formazione il fascicolo originale sarà conservato dall’ente di formazione?
Risposta
Il punto 7 della parte I - Fascicolo del corso - impone al soggetto formatore l’obbligo di provvedere alla custodia/archiviazione (cartacea o elettronica) della documentazione “Fascicolo del corso”. Tale documentazione deve essere conservata, presso il soggetto formatore, per almeno 10 anni. Ne consegue che sia l’obbligo di custodia sia il luogo di archiviazione della documentazione dipendono dal soggetto formatore individuato per ciascun corso, che potrà essere il datore di lavoro nei casi previsti oppure uno degli altri soggetti formatori indicati dall’Accordo Stato-Regioni.
PERIODO TRANSITORIO
Quesito n. 45 Nel periodo transitorio di 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo SR, in cui è possibile realizzare corsi secondo quanto previsto dagli ACSR abrogati e dall’allegato XIV del D. Lgs. 81/08, sono vigenti le regole precedenti e le relative linee interpretative? Pertanto, che non si applicano le regole del nuovo Accordo SR per i soggetti formatori, per le modalità e durate, per la videoconferenza sincrona, per le verifiche dell’efficacia della formazione, ecc., ma le nuove regole si applicheranno ai corsi avviati a partire dal 19 maggio 2026.
Risposta
Durante il periodo transitorio di 12 mesi successivo all’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni (dal 19 maggio 2025 al 19 maggio 2026), è consentito avviare corsi di formazione secondo le regole dei precedenti Accordi abrogati e dell’allegato XIV del D.Lgs. 81/2008.
Questo significa che, per i corsi avviati in tale periodo, continuano a valere le disposizioni precedenti:
contenuti, durate e modalità restano quelle stabilite dagli Accordi abrogati.
Le nuove disposizioni diventeranno obbligatorie solo per i corsi avviati a partire dal 19 maggio 2026. Il punto 2 della Parte VII dell’Accordo prevede che, per alcune nuove attrezzature indicate nella Parte II (macchine agricole raccogli-frutta, caricatori per movimentazione materiali, carroponti), i corsi abilitanti devono essere frequentati e conclusi entro il termine dei 12 mesi. Pertanto, per queste attrezzature l’abilitazione deve essere conseguita secondo le regole del nuovo Accordo SR 59/2025, anche nel periodo transitorio.
Quesito n. 46 Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, prevede una fase transitoria di 12 mesi durante la quale possono essere avviati i Corsi di formazione su Salute e Sicurezza secondo quanto previsti dagli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011.
Con la presente siamo a chiedere se il suddetto regime transitorio si applica anche alle caratteristiche dell’Ente Formatore che eroga la Formazione in materia.
Risposta
Per 12 mesi possono essere avviati corsi di formazione secondo quanto previsto dai previgenti Accordi anche per quanto riguarda i soggetti formatori.
REQUISITI DOCENTI
Quesito n. 47 I requisiti dei docenti formatori previsti dal D.I. 6 marzo 2013, si applicano anche ai relatori dei seminari/convegni validi ai fini dell’aggiornamento previsti dall’Accordo 59/2025?
Risposta
No, in quanto i requisiti dei docenti si applicano ai corsi di formazione o di aggiornamento (Parte I punto 2). Con riferimento ai seminari/convegni si applica, esclusivamente, quanto previsto dalla parte III dell’Accordo SR 59/2025. Ai fini del riconoscimento come aggiornamento è comunque obbligatoria la verifica finale dell’apprendimento.
TUTOR
Quesito n. 48 In merito alla figura del tutor desideriamo avere un chiarimento su alcuni aspetti riguardanti la "presenza fisica del tutor in aula", vista la disposizione contenuta nel nuovo Accordo SR che prevede: “Per i corsi di formazione in presenza fisica è consigliata la presenza di tale figura per tutti i percorsi con più di 10 discenti". È necessario che il tutor sia presente in aula per l'intera durata del corso, oppure è sufficiente che sia disponibile e possa intervenire in caso di necessità o problemi.
Risposta
L’ Accordo SR 59/2025 prevede “Fatto salvo quanto eventualmente previsto dalla normativa regionale riferita ai soggetti formatori accreditati, il tutor d’aula è sempre previsto per i percorsi di formazione ed aggiornamento erogati a distanza (e-learning o videoconferenza). Per i corsi di formazione in presenza fisica è consigliata la presenza di tale figura per tutti quei percorsi che vedano la contemporanea presenza di più di 10 discenti”. Sulla base di quanto sopra, è responsabilità del soggetto formatore prevedere la presenza del tutor, nei casi in cui tale figura è obbligatoria e verificare quanto previsto per tale figura dal vigente Accordo (Parte IV punto 1.7).
Quesito n. 49 È possibile che il ruolo del Tutor d'aula e del docente coincida in determinati percorsi formativi?
Risposta
Visti i compiti di supporto alla didattica e di gestione dell’aula, con particolar riferimento, anche, al supporto che il tutor deve fornire ai docenti in relazione alla gestione delle questioni prettamente logistiche o tecniche riferite alla fruizione del corso, il ruolo di tutor non può coincidere con il ruolo di docente.
Quesito n. 50 Nel caso in cui il soggetto formatore organizzi il corso presso un’azienda, è possibile individuare un tutor d'aula tra i dipendenti dell'azienda destinataria della formazione, il quale non sarà, dunque, un dipendente dell’ente formatore?
Risposta
L’ Accordo SR 59/2025 definisce il ruolo e i compiti del Tutor, non rilevando il profilo contrattuale che intercorre tra lo stesso e il soggetto formatore.
VERIFICA FINALE
Quesito n. 51 Nella parte I - Organizzazione generale - Punto 5 si dice che “In tutti i corsi di formazione e di aggiornamento devono essere redatti i verbali delle verifiche finali…”, ma nella “Tabella corsi di aggiornamento, modalità di verifica e criteri” a pag. 110 (Parte IV paragrafo 6.3), la modalità della verifica non risulta prevista per i corsi di aggiornamento datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP, RSPP/ASPP art. 32 e per coordinatori di cantiere.
Questo significa che la verifica finale non è prevista per questi tre percorsi di aggiornamento. È corretto?
Risposta
No, la verifica finale è sempre obbligatoria.
L’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e il punto 5 della Parte I dell’Accordo SR 59/2025 stabiliscono che tutti i corsi di formazione e aggiornamento devono prevedere una verifica finale, con relativo verbale.
Se per alcuni percorsi non sono indicate modalità specifiche nelle tabelle dell’Accordo, ciò non significa che la verifica non sia prevista. In questi casi il soggetto formatore è responsabile di definire le modalità più idonee per la verifica (es. test scritto, orale, prova pratica se pertinente). Deve essere garantita la tracciabilità: verbale, registrazione dell’esito e archiviazione.
Quesito n. 52 Le 30 domande, ciascuna con almeno tre risposte alternative, previste nel test per il corso per lavoratori sono da intendersi 30 domande per ogni modulo (generale e specifica) o complessivamente per entrambi i moduli?
Risposta
Le modalità di verifica degli apprendimenti sono indicate al punto 6 della parte IV dell’Accordo SR 59/2025. Il punto 6.3 riporta una tabella sintetica delle modalità di verifica finale. Il numero minimo di 30 domande è da riferirsi al corso di formazione, così come individuato nel progetto formativo.
[...]
Fonte: MLPS
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