Cassazione Penale Sez. 4 del 26 marzo 2026 n. 11320 

Cassazione Penale Sez. 4 del 26 marzo 2026 n. 11320 

CP Sez. 4 del 26 Marzo 2026 n. 11320 / Omessa valutazione del rischio per operazioni di assemblaggio del sistema "paranco­girapezzi"

ID 25883 | 31.03.2026 / In allegato

Cassazione Penale Sez. 4 del 26 marzo 2026 n. 11320 
Omessa valutazione del rischio per la sicurezza dei lavoratori durante le operazioni di assemblaggio del sistema "paranco­girapezzi"
______________

Cassazione Penale Sez. 4 composta da:

Dott. DI SALVO Emanuele – Presidente
Dott. FALLARINO Daniela – Relatore
Dott. BELLINI Ugo – Consigliere
Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere
Dott. DAWAN Daniela - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1. La Corte di appello di Milano, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza, emessa in data 20 ottobre 2023, con la quale il Tribunale di Milano aveva condannato A.A. alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 800,00 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale, per il delitto di lesioni personali colpose di cui agli artt. 590, commi 1 e 3, 583, comma 1, n. 2, cod. pen., commesso in data 31 agosto 2018. Il giudice di primo grado aveva, invece, assolto il coimputato B.B. per non aver commesso il fatto.

1.1. Nel capo di imputazione, si contesta al A.A., in qualità di legale rappresentante e datore di lavoro della società COGEIM Europe Srl, avente ad oggetto l'attività di costruzioni meccaniche in genere, costruzione di macchine e impianti di sabbiatura e granigliatura, di cui la persona offesa era dipendente a tempo indeterminato con qualifica di operaio e mansioni di piegaferro, in cooperazione colposa con B.B., in qualità di delegato per la sicurezza sul lavoro ex art. 16 D.Lgs. 8 aprile 2008, n. 81, di aver, per colpa generica e specifica, in violazione dell'art. 28, comma 2, lett. a), D.Lgs. 8 aprile 2008, n. 81, omettendo di valutare, nel documento di valutazione rischi, il rischio per la sicurezza durante le operazioni di assemblaggio del sistema "paranco -girapezzi", concorso a cagio­nare lesioni gravi al lavoratore C.C., consistite nell'amputazione di tre dita della mano sinistra, con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni e l'indebolimento permanente di un organo.

1.2. In fatto, l'infortunio occorso al C.C. veniva così ricostruito dai giudici di merito.

Il 31 agosto 2018, C.C., dipendente della COGEIM Europe Srl, stava effettuando un lavoro di assemblaggio di un "paranco" con un "girapezzi", operazione abitualmente svolta nell'ambito del ciclo produttivo finalizzato alla costruzione di macchine sabbiatrici, e, nell'effettuare le prove atte a valutare il senso di moto del cavo di acciaio, aveva trattenuto con la mano sinistra il suddetto cavo, al fine di avviarne l'inserimento in una carrucola, mentre con la mano destra aveva azionato il comando del motore che metteva in movimento la fune. Una volta azionato il comando del motore, la mano sinistra era stata trascinata dalla fune in movimento all'interno dell'ingranaggio della carrucola, posto a pochi centimetri di distanza, causandogli l'amputazione di tre dita (indice, medio e anulare).

Diverse erano le violazioni alle norme antinfortunistiche accertate, attinenti a criticità sia di carattere strutturale, sia di carattere gestionale. I problemi strutturali investivano il tipo di pulsantiera che azionava il motore, che non era ad azione mantenuta o a doppio comando simultaneo, così da garantire la sicurezza delle mani, il motore che non era marcato CE ed era di vecchia data, il quadro comandi, che avrebbe dovuto essere fissato a parete ma veniva utilizzato in modo portatile, la struttura sulla quale era posata la parte di macchinario da mettere in funzione, che non garantiva una distanza sufficiente tra la carrucola e la fine del paranco, così da dare il tempo all'operatore di ritirare la mano una volta azionato il movimento. Il problema gestionale riguardava il DVR, che non conteneva alcuna voce relativa alla valutazione dei rischi connessi alla lavorazione di assemblaggio svolta dalla persona offesa, quando si era verificato l'infortunio.

I giudici di merito individuavano i profili di colpa a carico del ricorrente, eziologicamente collegati all'evento, oltre che nelle carenze riguardanti il DVR, a causa della omessa valutazione del rischio connesso alle operazioni di assemblaggio del sistema paranco-girapezzi, in violazione dell'art. 28, comma 2, lett. a), D.Lgs. 8 aprile 2008, n. 81, anche nella omessa fornitura ai lavoratori, per lo svolgimento di tali operazioni, di idonei presidi di sicurezza e di idonea attrezzatura, in violazione degli artt. 70, comma 1, e 71, comma 1, D.Lgs. 8 aprile 2008, n. 81, ritenendo che la delega conferita al B.B. (che per tali ragioni veniva assolto) non si fosse tradotta in una effettiva autonomia operativa e che gli addebiti a lui mossi si traducessero in ulteriori profili di colpa ascrivibili al datore di lavoro.

2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, A.A., articolando due motivi, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. atto cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo si lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la nullità della sentenza per mancanza di correlazione tra l'imputazione contestata e la decisione, in violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.

Si osserva, invero, che al ricorrente era contestata una specifica condotta omissiva, per violazione dell'art. 28, comma 2, lett. a), D.Lgs. 8 aprile 2008, n. 81, che atteneva alla mancata previsione nel DVR di un determinato rischio, e che su tale profilo si era incentrata la strategia difensiva; viceversa, la sentenza lo aveva condannato, individuando a suo carico profili di colpa che erano contestati al coimputato, su cui non aveva avuto alcuna possibilità di difendersi. Si lamenta, altresì, che nel disattendere l'identica eccezione sollevata in sede di gravame, la Corte territoriale, con motivazione del tutto apparente, si era limitata a richiamare la giurisprudenza di legittimità in materia, senza valutare congruamente il caso concreto, che aveva visto la condanna del A.A. basata su fatti materiali difformi da quelli originariamente contestati.

2.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Si assume, in particolare, che la Corte territoriale, nel confermare la valutazione di non meritevolezza già espressa dal giudice di primo grado, non aveva considerato le circostanze evidenziate nel corso dell'esame testimoniale dalla persona offesa, che aveva confermato di aver ottenuto un risarcimento monetario, di aver acquisito dopo l'infortunio un ruolo di maggiore responsabilità, beneficiando, così, anche di un migliore trattamento economico; e di aver, per questo, deciso di revocare la costituzione di parte civile, tutti elementi significativi di un'apprezzabile resipiscenza, di cui i giudici di appello avrebbero dovuto tener conto nel valutare il quadro di personalità del ricorrente. Ad ulteriore riscontro della sensibilità del A.A. alla normativa in materia di sicurezza del lavoro· si richiama, inoltre, la circostanza, anch'essa confermata dal C.C.e trascurata dalla Corte di merito, che dopo l'infortunio, stante la impossibilità di effettuare con la dovuta sicurezza le manovre operative di assemblaggio della macchina alla quale la parte offesa lavorava, la società del ricorrente aveva deciso di commissionarle ad altre aziende specializzate.

Si chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Con requisitoria, depositata in data 13 gennaio 2026, il Sostituto Procuratore generale, Fabio Picuti, ha anticipato le proprie conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso.

4. All'udienza pubblica, con trattazione orale, richiesta dalla difesa del ricorrente, le parti hanno concluso nei termini indicati in epigrafe.

Fatto

1. La Corte di appello di Milano, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza, emessa in data 20 ottobre 2023, con la quale il Tribunale di Milano aveva condannato A.A. alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 800,00 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale, per il delitto di lesioni personali colpose di cui agli artt. 590, commi 1 e 3, 583, comma 1, n. 2, cod. pen., commesso in data 31 agosto 2018. Il giudice di primo grado aveva, invece, assolto il coimputato B.B. per non aver commesso il fatto.

1.1. Nel capo di imputazione, si contesta al A.A., in qualità di legale rappresentante e datore di lavoro della società COGEIM Europe Srl, avente ad oggetto l'attività di costruzioni meccaniche in genere, costruzione di macchine e impianti di sabbiatura e granigliatura, di cui la persona offesa era dipendente a tempo indeterminato con qualifica di operaio e mansioni di piegaferro, in cooperazione colposa con B.B., in qualità di delegato per la sicurezza sul lavoro ex art. 16 D.Lgs. 8 aprile 2008, n. 81, di aver, per colpa generica e specifica, in violazione dell'art. 28, comma 2, lett. a), D.Lgs. 8 aprile 2008, n. 81, omettendo di valutare, nel documento di valutazione rischi, il rischio per la sicurezza durante le operazioni di assemblaggio del sistema "paranco -girapezzi", concorso a cagio­nare lesioni gravi al lavoratore C.C., consistite nell'amputazione di tre dita della mano sinistra, con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni e l'indebolimento permanente di un organo.

1.2. In fatto, l'infortunio occorso al C.C. veniva così ricostruito dai giudici di merito.

Il 31 agosto 2018, C.C., dipendente della COGEIM Europe Srl, stava effettuando un lavoro di assemblaggio di un "paranco" con un "girapezzi", operazione abitualmente svolta nell'ambito del ciclo produttivo finalizzato alla costruzione di macchine sabbiatrici, e, nell'effettuare le prove atte a valutare il senso di moto del cavo di acciaio, aveva trattenuto con la mano sinistra il suddetto cavo, al fine di avviarne l'inserimento in una carrucola, mentre con la mano destra aveva azionato il comando del motore che metteva in movimento la fune. Una volta azionato il comando del motore, la mano sinistra era stata trascinata dalla fune in movimento all'interno dell'ingranaggio della carrucola, posto a pochi centimetri di distanza, causandogli l'amputazione di tre dita (indice, medio e anulare).

Diverse erano le violazioni alle norme antinfortunistiche accertate, attinenti a criticità sia di carattere strutturale, sia di carattere gestionale. I problemi strutturali investivano il tipo di pulsantiera che azionava il motore, che non era ad azione mantenuta o a doppio comando simultaneo, così da garantire la sicurezza delle mani, il motore che non era marcato CE ed era di vecchia data, il quadro comandi, che avrebbe dovuto essere fissato a parete ma veniva utilizzato in modo portatile, la struttura sulla quale era posata la parte di macchinario da mettere in funzione, che non garantiva una distanza sufficiente tra la carrucola e la fine del paranco, così da dare il tempo all'operatore di ritirare la mano una volta azionato il movimento. Il problema gestionale riguardava il DVR, che non conteneva alcuna voce relativa alla valutazione dei rischi connessi alla lavorazione di assemblaggio svolta dalla persona offesa, quando si era verificato l'infortunio.

I giudici di merito individuavano i profili di colpa a carico del ricorrente, eziologicamente collegati all'evento, oltre che nelle carenze riguardanti il DVR, a causa della omessa valutazione del rischio connesso alle operazioni di assemblaggio del sistema paranco-girapezzi, in violazione dell'art. 28, comma 2, lett. a), D.Lgs. 8 aprile 2008, n. 81, anche nella omessa fornitura ai lavoratori, per lo svolgimento di tali operazioni, di idonei presidi di sicurezza e di idonea attrezzatura, in violazione degli artt. 70, comma 1, e 71, comma 1, D.Lgs. 8 aprile 2008, n. 81, ritenendo che la delega conferita al B.B. (che per tali ragioni veniva assolto) non si fosse tradotta in una effettiva autonomia operativa e che gli addebiti a lui mossi si traducessero in ulteriori profili di colpa ascrivibili al datore di lavoro.

2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, A.A., articolando due motivi, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. atto cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo si lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la nullità della sentenza per mancanza di correlazione tra l'imputazione contestata e la decisione, in violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.

Si osserva, invero, che al ricorrente era contestata una specifica condotta omissiva, per violazione dell'art. 28, comma 2, lett. a), D.Lgs. 8 aprile 2008, n. 81, che atteneva alla mancata previsione nel DVR di un determinato rischio, e che su tale profilo si era incentrata la strategia difensiva; viceversa, la sentenza lo aveva condannato, individuando a suo carico profili di colpa che erano contestati al coimputato, su cui non aveva avuto alcuna possibilità di difendersi. Si lamenta, altresì, che nel disattendere l'identica eccezione sollevata in sede di gravame, la Corte territoriale, con motivazione del tutto apparente, si era limitata a richiamare la giurisprudenza di legittimità in materia, senza valutare congruamente il caso concreto, che aveva visto la condanna del A.A. basata su fatti materiali difformi da quelli originariamente contestati.

2.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Si assume, in particolare, che la Corte territoriale, nel confermare la valutazione di non meritevolezza già espressa dal giudice di primo grado, non aveva considerato le circostanze evidenziate nel corso dell'esame testimoniale dalla persona offesa, che aveva confermato di aver ottenuto un risarcimento monetario, di aver acquisito dopo l'infortunio un ruolo di maggiore responsabilità, beneficiando, così, anche di un migliore trattamento economico; e di aver, per questo, deciso di revocare la costituzione di parte civile, tutti elementi significativi di un'apprezzabile resipiscenza, di cui i giudici di appello avrebbero dovuto tener conto nel valutare il quadro di personalità del ricorrente. Ad ulteriore riscontro della sensibilità del A.A. alla normativa in materia di sicurezza del lavoro· si richiama, inoltre, la circostanza, anch'essa confermata dal C.C.e trascurata dalla Corte di merito, che dopo l'infortunio, stante la impossibilità di effettuare con la dovuta sicurezza le manovre operative di assemblaggio della macchina alla quale la parte offesa lavorava, la società del ricorrente aveva deciso di commissionarle ad altre aziende specializzate.

Si chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Con requisitoria, depositata in data 13 gennaio 2026, il Sostituto Procuratore generale, Fabio Picuti, ha anticipato le proprie conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso.

4. All'udienza pubblica, con trattazione orale, richiesta dalla difesa del ricorrente, le parti hanno concluso nei termini indicati in epigrafe.

Diritto

1. Il ricorso deve essere rigettato, per le ragioni di seguito esposte.

2. Il primo motivo di. ricorso, che evidenzia il profilo della mancata correlazione tra imputazione contestata e sentenze di merito, è infondato.

2.1. Il tema in esame, come ribadito di recente da Sez. 4, n. 18366 del 17/01/2024, T., Rv. 286379 -01, ha interessato non solo la giurisprudenza di legittimità e costituzionale (Corte Cost. sent. n. 192 del 2020; Corte Cost. sento n. 103 del 2010), ma anche quella sovranazionale, in relazione sia alla necessità di assicurare la conformità del diritto interno al diritto dell'Unione Europea sull'inter­pretazione dell'art. 6, paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE, riguardante l'obbligo di informare l'imputato in tempo utile che i fatti di reato sono stati o possono essere riqualificati, sia al profilo delle garanzie difensive da riconoscere all'impu­tato ai sensi dell'art. 6, paragrafi 1 e 3, lett. a) e b), CEDU (ex plurimis, Corte giustizia, 9/11/2022, BK, C-175/22; Corte EDU, 25/03/1999, Pellissier e Sassi C. Francia; Corte EDU, 01/03/2001, Dallos c. Ungheria; Corte EDU, 20/04/2006, I.H. c. Austria; Corte EDU, 11/12/2007, Drassich. C. Italia).

Nella giurisprudenza di legittimità si è da tempo consolidato il principio secondo cui l'immutazione del fatto di rilievo, ai fini della eventuale applicabilità dell'art. 521 cod. proc. pen., è solo quella che modifica radicalmente la struttura della contestazione, in quanto sostituisce il fatto tipico, il nesso di causalità e l'elemento psicologico del reato, e, per conseguenza di essa, l'azione realizzata risulta completamente diversa da quella contestata, al punto da essere incompatibile con le difese apprestate dall'imputato per discolparsene (Sez. 4, n. 18366 del 17/01/2024, cit.; Sez. 2, n. 10989 del 28/02/2023, Pagano, Rv. 284427 -01; Sez. 6, n. 35120 del 13/06/2003, Conversano, Rv. 226654 -01; Sez. l, n. 6302 del 14/04/1999, Iacovone, Rv. 213459 -01). Non può quindi parlarsi di immutazione del fatto quando il fatto tipico rimane identico a quello contestato nei suoi elementi essenziali e cambiano solo in taluni dettagli le modalità di realizzazione della condotta. Ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 -01).

2.2. In tale solco, con specifico riferimento ai reati colposi, si è affermato che non sussiste la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza di condanna se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa (se si fa, in altri termini, riferimento alla colpa generica), essendo quindi consentito al giudice di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e quindi non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa. Analogamente, non sussiste la violazione dell'anzidetto principio anche qualora, nel capo di imputazione, siano stati contestati elementi generici e specifici di colpa ed il giudice abbia affermato la responsabilità dell'imputato per un'ipotesi di colpa diversa da quella specifica contestata, ma rientrante nella colpa generica, giacché il riferimento alla colpa generica, anche se seguito dall'indicazione di un determinato e specifico profilo di colpa, pone in risalto che la contestazione riguarda la condotta dell'imputato globalmente considerata, sicché questi è in grado di difendersi relativamente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in occasione del fatto di cui è chiamato a rispondere, indipendentemente dalla specifica norma che si assume violata (Sez. 4, Sentenza n. 27389 del 08/03/2018, Siani, Rv. 273588 -01; Sez. 4, n. 35943 del 07/03/2014, Denaro, Rv. 260161 -01; Sez. 4, n. 51516 del 21/06/2013, Miniscalco, Rv. 257902 -01).

2.3. Nella fattispecie in esame, va, innanzitutto, evidenziato che entrambi i giudici di merito, le cui sentenze possono essere lette unitariamente, hanno ravvisato a carico del A.A. il profilo di colpa, oggetto di specifica contestazione, riguardante la violazione dell'art. 28, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81 del 2008, per non aver valutato, nel documento di valutazione dei rischi, il rischio per la sicurezza dei lavoratori durante le operazioni di assemblaggio del sistema "paranco ­girapezzi", operazione abitualmente svolta nell'ambito del ciclo produttivo finalizzato alla costruzione di macchine sabbiatrici, di cui si stava occupando il C.C. al momento dell'infortunio. Si è osservato come tale scelta gestionale, che di fatto affidava l'esecuzione di tale attività a scelte estemporanee, avesse assunto una pregnante rilevanza eziologica proprio in relazione alla peculiarità del rischio che il C.C. si era trovato ad affrontare nella lavorazione del 31 agosto 2018, atteso che la situazione contingente dell'organizzazione aziendale non consentiva di disporre di un paranco idoneo a garantire una distanza tra la carrucola ed il motore sufficiente ad accompagnare la fune di acciaio nella carrucola in sicurezza né di un motore adeguato, sicché, sul piano controfattuale, secondo un alto grado di credibilità razionale, se il DVR avesse trattato nello specifico tale fase di lavorazione, si sarebbe affrontata la problematica relativa alla distanza minima idonea ed alle modalità operative per assicurarla.

La Corte di merito, con argomentazioni razionali ed esenti da vizi di illegittimità, si è soffermata, altresì, sulle norme che disciplinano la redazione del DVR, e, segnatamente, sull'art. 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 8 aprile 2008, n. 81, che fa divieto al datore di lavoro di delegare ad altri la valutazione dei rischi e l'elaborazione del relativo documento, osservando come la ratio di tale divieto sia quella di attribuire alla valutazione in materia di sicurezza da parte del datore di lavoro la valenza di un prius logico rispetto ad una successiva delega, e sull'art. 28 del D.Lgs. 8 aprile 2008, n. 81, che ne stabilisce il contenuto minimo, dovendo essere costituito oltre che da una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, anche dall'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi individuali adottati.

Si è rimarcato, quindi, come nel DVR della società dell'imputato non vi fosse alcuna prescrizione specifica in ordine all'attività svolta dal C.C., nonostante si trattasse di operazioni consuetudinarie e coessenziali all'attività produttiva, né ai pericoli connessi, alle specifiche attrezzature da utilizzare, alle modalità operative e delle misure precauzionali, tutte, di fatto, inammissibilmente demandate all'autogestione dei lavoratori.

In tale solco vengono collocati anche gli ulteriori addebiti individuati a carico del A.A., relativi alla omessa fornitura di dispositivi di sicurezza e di attrezzature idonee. Si osserva come gli stessi discendano dalla inadeguatezza e non effettività della delega conferita al coimputato e dall'atteggiamento ostruzionistico tenuto dal A.A., che a fronte di tutte le sollecitazioni provenienti dal B.B. (dirette alla verifica dello stato dei macchinari e delle situazioni di rischio), rispondeva con l'inerzia e la non autorizzazione alla spesa, a riprova che la strategia aziendale si limitava al rispetto formale delle norme sulla sicurezza sul lavoro, senza garantirne l'effettività sul piano sostanziale.

Pare evidente che anche gli ulteriori profili di colpa individuati nella sentenza impugnata, riconducibili agli specifici obblighi gravanti sul datore di lavoro, non possano considerarsi estranei alla imputazione originaria, che, in termini chiari, aveva ricondotto eziologicamente l'evento proprio in tale ambito, individuando l'obbligo di gestione del rischio in capo all'attuale ricorrente, quale datore di lavoro, e al B.B., in virtù di una delega da parte del A.A., accertata, poi, come non operativa, con conseguenti e prevedibili ripercussioni sulla responsabilità dell'imputato, il cui ruolo risultava scolpito, anche attraverso il richiamo generico alla cattiva gestione dell'azienda sotto il profilo della tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

Non si è, dunque, verificata nella specie la dedotta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, in ragione dell'assenza di radicale mutamento, negli aspetti costitutivi essenziali, del fatto, quanto a condotta, evento e nesso causale, e delle regole cautelari che si ritengono violate e, quindi, dell'assenza di incertezza sull'oggetto dell'imputazione e di un reale pregiudizio dei diritti della difesa.

3. Il secondo motivo, concernente il diniego delle circostanze generiche, è del tutto aspecifico.

3.1. Si ricorda che il giudice del merito, nella valutazione in ordine al tratta­mento sanzionatorio e in ordine alla riconoscibilità delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. esprime un giudizio di merito, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

3.2. La Corte territoriale, nell'esprimere le ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche, ha sottolineato la gravità del fatto e la rilevanza del grado della colpa, dimostrate dalla grossolanità dell'organizzazione lavorativa e dalla macroscopica carenza in tema di sicurezza e di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, seguendo un percorso argomentativo del tutto congruo con le valutazioni effettuate in punto di responsabilità, in cui non si ravvisano né violazioni di legge né illogicità o contraddizioni.

Di contro, le censure del ricorrente si risolvono in una sollecitazione ad una diversa valutazione, non consentita in questa sede, richiamando le argomentazioni poste a sostegno del motivo di appello afferente la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen. (non reiterato in questa sede), disattese dalla Corte territoriale, senza alcun reale confronto con le ragioni poste alla base del provvedimento impugnato.

4. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

5. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Oscuramento dati sensibili.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2026.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2026.

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