Raccomandazione ILO n. 3 del 29 ottobre 1919
Raccomandazione ILO n. 3 del 29 ottobre 1919 / Prevenzione rischio dell'antrace (carbonchio)
ID 24181 | 27.06.2025
La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro,
...ID 25783 | 18.03.2026 / In allegato
Cassazione Penale Sez. 4 del 13 Marzo 2026 n. 9834
Amputazione dell'arto inferiore: carenze formative e inadeguatezza delle attrezzature
______________
Cassazione Penale Sez. 4 composta da:
Dott. VIGNALE Lucia - Presidente
Dott. SERRAO Eugenia - Relatore
Dott. ARENA Maria Teresa - Consigliere
Dott. LORENZETTI Luca - Consigliere
Dott. LAURO Davide - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A. nato a M il (Omissis)
avverso la sentenza del 19/09/2025 della Corte d'appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Eugenia Serrao;
udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto Sabrina Passafiume, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore della parte civile B.B., Avv. Massimo Caiano, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese, concludendo per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
udito il difensore Avv. Carmine Panarella, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
Fatto
1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Nola aveva dichiarato A.A. responsabile del reato di cui all'art. 590 commi 1, 2 e 3 cod. pen. in relazione agli artt. 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 2, 3 e 4, 71, commi 2 e 3, e 18, comma 1 lett. g), D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, perché in qualità di direttore dei lavori della Società "Fratelli A.A. Snc di A.A. e c.", per colpa consistita nel non aver provveduto affinché il lavoratore B.B. ricevesse una adeguata informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro e adeguati formazione e addestramento in materia di salute, oltre che nell'aver messo a disposizione del lavoratore delle attrezzature di lavoro (cavalletti utilizzati per l'esecuzione delle lavorazioni di lucidatura e rifinitura dell'albero in acciaio al carbonio che ha investito il B.B.) senza prendere in considerazione le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere, i rischi presenti nell'ambiente di lavoro, i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse e i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso - venendo tali attrezzature utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non erano adatte - aveva cagionato al lavoratore lesioni personali gravissime consistite in "sfacelo traumatico piede e caviglia a sinistra con amputazione III medio distale gamba sinistra". Fatto avvenuto in M (N) il (Omissis).
2. A.A. propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con il primo motivo, per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato, ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta, in sentenza, positiva ricorrenza, di una condotta sussumibile nell'art. 590, commi 1, 2 e 3, cod. pen. in relazione agli artt. 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 2, 3 e 4, 71, commi 2 e 3, e 18, comma 1 lett. g), D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81. In particolare, segnala la rilevanza, ai fini del giudizio di credibilità della persona offesa, della discordanza tra quanto riferito dal B.B. in fase di sommarie informazioni e quanto dichiarato in dibattimento a proposito del fatto che la lavorazione fosse iniziata il giorno precedente l'infortunio, così da evidenziare che il lavoratore era intento a un'operazione rientrante nel contratto di formazione e aveva contezza del lavoro da svolgere. Evidenzia l'inesistenza di norme tecniche di riferimento per valutare l'idoneità o meno dei cavalletti in uso al lavoratore, la possibilità di iniziare la formazione contestualmente all'assunzione, la non necessità di un tutor che affiancasse costantemente il lavoratore, la necessità che il B.B. spostasse il pezzo spingendolo e non tirandolo verso di sé, l'imprevedibilità del comportamento del lavoratore.
Con il secondo motivo deduce violazione, inosservanza di norme processuali ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, segnatamente quelle di cui agli artt. 175, 76, 78, 79 in relazione all'art. 484 cod. proc. pen. ante riforma cd. Cartabia. In dettaglio, deduce che la nomina dei due difensori di fiducia della persona offesa, depositata il 12 febbraio 2021, non ricomprendeva la facoltà di formulare l'istanza di restituzione nel termine, per cui il difensore di B.B. non era legittimato a chiedere il 10 giugno 2021 la restituzione in termini in nome e per conto della persona offesa. Difettava, inoltre, l'atto di costituzione di parte civile, il cui deposito è stato consentito dal Tribunale solo dopo aver revocato la dichiarazione di apertura del dibattimento, comunque oltre il termine stabilito a pena di decadenza dagli artt. 79, commi 1 e 2, e 484 cod. proc. pen.
3. All'odierna udienza, disposta la trattazione orale ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, 16 d.l. 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, 35, comma 1, lett. a), 94, comma 2, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, 1, comma 1, legge 30 dicembre 2022, n. 199 e 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
Diritto
1. Il ricorso è infondato.
2. Il fatto è stato così ricostruito nelle conformi sentenze di merito: B.B., da circa venti giorni alle dipendenze della "Fratelli A.A. Snc" di A.A.An., ha riportato un infortunio sul lavoro il 26 giugno 2019 mentre era impegnato nelle operazioni di levigatura di un albero d'acciaio di notevoli dimensioni e peso; nei primi giorni di attività, il lavoratore aveva ricevuto indicazioni generiche dal figlio del titolare e alcune dimostrazioni pratiche sull'uso di determinati utensili da parte del capo officina, C.C., senza che avesse seguito un percorso formativo adeguato né fosse stato sottoposto alla prescritta visita medica preventiva, pur trovandosi in regime di apprendistato e necessitando, dunque, di costante affiancamento; la mattina dell'infortunio, dopo aver iniziato il turno alle ore 8.00, il B.B. era stato incaricato di proseguire la levigatura dell'albero d'acciaio già predisposto il giorno precedente; il C.C. lo aveva affiancato per un breve periodo, allontanandosi poco dopo e lasciandolo operare da solo; nel corso delle operazioni di levigatura, il lavoratore aveva spostato i cunei che bloccavano il cilindro per poterne completare la rotazione; tale manovra, effettuata su cavalletti risultati non idonei a sostenere un manufatto del peso di oltre 1.300 chili, aveva determinato il repentino rotolamento dell'albero, che gli aveva schiacciato il piede sinistro; le lesioni riportate - fratture multiple del tarso e del metatarso - avevano condotto successivamente all'amputazione dell'arto.
I Carabinieri di Brusciano e di Castello di Cisterna, giunti sul posto, avevano acquisito le registrazioni dell'impianto di videosorveglianza, dalle quali risultava che l'evento si era verificato alle ore 10.55, e avevano constatato l'avvenuta rimozione di alcune tracce ematiche. Ispettori dell'Ufficio per l'Igiene e Sicurezza sul Lavoro avevano rilevato la mancata formazione del B.B., l'omessa sorveglianza sanitaria e l'inidoneità dei cavalletti e dei cunei utilizzati, impartendo specifiche prescrizioni, successivamente in parte adempiute mediante l'installazione di idonee selle di sostegno.
3. I giudici di merito hanno evidenziato la criticità della postazione di lavoro, ritenuta pericolosa anche per un operaio esperto. Le conclusioni del consulente tecnico della difesa - orientate a ritenere adeguati gli apprestamenti impiegati -sono state valutate come non compatibili con gli accertamenti svolti dai Carabinieri e dagli ispettori della sicurezza e non sono state ritenute condivisibili.
Sulla base di tali elementi, le sentenze impugnate hanno ritenuto provata una grave carenza delle misure di sicurezza predisposte dal datore di lavoro, sia con riferimento all'idoneità delle attrezzature, sia con riguardo alla formazione e alla vigilanza, individuando in tali omissioni la causa diretta dell'evento lesivo che ha determinato l'amputazione dell'arto inferiore del lavoratore.
4. Con il primo motivo, la difesa si duole del fatto che gli argomenti spesi nell'atto di appello siano stati censurati dalla Corte territoriale in quanto frutto di "atomizzazionew di singole porzioni del materiale probatorio, non valutato nella sua interezza, laddove, invece, si assume, la difesa aveva passato in rassegna e sottoposto a critica gli elementi sui quali si fondava la ritenuta violazione della normativa antinfortunistica.
Si tratta di censura infondata.
Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare la divergenza tra le sommarie informazioni rese dalla persona offesa e le dichiarazioni dibattimentali in ordine alla circostanza che la lavorazione fosse iniziata il giorno precedente l'infortunio, deducendo da ciò un difetto di attendibilità del B.B. e la consapevolezza del lavoratore circa le operazioni da eseguire.
La doglianza non coglie nel segno perché non si confronta con il reale contenuto della decisione impugnata: la Corte d'appello ha espressamente valutato la discrasia segnalata, reputandola irrilevante poiché attinente a un profilo secondario della vicenda e non idonea a incrinare la linearità, coerenza e riscontrabilità del nucleo centrale del racconto del lavoratore, corroborato dal video del sistema di sorveglianza, dalle prove testimoniali e dal certificato di pronto soccorso. Tale giudizio risponde alla logica secondo la quale le divergenze su aspetti marginali non incidono sulla credibilità della persona offesa, se il nucleo essenziale della narrazione è logicamente coerente e congruamente riscontrato.
In ogni caso il tema della credibilità della persona offesa risulta, nel caso concreto, inidoneo a evidenziare vizi della motivazione sul punto, incentrata soprattutto sulla generale necessità di fornire al lavoratore, anche esperto, un'attrezzatura adeguata a prevenire la caduta del pezzo in lavorazione.
Con riguardo all'asserita inesistenza di norme tecniche specifiche per definire l'idoneità o meno dei cavalletti utilizzati, l'assunto confonde la specificità della regola con la completezza dell'obbligo prevenzionistico. La Corte territoriale ha correttamente ancorato la colpa datoriale alla violazione dell'art. 71 D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, che impone di mettere a disposizione attrezzature idonee e adeguate al lavoro da svolgere, tenendo conto dei rischi connessi alle caratteristiche della lavorazione, a prescindere dall'esistenza di una norma tecnica di dettaglio. L'inadeguatezza in fatto dei mezzi approntati rispetto al rischio lavorativo integra di per sè la violazione della regola cautelare, non essendo necessario che tale inadeguatezza sia a sua volta sempre e solo desumibile dal mancato rispetto di specifiche norme tecniche.
Nel caso concreto, l'assoluta sproporzione tra le caratteristiche dell'oggetto della lavorazione (spesso cm.30, lungo oltre 6 metri e del peso di kg.1320) e i "pezzotti di legno" (cunei mobili) utilizzati come sostegni, oltre alla forma dei sostegni, che non era tale da impedire il rotolamento del pezzo in lavorazione, è stata considerata, con logica ineccepibile, valido presupposto di fatto per affermare l'inidoneità dell'attrezzatura.
Per quanto concerne la possibilità di iniziare la formazione contestualmente all'assunzione, la Corte territoriale non ha negato in astratto tale possibilità; ha soltanto rilevato che, nel caso concreto, il lavoratore fu impiegato immediatamente in un'operazione ad elevato rischio, senza una formazione specifica sui rischi inerenti alla mansione svolta, in linea con quanto prevede l'art. 37 D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (che richiede una formazione sufficiente e adeguata, legata alle mansioni e da erogarsi, tra l'altro, all'atto dell'assunzione e prima dell'uso di nuove attrezzature) e con la costante giurisprudenza per cui l'obbligo formativo non è surrogabile con il bagaglio esperienziale del lavoratore: occorrono percorsi effettivi e verificati, anche con affiancamento iniziale (Sez. 4, n. 49593 del 14/06/2018, T., Rv. 274042 - 01; Sez. 4, n. 22147 del 11/02/2016, Morini, Rv. 266860 - 01).
La difesa si è soffermata anche sulla non necessità di un tutor durante la lavorazione, senza confrontarsi con la motivazione della Corte d'appello, che ha valorizzato la complessità della manovra (rotazione di un cilindro pesante oltre la tonnellata) e la totale inesperienza del lavoratore per ritenere necessario, nella fase iniziale, l'affiancamento di un esperto. Non si è affermato un obbligo generalizzato di vigilanza costante, ma si è valutata la misura necessaria nel caso concreto, in linea con l'indirizzo secondo cui la misura prevenzionistica va calibrata sul rischio concreto e sul livello di esperienza del lavoratore; sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto pienamente legittimo il ragionamento del giudice di merito che aveva considerato necessario eseguire anche prove pratiche sotto la supervisione di un tutor ai fini della verifica dell'effettiva assimilazione della formazione (Sez. 4, n. 54803 del 7/12/2018, Valsecchi, non mass.).
La doglianza inerente alla necessità che il lavoratore spostasse il pezzo spingendolo, anziché tirandolo, non evidenzia alcun vizio della pronuncia impugnata, in cui i giudici di merito hanno ritenuto che la condotta del lavoratore, a prescindere dalla direzione della forza impressa, rientrasse pienamente nelle mansioni affidategli e nelle ordinarie modalità operative, sicché non poteva dirsi abnorme né imprevedibile. Giova, a tal proposito, richiamare il principio secondo il quale il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell'espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, né l'adempimento di tali obblighi è surrogabile con il personale bagaglio di conoscenza del lavoratore (Sez. 4, n. 8163 del 13/02/2020, Lena, Rv. 278603 - 01).
5. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Va premesso che dall'esame degli atti emerge che la difesa dell'imputato sin dall'udienza del 27 settembre 2021 si è opposta alla costituzione di parte civile, chiedendone l'esclusione, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui le questioni sulla tempestività della costituzione di parte civile, anche se avvenuta a seguito di rimessione in termini ai sensi dell'art. 175 cod. proc pen., sono soggette alla decadenza prevista dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 57092 del 15/11/2018, Cutuli, Rv. 274450 - 01; Sez. 3, n. 37507 del 13/07/2011, M., Rv. 251303 - 01).
Tuttavia, quanto al dedotto difetto di legittimazione del difensore, va osservato che l'istanza di rimessione in termini non richiede una menzione espressa nella procura speciale della persona offesa in quanto, come correttamente osservato dal giudice di merito, rientra negli ordinari poteri strumentali del difensore, che assiste la persona offesa con il mandato di realizzare la costituzione di parte civile.
Inoltre, l'art. 175 cod. proc. pen. consente la rimessione non solo alle "parti private", ma anche ai difensori; ed è previsto che la persona offesa possa essere restituita nel termine per costituirsi parte civile quando sussista un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, nel caso in esame concretizzatosi nell'impedimento al tempestivo accesso in Tribunale, puntualmente dedotto e documentato.
La rimessione in termini ha posto nuovamente la parte nella fase antecedente l'apertura del dibattimento, riaprendo il sub-procedimento previsto dall'art. 484 cod. proc. pen., con conseguente tempestività dell'atto di costituzione depositato dopo l'ordinanza che ha rimesso in termini la persona offesa; ogni diversa soluzione avrebbe reso privo di efficacia il provvedimento restitutorio.
6. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile B.B., liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimità dalla parte civile, B.B., liquidate in Euro 3.000 oltre accessori come per legge.
Dispone l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della persona offesa ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 196/2003.
Così è deciso, 27 febbraio 2026.
Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2026.
ID 24181 | 27.06.2025
La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro,
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