
CP Sez. 4 del 02 Marzo 2026 n. 8190 / Macchina sbavatrice non conforme e infortunio
ID 25692 | 06.03.2026 / In allegato
Cassazione Penale Sez. 4 del 02 Marzo 2026 n. 8190
Macchina sbavatrice non conforme e infortunio: responsabilità dei datori di lavoro per carente valutazione dei rischi e sistemi di sicurezza inadeguati
______________
Cassazione Penale Sez. 4 composta da
Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente
Dott. FALLARINO Daniela - Consigliere
Dott. BELLINI Ugo - Consigliere
Dott. CAPPELLO Gabriella - Relatore
Dott. DAWAN Daniela - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
A.A. nato a B il Omissis
B.B. nato a L il Omissis
avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
udito il Procuratore generale, in persona del sostituto FABIO PICUTI, il quale ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi;
uditi, altresì, l'avv. Marialuisa Mancini del foro di Brescia per il ricorrente A.A., la quale, non concordando con le conclusioni del Procuratore generale, dopo aver illustrato i motivi principali di ricorso, ha insistito nell'accoglimento; e l'avv. Giordana Frattini del foro di Brescia per B.B., la quale, concordando con quanto già esposto dall'avv. Mancini, dopo aver esposto ulteriori motivi di doglianza, ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
Fatto
1. La Corte d'Appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza con la quale il Tribunale di quella città aveva dichiarato A.A. e B.B., nella qualità di amministratori della C.C. Spa e datori di lavoro, penalmente responsabili del reato di lesioni colpose gravi, aggravato dalla violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in relazione all'infortunio ai danni di D.D., avvenuto in Prevalle il 30/11/2017 all'interno della sede societaria.
In particolare, si è contestato ai due imputati di aver violato l'art. 28 comma 2 D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81, per non aver valutato adeguatamente i rischi connessi all'utilizzo di una macchina sbavatrice e, di conseguenza, non aver adottato idonee misure atte a evitare o limitare il rischio di schiacciamento degli arti; nonché l'art. 71 comma 1 stesso D.Lgs., per aver messo a disposizione dei lavoratori una macchina sbavatrice non conforme ai requisiti di legge, con specifico riferimento ai profili rimasti accertati in sede di giudizio, vale a dire la mancata protezione del pedale contro l'avviamento accidentale e il mancato funzionamento della barriera di protezione fotoelettrica. In conseguenza di ciò, secondo l'editto accusatorio recepito dai giudici del doppio grado di merito, il lavoratore, intento a inserire un nuovo pezzo da lavorare dentro la macchina sbavatrice, veniva colpito alla mano destra da un'improvvisa discesa del pistone che gli cagionava le lesioni meglio descritte in imputazione.
2. Il giudice del gravame, nel respingere gli appelli degli imputati, ha innanzitutto richiamato la dinamica dell'incidente, ricostruita dal primo giudice alla stregua del compendio raccolto e affermato che, nell'occorso, la persona offesa stava lavorando su quella macchina per la prima volta, tanto da aver avuto bisogno di interpellare un collega (E.E.) che gli aveva spiegato come procedere e gli aveva consegnato, quale unico presidio di sicurezza, un paio di guanti; a causa di un malfunzionamento della macchina (il pistone rimanendo bloccato nonostante l'azionamento del pedale), la vittima aveva nuovamente interpellato il E.E., il quale aveva provveduto a pulire le fotocellule, smontando l'area del pistone e del piano di lavoro; ripresa la lavorazione, tuttavia, il pistone aveva continuato a non scendere, fino a quando era sceso procurandogli le lesioni per cui è processo. L'organo ispettivo, a tre mesi di distanza dall'infortunio, aveva rilevato alcune criticità della macchina in questione: per quanto qui d'interesse (avendo i giudici ritenuto non correlata all'evento la violazione della regola di cautela inerente alla mancata interclusione dell'accessibilità laterale della macchina, essendo l'infortunio avvenuto mediante inserimento della mano dalla parte frontale di essa), era stato rilevato che il pedale di comando non era dotato di linguetta atta a evitare l'attivazione accidentale; inoltre, al momento dell'ispezione, erano funzionanti due fotocellule che, tuttavia, si ritenevano esser state malfunzionanti il giorno dell'infortunio, come riferito dalla persona offesa.
3. Hanno proposto ricorsi con unico atto i difensori degli imputati, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento ai seguenti capi e punti della decisione:
- la valutazione delle prove, con riferimento alle cause dell'infortunio e alla sussistenza e incidenza causale delle violazioni contestate, sia quanto alla mancata dotazione del pedale di una levetta, avuto riguardo al disposto di cui agli artt. 43 e 590 cod. pen., che avuto riguardo al mancato funzionamento della barriera ottica, sul punto contestando la valutazione della prova dichiarativa (consulente di parte e teste F.F.);
- la valutazione della Corte d'Appello circa la credibilità del riferito della persona offesa, anche alla luce della testimonianza G.G.;
- infine, la valutazione della colpa e del nesso di causa, avuto riguardo al mancato utilizzo del presidio disponibile (pinze) da parte della persona offesa, comportamento che si assume imprevedibile, soprattutto da parte dell'imputato B.B., assente dall'officina;
- il trattamento sanzionatorio.
In particolare, passando alla esposizione del contenuto delle singole doglianze, con la prima, la difesa ha censurato la risposta data al motivo di gravame, inerente alla mancata dotazione del pedale di una levetta interna, rilevando come lo stesso giudice d'appello avesse riconosciuto l'assenza di prescrizioni in tal senso, fornendo tuttavia una motivazione apparente quanto alla necessità della previsione di un dispositivo che impedisse l'avvio accidentale, senza indicare quale dovesse essere. La Corte avrebbe sovrapposto il tema dello schiacciamento accidentale del pedale con quello dello schiacciamento volontario, ma asincrono, rispetto all'inserimento del pezzo, mal interpretando la normativa e le stesse conclusioni del consulente, essendo emerso che il pedale era del tipo "a scarpa", tale da non consentire un azionamento accidentale, cosicché dotarlo di una levetta non avrebbe scongiurato l'evento, causato dallo schiacciamento volontario e asincrono del dispositivo.
Con una seconda doglianza, ha censurato la decisione inerente al malfunzionamento della barriera ottica, deducendo mancanza di motivazione e, comunque, sua manifesta illogicità in relazione alle dichiarazioni del consulente della difesa e del teste F.F., la cui valutazione ha criticato, per non essersi con esse la Corte debitamente confrontata, nonostante lo specifico motivo di gravame. Nella specie, si sarebbe trattato di un sistema altamente sicuro, con doppio dispositivo (relè e valvola a doppio corpo), l'infortunio essendo stato conseguenza di un problema non meglio identificato sulla barriera ottica oppure sul relè di sicurezza, avendo il consulente concluso che il sistema era altamente affidabile. La Corte, dal canto suo, non avrebbe considerato tali dati e avrebbe concluso apoditticamente per il malfunzionamento, senza nemmeno specificare quale parte del sistema fosse stata interessata. Ancora una volta, la Corte avrebbe evocato la necessità di un dispositivo in grado di prevenire il malfunzionamento, senza confrontarsi con la possibilità tecnica che un dispositivo potesse svolgere detta funzione e senza indicare il limite di tale possibilità tecnica. Una volta accertato che la macchina era dotata di barriera ottica, peraltro, la violazione contestata non sarebbe più quella di non averla prevista, quanto piuttosto quella di non averne previsto il malfunzionamento, laddove solo la prova della conoscenza o conoscibilità di un difetto del sistema avrebbe potuto consentire al datore di lavoro di considerare un nuovo rischio, di prevedere concretamente il verificarsi di un infortunio e di predisporre i rimedi protettivi. Sotto altro profilo, poi, la difesa ha contestato la lettura della testimonianza F.F., quanto alle sostituzioni che avevano riguardato la macchina: la Corte d'Appello avrebbe ritenuto, in maniera immotivata, non esservi certezza che l'intervento di riparazione avesse riguardato proprio quella macchina.
Con una terza doglianza, si è censurata la valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dalla teste G.G.: la motivazione peccherebbe di contraddittorietà e illogicità, essendo stata la stessa Corte d'Appello a criticare la fiducia accordata dal Tribunale al riferito della persona offesa, a fronte di prove di segno contrario, salvo poi a ritenerla affidabile e non smentita dalle altre prove, richiamando il contenuto per stralci.
Con una quarta, sono state svolte censure anche quanto alla valutazione della predisposizione del presidio di sicurezza rappresentato dalle pinze, deducendosi violazione degli artt. 40, 42, 43 e 590 cod. pen.: la Corte avrebbe dimenticato di confrontarsi con la circostanza che l'azienda aveva messo a disposizione del lavoratore un presidio (le pinze), il cui mancato uso è stato considerato dal consulente di parte produttivo della situazione pericolosa che avrebbe dato origine all'infortunio, essendo l'effettività di detta misura e la sua conoscenza da parte dei lavoratori emerse dall'istruttoria.
Infine, con una quinta doglianza, si è censurato il trattamento sanzionatorio, contestandosi il diniego di un esito più favorevole del giudizio di comparazione tra le circostanze, tenuto conto del concorso di colpa della vittima, riconosciuto dallo stesso giudice di secondo grado.
Diritto
1. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza di tutti i motivi.
2. Quanto al primo e al secondo motivo, inerenti alle violazioni ritenute dai giudici del merito, occorre intanto muovere dall'analisi degli addebiti colposi operata nelle sentenze di merito, la cui lettura integrata è imposta dall'esito conforme dei due giudizi, conformità che va ravvisata allorquando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si saldi con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (ex multis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01).
2.1. La Corte territoriale, nell'esaminare le doglianze proposte in appello, ha precisato che alcuni rischi erano stati previsti e i datori di lavoro avevano individuato un presidio di sicurezza (le pinze); al tempo stesso, ha esaminato il riferito della persona offesa frazionandone il contenuto, ritenendolo credibile quanto alla dinamica dell'infortunio. Lo stesso consulente di parte aveva convenuto sulle modalità dell'infortunio, sul mancato utilizzo delle pinze, pur presenti in azienda, sull'azionamento della macchina con il pedale, anche in maniera automatica e, soprattutto, sull'origine dell'evento, cioè il mancato funzionamento della barriera elettronica che non aveva arrestato la macchina, nonostante la presenza delle mani del lavoratore in zona a rischio. Inoltre, ha ritenuto che la fattura allegata a difesa per attestare un intervento di riparazione effettuato su quella macchina prima dei fatti non costituisse prova di tale circostanza: infatti, era mancata la prova che l'intervento manutentivo documentato avesse riguardato proprio la macchina sbavatrice interessata dall'infortunio, non essendo emerso che quello era l'unico macchinario del genere nell'officina, quanto al riferito dell'ufficiale di PG, questi essendosi limitato a riportare di aver ricevuto la documentazione consegnatagli dalla ditta.
2.2. Tanto premesso, quel giudice, in riferimento alle violazioni ascritte, ha ritenuto che -pur in assenza di specifica norma che imponesse l'apposizione della levetta al pedale - quel dispositivo dovesse esistere proprio per scongiurare la ripetitività di un atto involontario, quale quello di pigiare, a ritmo lavorativo, il pedale stesso. Quanto, invece, alla barriera ottica, la Corte territoriale ha ritenuto che il suo malfunzionamento il giorno dei fatti (del quale nessuno aveva dubitato), ancorché evenienza rara in base alle statistiche, non poteva essere considerato fatto imprevedibile, stante la sua funzione, quella cioè di interrompere la macchina nel caso di presenza di arti in zona pericolosa, in mancanza di barriera fisica. Ha respinto le osservazioni del consulente di parte, a parere del quale quel sistema doveva ritenersi al livello massimo di sicurezza, rilevando che la macchina era stata rottamata e non messa a norma, ritenendo provato in base al riferito della p.o., non smentito da altre prove, che quella stessa mattina il sistema ottico non aveva funzionato, avendo richiesto l'intervento del E.E.. In conclusione, la Corte del merito ha ritenuto che, proprio per la assenza di una barriera fisica (vedi pagg. 14-16 della sentenza impugnata), la macchina non fosse sicura, non essendo previsti una procedura o uno strumento atti ad assicurare il corretto funzionamento del dispositivo, così trasferendosi sui lavoratori il rischio di un malfunzionamento, non essendo stato neppure previsto un protocollo inteso alla verifica del corretto funzionamento del sistema di sicurezza prima della ripresa della lavorazione. Né tale problema era stato affrontato nella stesura del documento di valutazione dei rischi. Il mancato utilizzo delle pinze da parte della persona offesa, infine, non poteva considerarsi interruttivo del nesso di causa, potendo al più configurare un concorso di colpa della vittima.
2.3. Con riferimento, poi, alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, la quale aveva sottaciuto alcune circostanze relative al fatto, ma non alla dinamica degli eventi, il giudice d'appello ha ritenuto il nucleo essenziale del suo riferito credibile, siccome riscontrato anche da alcune osservazioni del consulente di parte. Inoltre, in relazione alla doglianza difensiva con la quale era stata evocata una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, quel giudice ha ritenuto che l'accusa non era quella di non aver vigilato sui dipendenti, bensì di non aver previsto il possibile malfunzionamento della barriera ottica e dotato, conseguentemente, il pedale di avviamento di una levetta.
3. Ciò posto, l'esame delle doglianze necessita di talune premesse.
Con il ricorso per cassazione, intanto, non può censurarsi la lettura degli elementi probatori da parte dei giudici del merito, mediante l'allegazione di una ricostruzione alternativa, ritenuta più corretta, essendosi da tempo chiarito che la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 - 01; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 - 01).
4. Ciò posto, quanto agli addebiti colposi, le ritenute carenze della valutazione dei rischi ineriscono sostanzialmente alla mancata dotazione del pedale di avviamento del macchinario di un dispositivo che ne scongiurasse l'avviamento automatico e la mancata procedimentalizzazione dell'evenienza, pur rara, di malfunzionamento della barriera ottica.
4.1. Quanto alla prima violazione, invero, lo stesso Tribunale rinviava all'esito dell'ispezione: il teste H.H., infatti, aveva riferito che la macchina in questione non era dotata di quella linguetta, la cui funzione era quella di scongiurare l'attivazione accidentale del meccanismo. E, a tal fine, il primo giudice aveva richiamato il disposto dell'art. 2 dell'Allegato V al D.Lgs. n. 81/2008, riferibile al macchinario acquistato nel 1997, prima cioè dell'entrata in vigore della direttiva macchine del 2006 (vedi nota 12 di pag. 10 della sentenza appellata), a mente della quale (rubricata "2. Sistemi e dispositivi di comando"), infatti, "2.1. I sistemi di comando... non devono comportare rischi derivanti da una manovra accidentale... devono essere bloccabili, se necessario in rapporto ai rischi di azionamento intempestivo o involontario....
2.2. La messa in moto di un'attrezzatura deve poter essere effettuata soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando concepito a tal fine. Lo stesso vale: - per la rimessa in moto dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine, - per il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento...).
4.2. A fronte di tale valutazione, la Corte, nel rispondere alla censura difensiva con la quale si era evidenziata la mancanza di una previsione normativa che imponesse l'apposizione di tale specifico presidio, ha precisato che la violazione aveva riguardato la mancata previsione di un accorgimento atto a scongiurare l'avvio involontario del macchinario, così essendosi affidata la sicurezza della macchina unicamente al funzionamento della barriera ottica. Quanto, poi, al rischio di avvio accidentale, il Tribunale aveva adeguatamente giustificato, anche alla stregua dello stesso parere del consulente di parte (il quale aveva ricollegato l'avvio accidentale del macchinario alla perdita della sincronizzazione tra movimento delle mani del lavoratore e quello del piede, evento che aveva definito molto frequente per i macchinari sprovvisti di protezioni), il rischio di un avvio involontario, dovuto alla ripetitività del comando, sottolineando la funzione salvifica della levetta che avrebbe, invece, costretto il lavoratore all'impiego di una maggior forza, facendogli così recuperare la consapevolezza e la volontarietà della manovra (cfr. pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata).
4.3. Questa Corte ritiene le doglianze difensive sostanzialmente reiterative di quelle formulate in sede di gravame, non avendo le difese introdotto elementi a sostegno del vizio dedotto, non rilevandosi, invero, alcuna contraddittorietà, né tantomeno manifesta illogicità, nel ragionamento svolto dai giudici del merito, i quali hanno ravvisato l'addebito colposo nella omessa dotazione di un presidio atto a scongiurare l'avvio accidentale della macchina, presidio che lo stesso organo ispettivo, del resto, aveva individuato in una levetta. A conferma di ciò, peraltro, già il primo giudice aveva dato conto delle affermazioni del tecnico di parte, a mente delle quali l'avvio del pistone senza l'attivazione del relativo comando doveva escludersi, presupponendo una catena di guasti troppo lunga, risultando invece più coerente l'attivazione asincrona da parte del lavoratore (cfr. pag. 9 della sentenza appellata).
5. Quanto, poi, all'ulteriore violazione (riguardante la barriera ottica), la Corte ha valutato il compendio probatorio nel suo complesso, ritenendo irrilevante la presenza di due fotocellule funzionanti al momento del sopralluogo svoltosi tre mesi dopo i fatti, a fronte delle dichiarazioni della p.o., unico soggetto presente vicino alla postazione lavorativa il giorno dell'infortunio, ma anche di un argomento di tipo logico che, invero, aveva dovuto ammettere anche il consulente di parte: la presenza dell'arto umano, ove le fotocellule avessero funzionato, avrebbe determinato il blocco del macchinario, scongiurando l'infortunio. Ed è alla stregua di tali argomenti che la Corte territoriale ha risolto il contrasto tra il riferito della persona offesa e quello della teste G.G., la quale aveva genericamente negato un malfunzionamento delle fotocellule.
Si tratta, in definitiva, di una valutazione del compendio probatorio che non denuncia alcuna contraddizione, neppure rispetto agli elementi fattuali valutati, senza che gli argomenti difensivi, in definitiva risoltisi nella inammissibile proposizione di una dissonante valutazione, abbiano incrinato la tenuta del ragionamento sottoposto a scrutinio di legittimità.
5.1. E, sul punto specifico, non coglie nel segno l'osservazione difensiva per la quale la Corte sarebbe incorsa in una intrinseca contraddittorietà nel suo ragionamento giustificativo, avendo riconosciuto la parziale non credibilità del riferito della persona offesa: secondo il diritto vivente, infatti, le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01, Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730 - 01; n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312 - 01), purché il narrato sia soggetto a un più rigoroso controllo di attendibilità, opportunamente corroborato dall'indicazione di altri elementi di riscontro (Sez. 4, n. 410 del 09/11/2021, dep. 2022, Aramu, Rv. 282558 - 01).
Inoltre, sempre in base a un consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, per il principio di scindibilità della valutazione, il giudice può ritenere veritiera una parte della deposizione e, nel contempo, disattendere altre parti di essa, dovendo tuttavia dare conto, con adeguata motivazione, delle ragioni di tale diversa valutazione e dei motivi per cui essa non si risolve in un complessivo contrasto logico-giuridico della prova (Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103 - 01; Sez.- 2, n. 10193 del 13/02/2024, Petrone, Rv. 2886139 - 01), con la condivisibile, ulteriore, precisazione che deve ritenersi illegittima la valutazione frazionata ove la parte ritenuta inattendibile sia imprescindibile antecedente logico dell'altra parte (Sez. 4, n. 21886 del 19/04/2018, Cataldo, Rv. 272752 - 01).
5.2. Nella specie, la giustificazione che la Corte ha dato della valutazione frazionata del riferito della persona offesa è immune da censure, avendo i giudici del merito, da un lato, richiamato elementi a riscontro, dall'altro giustificato un atteggiamento della vittima inteso a non far emergere un suo comportamento imprudente, ragionamento nel quale non si rinviene alcuno dei vizi denunciati dalla difesa. Sotto altro profilo, poi, i giudici di merito hanno adeguatamente giustificato, alla stregua del complessivo compendio probatorio, la scarsa pregnanza e attendibilità delle dichiarazioni della teste G.G. quanto alla presenza in officina di più macchine del tipo di quella interessata dai fatti per cui è processo, alla esistenza di un sistema di controllo dell'utilizzo dei presidi da parte dei lavoratori e al malfunzionamento della barriera ottica il giorno dei fatti. Cosicché, anche sotto tale specifico profilo, le doglianze difensive si appalesano manifestamente infondate.
6. Ancora, è manifestamente infondata la doglianza con la quale si è opposta la imprevedibilità del malfunzionamento della barriera ottica, avendo il consulente di parte sostenuto che il sistema di sicurezza della macchina era ai massimi livelli.
Si tratta, invero, di una petizione di principio, tenuto conto del fatto che l'addebito è precipuamente quello di non aver previsto una procedura per il caso di malfunzionamento di quel sistema che, nella specie, a rigor di logica e alla luce delle stesse osservazioni del consulente di parte, nell'occorso non aveva evidentemente funzionato. Non si tratta, come adombrato a difesa, di una inammissibile spiegazione ex post dell'accaduto, bensì dell'accertata causa dell'infortunio, derivato dalla sinergia di due carenti sistemi di sicurezza, previsti con riferimento a un macchinario intrinsecamente pericoloso, siccome privo di barriera fisica e composto da elementi rischiosi per la salute dell'uomo (vedi ricostruzione offerta alle pagg. 14-16 della sentenza impugnata). Entrambi i sistemi hanno costituito oggetto dei rilievi colposi contestati ai datori di lavoro, cosicché l'individuazione della regola cautelare non è stata frutto di un'elaborazione creativa, la stessa essendo stata accertata all'esito di un processo ricognitivo che ha individuato i tratti tipici dell'evento, avendo i giudici risposto affermativamente anche all'interrogativo della prevedibilità ed evitabilità ex ante dell'evento, con il rispetto della regola cautelare in oggetto (Sez. 4, n. 9390 del 13/12/2016, dep. 2017, Di Pietro, Rv. 269254 - 01).
6.1. Il ragionamento censurato, peraltro, è del tutto coerente con i principi di matrice giurisprudenziale: ancora una volta, va ricordato con il diritto vivente, che il datore di lavoro ha l'obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda e, all'esito, redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all'interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261109 - 01). Ed è proprio facendo applicazione di tali principi che si è successivamente affermato che, nel caso in cui la lavorazione comporti un numero elevato di azioni ripetitive, è obbligo del datore di lavoro, quale titolare della posizione di garanzia, prevenire il concretizzarsi di rischi riguardanti la verificazione anche di un "evento raro" la cui realizzazione non sia però ignota all'esperienza e alla conoscenza della scienza tecnica e, una volta individuato il rischio, predisporre le misure precauzionali e procedimentali, ove necessarie, per impedire l'evento (Sez. 4, n. 27186 del 10/01/2019, D'Ottavio, Rv. 276703 -01, in fattispecie in tema di omessa valutazione del rischio di esplosione verificatasi per l'omessa adozione di procedimento da seguire durante l'operazione, svolta quotidianamente e sempre con le medesime modalità, di pulitura di una pressa a iniezione, necessitata, nel caso di specie, dalla formazione di un grumo di materiale plastico all'interno che aveva occluso sia un ugello, sia il foro di ingresso del materiale, evenienza, quest'ultima, rara, ma non straordinaria in quanto verificatasi, altrove, sul medesimo macchinario, almeno altre due volte negli ultimi trent'anni).
Peraltro, in tema di colpa, la prevedibilità dell'evento, anche sotto il profilo causale, non riguarda un determinato accadimento nelle sue specifiche articolazioni, inevitabilmente unico e, come tale, irripetibile e imprevedibile: esso attiene, infatti, a "classi di eventi", sistematizzati in categorie secondo un processo razionale che, se fondato su criteri logici, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 35016 del 17/06/2024, Appendino, Rv. 286987 - 02).
6.2. In conclusione, nel caso all'esame, la particolare pregnanza degli obblighi datoriali è stata correttamente valutata in relazione alle caratteristiche del macchinario impiegato: la macchina sbavatrice, infatti, era un macchinario intrinsecamente pericoloso, siccome non dotato di barriera fisica atta a impedire il contatto tra la macchina stessa e la persona e composto da parti a loro volta intrinsecamente pericolose per l'essere umano (nella specie il pistone).
7. Né la prevedibilità dell'evento, pur raro, può esser esclusa in capo all'imputato B.B. (cfr. pag. 20 del ricorso) da un punto di vista soggettivo, alla stregua di una sua asserita assenza dall'officina: le violazioni contestate, infatti, trovano causa negli obblighi propri del datore di lavoro, inerendo alla fase strutturale dell'organizzazione delle procedure lavorative e alla previsione dei rischi sul luogo di lavoro, compiti che costituiscono l'essenza stessa degli obblighi datoriali, sì da escludersene anche la delegabilità ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008 (Sez. 4, n. 25729 del 11/04/2025, De Franceschi, Rv. 288514 - 04). Sicché del tutto irrilevante è la circostanza che il B.B. non frequentasse i luoghi di lavoro.
8. In definitiva, deve escludersi che, nel caso all'esame, i giudici del merito abbiano addebitato agli imputati le riscontrate violazioni in maniera oggettiva, in virtù cioè della sola posizione di garanzia ricoperta, in spregio al principio di colpevolezza: al contrario, quei giudici hanno condotto la verifica, in concreto, sia della sussistenza delle violazioni - da parte degli imputati - sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire, sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso, secondo il protocollo elaborato dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis, Sez. 4, n. 32216 del 20/06/2018, Capobianco, Rv. 273568 - 01; n. 24462 del 06/05/2015, Ruocco, Rv. 264128 - 01; n. 5404 del 08/01/2015, Corso, Rv. 262033 - 01; n. 43645 del 11/10/2011, Putzu, Rv. 251930 - 01).
9. È manifestamente infondata anche la quarta censura.
Con riferimento al comportamento del lavoratore, pur genericamente evocato a discolpa dalla difesa, mediante il richiamo al mancato utilizzo delle pinze, va ricordato che non può esservi alcun esonero di responsabilità all'interno dell'area di rischio, nella quale si collochi l'obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore (Sez. 4, n. 21587 del 23/03/2007, Pelosi, Rv. 236721 - 01). All'interno dell'area di rischio considerata, infatti, va ribadito il principio per il quale la condotta del lavoratore può ritenersi idonea a escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo ove sia tale da attivarne uno eccentrico o esorbitante dalla sfera governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4 n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa, Rv. 269603 - 01; n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, Musso, Rv. 275017 - 01; n. 33976 del 17/03/2021, Vigo, Rv. 281748 - 01; n. 7012 del 23/11/2022, dep. 2023, Cimolai, Rv. 284337 - 01). Ciò che, nella specie, risulta contraddetto dalle risultanze probatorie e dalla natura delle violazioni colpose addebitate agli imputati.
10. Infine, è manifestamente infondata anche la quinta doglianza.
Quanto al giudizio di comparazione degli elementi circostanziali, la difesa ha opposto al ragionamento giustificativo della decisione (avendo il Tribunale valorizzato il disvalore del fatto, ragionamento ritenuto corretto dal giudice del gravame), il comportamento imprudente della vittima e la circostanza che si era trattato di episodio isolato. Tuttavia, i ricorrenti dimenticano che le circostanze aggravanti continuano a costituire necessario parametro del suddetto bilanciamento, siccome elementi di qualificazione della gravità della condotta, cosicché il denunciato vizio va escluso in radice (Sez. 2, n. 37061 del 22/10/2020, Nunziato, Rv. 280359 - 01). In ogni caso, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 -01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01). Giudizio di congruità che non può ritenersi in nessun modo arbitrario, nel caso di specie, tenuto conto delle violazioni accertate e della gravità delle lesioni che ne sono conseguite.
11. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). Deve disporsi l'oscuramento dei dati sensibili.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Oscuramento dati sensibili.
Così è deciso in Roma, il 4 febbraio 2026.
Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2026.
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