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Cassazione Penale Sez. 3 del 23 febbraio 2026 n. 7096 

CP Sez. 3 del 23 febbraio 2026 n. 7096 

CP Sez. 3 del 10 23 Febbraio 2026 n. 7096 / Responsabilità del preposto per mancata segnalazione del pericolo in cantiere

ID 25644 | 27.02.2026 / In allegato

Cassazione Penale Sez. 3 del 23 febbraio 2026 n. 7096 
Caduta del lavoratore dal ponteggio. Confermata la responsabilità del preposto per mancata segnalazione del pericolo in cantiere, anche verso lavoratori di altre imprese
 ____________

Cassazione Penale Sez. 3 composta da

Dott. RAMACCI Luca - Presidente
Dott. ACETO Aldo - Consigliere
Dott. CORBETTA Stefano - Consigliere
Dott. BATTISTINI Massimo - Consigliere
Dott. NOVIELLO Giuseppe - Relatore

Fatto

1. Con sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale di Pisa condannava A.A. in ordine al reato di cui all'art. 19 comma 1 lett. f) del Dlgs. 81/2008, in relazione all'art. 56 comma 1 lett. a).

2. Avverso la sentenza sopra indicata, propone ricorso per cassazione A.A., mediante il proprio difensore, deducendo quattro motivi di impugnazione.

3. Con il primo, deduce vizi di violazione di legge in ordine all'art. 19 sopra citato con riguardo all'addebito di colpa e vizi di mancanza di motivazione sulla ricostruzione del sinistro. Non sarebbe emersa con chiarezza la dinamica della caduta del lavoratore, assunta come conseguenza dell'addebito attribuito all'imputato. Sarebbe quindi indimostrato che la caduta sarebbe conseguita al transito del lavoratore sul settimo impalcato, oggetto di mancate comunicazioni da parte dell'imputato in ordine alla sua inadeguatezza per assenza di piano di calpestio. Il giudice non avrebbe altresì considerato la ricostruzione alternativa della difesa, fondata su elementi disponibili di cui si riportano stralci in ricorso. Ricostruzione che escluderebbe che il lavoratore ignorasse il varco prima citato e che dimostrerebbe che la caduta sarebbe avvenuta al termine delle operazioni di saldatura, svolte dal lavoratore mentre calava a terra o recuperava da terra le prolunghe necessarie per alimentare gli utensili, poco prima utilizzati, quali la smerigliatrice e la saldatrice. Sarebbe anche inverosimile che il lavoratore abbia utilizzato per i suoi spostamenti l'area di ponteggio contestata, estranea al percorso di transito dalla botola di accesso al settimo impalcato verso il roll bar.

4. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 19 prima citato, sui compiti e prerogative del preposto, dell'art. 18 comma 1 lett. d) e 26 commi 1 e 3 Dlgs. 81/2008, sui compiti di garanzia rispetto ai cd. rischi interferenziali, e la carenza di motivazione in ordine ai gravami proposti in rapporto alle predette violazioni di legge. Quanto alla contestata mancata segnalazione, da parte dell'imputato, di condizioni di pericolo, si evidenzia che l'imputato era il preposto di ditta diversa da quella di appartenenza del lavoratore caduto, e per il quale la sentenza disegnerebbe un obbligo di garanzia, rispetto all'area del ponteggio da cui si assume la caduta, indefinito nel tempo e ampio nei destinatari, sebbene nei limiti dell'incarico conferito all'imputato questi debba solo sovrintendere alla attività lavorativa durante il suo svolgimento. Tale considerazione non sarebbe stata esaminata dal giudice. Altri sarebbero, piuttosto, i soggetti chiamati a gestire il rischio derivante da interazione tra distinte unità produttive.

5. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 19 comma 1 lett. f) del Dlgs. 81/2008, rappresentandosi che quand'anche l'imputato avesse effettuato la segnalazione di pericolo a lui contestata, ovvero l'assenza di parte del piano di calpestio nel settimo impalcato, con collocazione di un telo di nylon, ciò non avrebbe escluso la caduta, atteso che quella porzione di ponteggio sarebbe stata volutamente utilizzata per farvi transitare cavi di alimentazione di macchinari in uso in quell'occasione, secondo apposite scelte in tal senso svolte dai reali responsabili della sicurezza del lavoratore caduto. Il Tribunale avrebbe omesso, dunque, ogni giudizio controfattuale.

6. Con il quarto motivo deduce l'omessa motivazione in ordine alle argomentazioni difensive di cui ad una memoria del 22.1.2025.

Diritto

1. I primi due motivi, tra loro omogenei, atteso che si fondano su una diversa ricostruzione dei fatti, devono essere esaminati unitariamente. Essi sono inammissibili. Si premette, innanzitutto, che in tema di infortuni sul lavoro, la funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori - che si esplica prevalentemente mediante procedure e non poteri-doveri di intervento immediato - riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino un rischio interferenziale, e non anche il puntuale controllo delle singole lavorazioni, demandato ad altre figure (datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l'obbligo di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato ed immediatamente percettibile, le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate. (Sez. 4, n. 24915 del 10/06/2021, Rv. 281489 - 01). A tale proposito, senza contestazione sul punto, in sentenza si precisa che gli operanti, all'atto degli accertamenti svolti presso il cantiere cui attengono i fatti in contestazione, rinvennero il c.d. documento unico di valutazione, nel quale si dava atto di possibili rischi interferenziali, a fronte di plurime distinte ditte o imprese coinvolte nei lavori riguardanti una imbarcazione, tra cui rientrava sia la Yacht Pride con compiti di verniciatura e per la quale era stato individuato il A.A. quale responsabile dei lavori e preposto e responsabile in materia di sicurezza (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) sia la Metal Meccanico Fabro presso cui prestava attività lavorativa il lavoratore caduto attraverso l'apertura del ponteggio, che si contesta come non fatta oggetto di comunicazioni e avvisi da parte del ricorrente. Risulta sempre in sentenza che nel paragrafo 9 del predetto documento unico di valutazione, e dedicato alle "figure coinvolte in attività di coordinamento", si individuava, quale responsabile del controllo dell'attuazione delle prescrizioni contenute nel medesimo documento per la ditta in appalto, subappalto, e lavoratore autonomo il "responsabile della ditta presso il cantiere individuato dal datore di lavoro della ditta stessa". Tra le prescrizioni si individuava anche l'adozione di misure atte a impedire la caduta di persone per aperture con profondità superiore a 0,50 mt, e il divieto di impedire la vista delle aperture come ad esempio con tessuto in nylon. Materiale, quest'ultimo, che era stato apposto proprio dal personale della società dell'imputato, durante i lavori di verniciatura, lungo tutto il ponteggio e, quindi, anche sulla apertura attraverso cui il lavoratore poi addetto alle successive saldature cadeva. In tale quadro, il giudice rinveniva la mancata segnalazione, da parte del ricorrente, della non conformità del ponteggio con riguardo al pericolo costituito dalla assenza di porzione del piano di calpestio in corrispondenza del 7 piano impalcato del ponteggio stesso, ove risultavano altresì apposte coperture di nylon, come da contestazione. Tale scelta è stata spiegata in sentenza sul rilievo per cui il A.A., pur non responsabile della verifica della sicurezza del ponteggio, esulante dalle proprie competenze, avrebbe, nelle predette qualità, dovuto informare gli altri referenti del cantiere e segnalare con cartellonistica la pericolosità dell'area in contestazione. La situazione di pericolo creata dalla società Yacht Pride imponeva doveri di segnalazione e informazione da parte dell'imputato, anche in funzione del coordinamento delle altre figure deputate in ordine alla gestione dei rischi da inferenza. Si tratta di una ricostruzione coerente, rispetto sia alle circostanze di fatto come sopra sintetizzate, a fronte di una situazione di pericolo cui certamente contribuiva la società dell'imputato durante le sue lavorazioni, con l'occultamento della apertura mediante nylon, sia rispetto alle regole giuridiche in proposito operanti, che invero impongono i predetti doveri di informazione e segnalazione non solo in funzione della tutela dei propri lavoratori di riferimento ma anche degli altri soggetti comunque coinvolti o interessabili dalle attività del complessivo cantiere. In tal senso, questa Corte ha già sostenuto, elaborando un principio da ritenersi valido anche solo per l'adempimento di misure preventive, a prescindere dal verificarsi del rischio e che può ritenersi generale e enucleabile anche nel quadro della normativa attualmente vigente, che in tema di responsabilità per eventi lesivi correlati alla violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, deve ritenersi che l'art. 4 D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, richiamato dall'art. 2, comma primo, lett. f ter), e dall'art. 9, comma primo lett. c bis), D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494, nel catalogare gli obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto in relazione alla natura dell'attività dell'impresa, individui, per il caso di plurimi interventi in un solo cantiere di imprese affidatarie di lavori diversi (complementari o meno che essi siano), una posizione di garanzia che riguarda i rischi di tutti quanti abbiano causa lavorativa di accesso al cantiere, senza riguardo alla esistenza o meno di uno specifico rapporto tra l'infortunato ed il singolo titolare della suddetta posizione (principio affermato, nella specie, con riguardo alla ritenuta responsabilità del titolare di una ditta individuale il quale, incaricato dell'esecuzione di uno scavo in un cantiere nel quale lavoravano anche altre imprese, non aveva adottato le prescritte norme di sicurezza, per cui si era prodotto il franamento di una parete di detto scavo, con conseguente morte di un operaio che ne era stato investito) (Sez. 4, n. 16346 del 19/12/2007, dep. 2008, Rv. 239578 - 01). Più specificamente, e di diretto interesse in questa sede, è stato precisato che è manifestamente infondata la pretesa del preposto secondo cui l'obbligo di predisporre modalità di lavoro in sicurezza e di verificare l'applicazione delle misure di prevenzione antinfortunistica sussisterebbe esclusivamente nei confronti dei dipendenti del suo datore di lavoro, dovendosi estendere, l'applicazione delle misure di prevenzione, a tutti coloro che si trovano nell'ambiente di lavoro ed in particolare a coloro che, nell'ambito dell'organizzazione di lavoro dell'impresa, siano inseriti nell'attività lavorativa che svolgono in collaborazione con i suoi dipendenti (cfr. sez. IV sent. n. 45921 del 2009), con la conseguenza per cui, i correlati doveri di segnalazione si impongono nei confronti di tutti i lavoratori coinvolti nelle lavorazioni, ancorché non dipendenti della ditta di appartenenza del preposto tenuto alle predette segnalazioni.

L'adeguatezza della motivazione, articolata sui predetti presupposti di fatto e diritto, non risulta scalfita dalle censure difensive.

Innanzitutto, con riguardo a quella di cui al primo motivo, per cui, in sintesi, non sarebbe emersa con chiarezza la dinamica della caduta del lavoratore assunta come conseguenza dell'addebito attribuito all'imputato e sarebbe quindi indimostrato che la caduta sarebbe conseguita al transito del lavoratore sul settimo impalcato, oggetto di mancate comunicazioni da parte dell'imputato, con omessa valutazione della ricostruzione difensiva alternativa. Ciò in quanto, da una parte, si tratta di una mera rivalutazione del merito, fondata su una personale considerazione di dati disponibili, non ammessa in questa sede, dall'altra, la critica, come tale, non lascia emergere vizi ""manifesti" di motivazione, a fronte della coerente spiegazione sopra citata e del principio per cui non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione. (cfr. Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013 Rv. 254988 Reggio.; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 Rv. 271227). Non va neppure trascurato il dato per cui è qui meramente contestata l'omissione di un obbligo di segnalazione con funzioni preventive, senza che alla sua rilevanza osti la verificazione o meno del rischio di riferimento, la cui dinamica, quindi, assume un rilievo del tutto limitato. Anche la seconda censura risulta pienamente superata e confutata attraverso la motivazione prima riassunta e i principi cui essa mostra di ispirarsi.

2. Le considerazioni sopra riportate, compresa quella poco prima sopra formulata, sanciscono la manifesta infondatezza del terzo motivo, incentrato sulla valorizzazione, mediante mera rivalutazione del merito, della dinamica della caduta, peraltro non incidente - come pure evidenziato dai giudici di merito - sul rilievo in sé, qui rilevante secondo la contravvenzione enucleata, dell'omesso adempimento dell'obbligo di prevenzione.

3. Il quarto motivo, sulla omessa considerazione dei contenuti di una memoria, è inammissibile siccome generico, atteso che manca ogni puntuale specificazione dei profili ivi indicati e della loro decisività, che come tali sarebbero stati trascurati. Si ribadisce, in proposito, che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. tra le altre, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249).

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2026.

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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024