~ 2000 / 2026 ~
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ID 25626 | 25.02.2026 / In allegato
OGGETTO: Novità introdotte dalla legge 26 gennaio 2026, n. 14 – Radiazione per demolizione dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo. Prima informativa.
Premessa
E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5/2/2026 la legge n. 14 del 26/1/2026 che ha introdotto delle modifiche alla disciplina in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo (in allegato).
Con la presente comunicazione si intende fornire una prima informativa sulle novità introdotte dalla suddetta legge, fermo restando che le istruzioni di carattere operativo e procedurale nonché eventuali chiarimenti di carattere interpretativo della nuova normativa dovranno necessariamente essere oggetto di disciplina congiunta con la Direzione Generale della Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), Amministrazione competente sulla materia in argomento alla quale è stata attribuita anche la gestione del Registro dei Veicoli Fuori Uso (RVFU).
A tale fine la Direzione scrivente ha già chiesto nei giorni scorsi l’attivazione urgente di un tavolo operativo con il MIT finalizzato alla disamina e alla disciplina della normativa in parola.
Con riferimento alle novità normative introdotte dalla legge in oggetto, si evidenzia che, con l’introduzione dei commi 8 bis e 8 ter, sono stati modificati l’art. 5 del D. Lgs. n. 209/2003 (che ha dato attuazione alla direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) e, con i commi 5 bis e 5 ter, è stato modificato l’art. 231 del D. Lgs. n. 152/2006 (TU ambiente). I commi sopra richiamati, introdotti dalla nuova normativa prevedono che:
1. l’iscrizione del fermo amministrativo sui veicoli a motore che vengono conferiti ai centri di raccolta per la rottamazione non costituisce elemento ostativo alla radiazione dal PRA, dagli altri pubblici registri o da altro registro presso l’Ufficio della motorizzazione civile o dal Registro unico telematico dei veicoli fuori uso (RVFU), compresi anche i veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari o acquisiti per occupazione e avviati alla demolizione;
2. nel caso di veicoli iscritti al PRA rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari o che siano stati acquisiti per occupazione ai sensi dell’art. 5 comma 14 del D. Lgs. n. 209/2003 o ai sensi dell’art. 231, comma 3, TU ambiente, i Comuni, le Province, le Città Metropolitane o l’Ente proprietario della strada, ne attestano l’inutilizzabilità e ne danno comunicazione al proprietario risultante dal PRA.
Nel caso in cui il proprietario non si opponga alla dichiarazione di inutilizzabilità l’Ente procedente può provvedere alla rimozione del veicolo e richiederne la demolizione e cancellazione dal PRA senza che possa essere opposta l’iscrizione del fermo sul veicolo stesso.
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segue allegato
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