D. Lgs. 27 luglio 1999 n. 272

D. Lgs. 27 luglio 1999 n. 272 / Sicurezza e salute lavoratori portuoli
Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuoli, nonche' d...

ID 25622 | 25.02.2026 / Sentenza allegata
Con la Sentenza allegata, Il Giudice del Tribunale di Padova Dott. Maurizio Pascali ha stabilito che un infortunio in smart working è indennizzabile riconoscendone la natura di infortunio sul lavoro.
L’episodio
L’8 aprile 2022, intorno alle 13.50 e poco prima della conclusione del turno di lavoro, una lavoratrice dipendente Università, stava partecipando a una riunione in videoconferenza dalla propria abitazione. Durante l’incontro si è alzata per recuperare alcuni documenti. Nel breve tragitto è caduta, riportando una frattura alla caviglia.
Le conseguenze sono state importanti: ricovero ospedaliero, intervento chirurgico e un lungo periodo di cure, conclusosi il 22 agosto 2022, per complessivi 137 giorni.
Il nodo assicurativo
La vicenda non si è esaurita sul piano sanitario. In un primo momento l’Inail aveva riconosciuto l’evento come indennizzabile; successivamente, tuttavia, ne ha escluso la natura di infortunio sul lavoro, qualificandolo come incidente domestico.
La lavoratrice si è quindi trovata a sostenere personalmente le spese per visite specialistiche private, medicazioni e il noleggio di una sedia a rotelle.
A seguito di un ulteriore diniego in sede amministrativa, la dipendente ha proposto ricorso al giudice del lavoro di Padova.
Nel corso del giudizio, l’Inail ha infine riconosciuto la qualificazione dell’evento come infortunio sul lavoro, raggiungendo un accordo che ha portato al riconoscimento di un’invalidità permanente pari al 9%. Rimaneva tuttavia controversa la questione del rimborso delle spese mediche private già sostenute.
La decisione
Il giudice ha ritenuto congrue tali spese, anche in considerazione delle peculiarità del caso e dei tempi del servizio sanitario pubblico, disponendo il rimborso di 1.284 euro oltre alle spese legali.
Il profilo più significativo della decisione non riguarda tanto l’importo riconosciuto, quanto il principio affermato: nel lavoro agile, il luogo fisico in cui si svolge la prestazione non esclude la copertura assicurativa.
Ciò che rileva è il nesso funzionale tra attività lavorativa ed evento lesivo.
Nel caso di specie, l’infortunio si è verificato durante l’orario di lavoro e nell’ambito di un’attività strettamente connessa alla prestazione lavorativa, ossia la partecipazione alla riunione e il recupero di documenti necessari allo svolgimento dell’attività.
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