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ID 25612 | 24.02.2026 / In allegato
Circolare INL n. 1 del 23 febbraio 2026
Oggetto: D.L. n. 159/2025 (conv. da L. n. 198/2025), recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.
Il D.L. n. 159/2025 (conv. da L. n. 198/2025), recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”, ha novellato diverse disposizioni che incidono sulla attività di vigilanza svolta da questo Ispettorato, introducendo nuovi adempimenti a carico dei datori di lavoro, alcuni direttamente operativi, altri rimessi all’adozione di appositi decreti ministeriali.
Al riguardo, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n.1901 del 19 febbraio 2026, si rappresentano le principali novità introdotte dal predetto decreto.
Disposizioni del D.L. n. 159/2025 in materia di attività di vigilanza, appalto e subappalto
Con l’art. 3, comma 1, il legislatore, nell’ottica di concentrare sempre di più l’attenzione delle attività ispettive verso i settori e gli ambiti di maggior rischio di irregolarità, ha inserito un ulteriore periodo al comma 7 dell’art. 29 del D.L. n. 19/2024 (conv. da L. n. 56/2024), relativo alla c.d. “Lista di conformità INL”, stabilendo che “L'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'orientare la propria attività di vigilanza per il rilascio dell'attestato di cui al primo periodo, dispone in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato”.
Al riguardo si evidenzia che, ai fini di una programmazione ispettiva mirata alle fattispecie di appalto, ciascun Ispettorato dovrà avvalersi di tutte le informazioni a disposizione, ivi comprese le informazioni disponibili sulla base delle notifiche preliminari – che, in forza delle modifiche operate dallo stesso art. 3, comma 4, lett. c), D.L. n. 159/2025, devono riportare anche l’indicazione delle imprese “che operano in regime di subappalto” – nonché delle informazioni che saranno rese disponibili dalla banca dati degli appalti in agricoltura (art. 2-quinquies del D.L. n. 63/2024, conv. da L. n. 101/2024) e dalla banca dati degli appalti della logistica (art. 1-quater del D.L. n. 73/2025, conv. da L. n. 105/2025).
Badge di cantiere
L’art. 3, recante “Disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto di badge di cantiere e patente a crediti”, dispone al comma 2 che “Al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori, le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera u), e dall'articolo 26, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dall'articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, dotata di un codice univoco anticontraffazione. La tessera, utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85”.
Il badge di cantiere, pertanto, non sostituisce la tessera di riconoscimento già prevista dalle richiamate disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 (art. 18, comma 1, lett. u) e art. 26, comma 8) e dall’art. 5 della L. n. 136/2010, ma ne aggiunge un’ulteriore caratteristica, ossia la presenza di un codice univoco anticontraffazione.
Occorre sottolineare che, anche alla luce delle modifiche apportate in sede di conversione del decreto-legge, la piena operatività delle nuove caratteristiche del badge di cantiere è subordinata all’adozione del decreto ministeriale previsto dall’art. 3, comma 3, D.L. n. 159/2025 che provvederà ad individuare “le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 2, anche con riferimento a specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri e di monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l'impiego di tecnologie, e ai tipi di informazioni trattate”.
Una volta adottato il decreto ministeriale e fatte salve diverse indicazioni e tempistiche previste dallo stesso, il badge di cantiere sarà obbligatorio per tutte le imprese ed i lavoratori autonomi, non necessariamente qualificabili come imprese edili, che operano “fisicamente” nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato.
Inoltre, il badge risulterà obbligatorio anche per le imprese che operano negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, da individuarsi con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 3, comma 2, per le quali si prevede anche l’estensione della patente a crediti di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008.
Si segnala, da ultimo, che il D.L. n. 159/2025 ha, altresì, chiarito che l’art. 55, comma 5, lett. i), del D.Lgs. n. 81/2008 - che prevede a carico dei datori di lavoro e dirigenti “la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore” nelle ipotesi in cui non abbiamo munito il personale occupato della tessera di riconoscimento -trova applicazione anche con riferimento agli ulteriori ambiti da individuarsi con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’art. 3, comma 2.
Patente a crediti
L’art. 3, commi 4 e 5, apporta rilevanti novità anche in materia di patente a crediti, di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008.
Decurtazioni per lavoro “nero”
Come già anticipato con nota prot. n. 609 del 22 gennaio u.s., l’art. 3, comma 4, lett. a) n. 1), introduce il nuovo comma 7-bis all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, in ragione del quale “Per le fattispecie di violazioni di cui all'allegato I-bis, numeri 21 e 24, la decurtazione dei crediti avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza”. Allo stesso tempo, l’art. 3, comma 4, lett. b), nn. 1) e 2), modifica l’Allegato I-bis del D.Lgs. n. 81/2008 accorpando le violazioni di cui ai punti da 21 a 23 in un’unica previsione – al punto 21 – che prevede la decurtazione di 5 crediti per ciascun lavoratore “in nero”, indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare. Resta invece sostanzialmente immutato il punto 24 del medesimo Allegato I-bis, che contempla un’ulteriore decurtazione di un credito, anche questa per ciascun lavoratore, laddove sia stata contestata anche l’aggravante di cui al comma 3-quater del medesimo art. 3, per “l’impiego di lavoratori stranieri ai sensi dell'articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o di minori in età non lavorativa o di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 ovvero di lavoratori beneficiari dell'Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48”.
Tanto premesso, occorre precisare che l’art. 3, comma 5, ha stabilito che le decurtazioni alla patente a crediti derivanti dalle predette modifiche sono operative unicamente in relazione agli illeciti commessi a far data dal 1° gennaio 2026. Per gli illeciti commessi prima della predetta data continuano a trovare applicazione le decurtazioni disciplinate dalla previgente formulazione del numero 21, nonché dai numeri 22 e 23 dell'Allegato I-bis al D.Lgs. n. 81/2008.
Per ogni ulteriore specifica concernente tale aspetto si rinvia, ad ogni buon conto, alla citata nota prot. n. 609 del 22 gennaio u.s.
Sanzioni per mancanza della patente a crediti o per crediti insufficienti
Con l’art. 3, comma 4 lett. a), n. 3), del D.L. n. 159/2025, viene innalzata ad euro 12.000 la soglia minima prevista per la sanzione amministrativa di cui all’art. 27, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 per l’ipotesi di impresa o lavoratore autonomo privi della patente o del documento equivalente o con patente con punteggio inferiore a quindici crediti.
Nel richiamare nel dettaglio quanto già chiarito con nota prot. n. 9326 del 9 dicembre 2024, occorre ricordare che per tali violazioni si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e comunque non inferiore alla soglia minima indicata, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
Tale modifica è operativa fin dall’entrata in vigore del D.L. n. 159/2025, pertanto applicabile per tutte le violazioni commesse successivamente al 31 ottobre 2025.
In tali casi, quindi, tutte le volte in cui il valore dei lavori non sarà determinabile oppure il 10% dello stesso risulti inferiore a 12.000 euro, sarà quest’ultima soglia a costituire il riferimento per il trattamento sanzionatorio che, in concreto, in forza dell’applicazione dell’art. 16 della L. n. 689/1981, sarà pari ad euro 4.000, non applicandosi l’art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008.
Sospensione della patente a crediti
L’art. 3, comma 4, lett. a), n. 2), introduce delle modifiche al comma 8 dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 secondo il quale “Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi”. In ragione delle modifiche introdotte dalla decretazione d’urgenza la previsione è ora integrata prevedendo che “Le competenti procure della Repubblica trasmettono, salvo quanto previsto dall'articolo 329 del codice di procedura penale, tempestivamente all'Ispettorato nazionale del lavoro le informazioni necessarie alla adozione dei provvedimenti di cui al presente comma. Tali provvedimenti sono assunti previa valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contenuti nei verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni”.
Sul punto si ricorda che il D.M. n. 132/2024 ha previsto che l'accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie, finalizzato all'adozione del provvedimento di sospensione, tiene conto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2700 c.c., dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni. Inoltre, con circ. n. 4/2024 è stato, altresì, evidenziato che, “pur tenendo conto che l’accertamento definitivo del reato è sempre rimesso alla A. G., l’organo accertatore dovrà acquisire ogni elemento utile ad individuare l’esistenza di una responsabilità diretta “almeno a titolo di colpa grave” di uno o più dei soggetti indicati secondo il criterio del “più probabile che non”, fermo restando che, laddove tali responsabilità non siano del tutto chiare e richiedano approfondimenti che possono essere effettuati solo nell’ambito di un procedimento giudiziario, la sospensione non potrà essere adottata”.
Esenzione dal pagamento delle spese degli atti processuali
Il D.L. n. 159/2025, all’art. 13, comma 2, ha stabilito che “L’articolo 158 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si interpreta nel senso che l'esenzione dal pagamento delle spese degli atti processuali, compreso il contributo unificato, si applica all'Ispettorato nazionale del lavoro”.
Si tratta di una disposizione destinata a semplificare le attività dell’Ispettorato nazionale del lavoro con positive ricadute in ordine al suo efficientamento.
Obbligo di comunicazione del domicilio digitale
L’art. 13, comma 3, del D.L. n. 159/2025 ha modificato l'art. 5, comma 1, del D.L. n. 179/2012 (conv. da L. n. 221/2012), specificando che l’obbligo di indicare il domicilio digitale, già previsto dall'art. 16, comma 6, del D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009), è imposto all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria, prevedendo, al contempo, che “Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa”, con l’obbligo, per le imprese già iscritte nel registro delle imprese, di comunicare il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico.
Comunicazioni obbligatorie
L’art. 14, comma 2, del D.L. n. 159/2025 ha previsto che, a decorrere dal 1° aprile 2026, le comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996) potranno essere effettuate dai datori di lavoro, nonché dai soggetti abilitati e autorizzati, ai sensi della L. n. 12/1979, anche tramite il SIISL (Sistema Informativo per l'inclusione Sociale e Lavorativa), secondo le modalità che saranno individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi ai sensi dell’art. 14, comma 5, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità (RLAQ)
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Requisiti di sicurezza delle scale
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Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
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Formazione in materia di SSL
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Sorveglianza sanitaria
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Disciplina in materia di salute e sicurezza applicabile alle organizzazioni di volontariato della protezione civile
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Modifiche alla composizione degli organi del sistema istituzionale in materia di SSL
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Fonte: INL
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