Regolamento delegato (UE) 2019/807
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La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 3699 del 29 gennaio 2026 ha stabilito che gli imballaggi contaminati da sostanze pericolose non possono essere riutilizzati se non dopo una completa bonifica e decontaminazione effettuata secondo procedure riconosciute, in modo da garantire l'assenza di residui tossici e il mantenimento delle condizioni di sicurezza per la salute umana e per l'ambiente.
“Solo in tali circostanze, e previa chiara identificazione per evitare confusione con contenitori non contaminati, il riutilizzo è consentito. Diversamente, essi devono essere gestiti come rifiuti pericolosi e smaltiti secondo la normativa vigente”.
In conclusione, la Suprema Corte ha ricordato che dal 1° gennaio 2023, è divenuta obbligatoria l'etichettatura ambientale degli imballaggi ai sensi del D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116.
Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha ritenuto che l’azienda non ha gestito gli imballaggi secondo le procedure prescritte, non ricorrendo pertanto i presupposti per escluderne la qualificazione come rifiuti pericolosi.
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