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Cassazione Penale Sez. 4 del 10 Febbraio 2026 n. 5357

CP Sez. 4 del 10 Febbraio 2026 n. 5357

CP Sez. 4 del 10 Febbraio 2026 n. 5357 / Rimozione protezioni da parte del preposto e responsabilità amministrativa dell’Ente

ID 25536 | 13.02.2026 / In allegato

Cassazione Penale Sez. 4 del 10 Febbraio 2026 n. 5357 
Rimozione delle protezioni da parte del preposto e braccio trascinato dal rullo: confermata la responsabilità amministrativa dell’Ente

 ______________

Cassazione Penale Sez. 4 composta da

Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente
Dott. FERRANTI Donatella - Consigliere
Dott. SERRAO Eugenia - Relatore
Dott. BELLINI Ugo - Consigliere
Dott. DAWAN Daniela - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Acciaierie A.A. Spa
avverso la sentenza del 14/01/2025 della Corte d'Appello di Brescia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Eugenia Serrao;
udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto dott.ssa Silvia Salvadori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avv. Giovanni Borgna, che ha contestato le conclusioni formulate dal Procuratore generale, concludendo per l'accoglimento del ricorso.

Fatto

1. La Corte di appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato, riducendo l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria, la pronuncia con la quale il Tribunale di Cremona, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato l'Acciaieria A.A. Spa responsabile dell'illecito amministrativo previsto dagli artt. 5, comma 1, lett. a) e 6 D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 in relazione al reato presupposto di cui all'art. 590, comma 3, cod. pen. commesso il (Omissis) in C, in occasione del quale un operaio rettificatore ha riportato lesioni comportanti una malattia per oltre 230 giorni mentre lavorava all'impianto di filtrazione automatica Aprochim; tale impianto presentava problemi di riavvolgimento automatico del nastro per cui, onde intervenire con maggiore rapidità per riallinearlo, erano state rimosse le protezioni antinfortunistiche e il braccio del lavoratore era stato trascinato dal rullo durante il riavvolgimento del nastro.

2. La Acciaierie A.A. Spa ricorre per cassazione censurando la sentenza, con unico, articolato motivo, per vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 5 D.Lgs. n. 231 cit.

Per quanto riguarda il profilo dell'aver agito le persone fisiche nell'interesse dell'ente, la difesa ritiene che la Corte di appello abbia esposto una motivazione superficiale, apodittica, carente e poco attenta ai più recenti arresti giurisprudenziali sul tema. In particolare, ritiene che la circostanza che il comportamento dei preposti fosse evidentemente volto a velocizzare i tempi di produzione sia smentita dalla nota del 26 marzo 2018, in cui si dimostra che, se fosse stato disposto il fermo della macchina Aprochim fino al mattino successivo, ciò non avrebbe impattato sulla produzione. Dall'analisi oggettiva del funzionamento della macchina si può facilmente intuire, secondo la difesa, che la rimozione delle protezioni non avrebbe garantito alcun risparmio perché era possibile attendere il mattino per consentire l'intervento dei manutentori senza interrompere la produzione del laminatoio 1, data la presenza di cilindri di riserva. Contesta il ridimensionamento dell'importanza di tale documento operato dalla Corte territoriale, che dimostrerebbe un errore di prospettiva che si sostanzia nel fatto che la nota, proprio perché redatta dal preposto, era idonea a dimostrare che la rimozione delle cautele antinfortunistiche non fosse finalizzata a perseguire un risparmio di tempo o un aumento della produttività per l'azienda. Ribadisce che l'ordine di rimozione delle protezioni è stato dettato da mere esigenze di comodità dei preposti in una situazione contingente di malfunzionamento della macchina. La Corte di appello non avrebbe fornito alcuna motivazione in merito al rapporto tra mero interesse dei preposti e rimozione dei presidi antinfortunistici, confondendo l'interesse esclusivo degli operatori e quello dei preposti. A riprova di un interesse personale dei preposti, indica un'istruzione operativa di lavoro, destinata al capoturno e ai meccanici e rettificatori addetti alla sostituzione del nastro, recante specifiche indicazioni sulla sostituzione del nastro filtrante della macchina fanghi Aprochim; tale documento è stato trascurato nel corso del processo. L'analisi delle motivazioni dell'agire dei preposti avrebbe richiesto un'indagine più approfondita.

Non risulta provato, né analizzato, l'eventuale perseguimento di un interesse aziendale in capo agli imputati persone fisiche in posizione apicale; in assenza di riferimento a un eventuale conoscenza della rimozione delle protezioni antinfortunistiche da parte del direttore di stabilimento Soldi e dell'amministratore delegato B., non è possibile rinvenire alcuna connessione tra le condotte contestate agli operatori e le indicazioni gestionali dei vertici aziendali. Questi ultimi, anzi, hanno preso le distanze dal comportamento dell'operatore e del preposto con apposita contestazione disciplinare che, con motivazione apparente, la Corte di appello ha ritenuto irrilevante.

Con riguardo al vantaggio dell'ente, la difesa ritiene indimostrato che vi sia stato per l'ente un sensibile risparmio di spesa o che le esigenze della produzione e del profitto abbiano oggettivamente prevalso sull'esigenza di tutela della salute dei lavoratori. Al contrario, si assume, i documenti prodotti in primo grado hanno testimoniato una generale attenzione alla sicurezza del macchinario in oggetto, sottoposto con notevole spesa, pochi mesi prima dell'infortunio, a una importante opera di manutenzione straordinaria. Nella stessa sentenza si dà atto della sporadicità della violazione e dell'occasionalità dell'omessa adozione della cautela antinfortunistica.

3. All'odierna udienza, disposta la trattazione orale ai sensi degli artt. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, 16 D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, 35, comma 1, lett. a), 94, comma 2, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, 1, comma 1, legge 30 dicembre 2022, n. 199 e 11, comma 7, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.

Diritto

1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto generico. Difetta, in particolare, un adeguato confronto con la motivazione del provvedimento impugnato.

2. In linea di principio va premesso che l'illecito dell'ente è strutturato su una fattispecie complessa costituita sul piano oggettivo da tre elementi essenziali: la realizzazione di un reato, integrato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, da parte di una persona che abbia un rapporto qualificato con l'ente e la commissione del reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso (art. 5 D.Lgs. n. 231/2001). A questi elementi si aggiunge l'elemento soggettivo della colpa di organizzazione, diversamente connotato a seconda che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale o sottoposto all'altrui vigilanza e direzione (artt. 6 e 7 D.Lgs. n. 231/2001).

3. Nel caso in esame, le censure sono dirette a contestare esclusivamente la ritenuta sussistenza dell'elemento di connessione tra il reato presupposto e le persone fisiche responsabili del reato, che l'art. 5 D.Lgs. n. 231/2001 identifica in coloro che hanno agito nell'interesse dell'ente o, in alternativa, in quelle condotte che hanno procurato un vantaggio all'ente.

La prima puntualizzazione da fare riguarda l'alternatività tra questi due elementi, non essendo richiesto dalla disposizione in esame, ai fini della responsabilità dell'ente, che l'aver agito nell'interesse dell'ente o l'aver procurato un vantaggio al medesimo concorrano.

La seconda precisazione riguarda i soggetti responsabili del reato; a tal proposito, non è richiesto che, in caso di plurime imputazioni del medesimo infortunio, sia accertato per ciascuno degli imputati il rapporto di connessione tra la loro responsabilità penale e l'ente, essendo sufficiente che tale relazione sussista con riguardo a un singolo autore del reato.

4. Nel merito, la Corte territoriale ha riassunto l'esito di quanto accertato nel giudizio abbreviato di primo grado sottolineando quanto segue: il malfunzionamento dell'impianto Aprochim determinava l'arresto delle macchine rettificatrici; il problema di disallineamento del nastro si verificava da diversi giorni e ne erano a conoscenza tutti i responsabili del reparto; a ogni verificarsi del blocco dell'impianto Aprochim gli addetti intervenivano manualmente e, in ragione dei frequenti interventi necessari a ovviare al problema, le protezioni erano state rimosse da alcuni giorni dai meccanici, su specifica disposizione del capo reparto. Di tale fatto era a conoscenza anche il direttore di laminazione e non erano state impartite agli addetti disposizioni o procedure da seguire per la pulizia o manutenzione del nastro dopo la rimozione delle protezioni.

Non può ignorarsi, nella lettura del provvedimento, il rilievo per cui all'amministratore delegato della società si sia addebitata la mancata elaborazione di specifiche procedure di lavoro riferita all'effettuazione delle operazioni di controllo e pulizia dell'impianto di filtrazione Aprochim, soprattutto in caso di problemi sorgenti in orario notturno e in assenza dei manutentori, tanto è vero che successivamente al sinistro era stato predisposto un documento in data 26 marzo 2018 con cui si informavano gli addetti che, in caso di blocco della macchina dei fanghi, sarebbe stato possibile interrompere l'attività di rettifica dei cilindri in attesa dell'intervento dei manutentori il mattino successivo.

5. I giudici di merito hanno, però, incentrato la motivazione sul fatto che gli elementi istruttori fondanti il giudizio di responsabilità penale avessero consegnato anche la prova che i preposti avessero agito con l'obiettivo di far conseguire all'ente un potenziale vantaggio; l'aver consentito agli operatori di ovviare al malfunzionamento dell'impianto con un intervento estemporaneo di rimozione delle protezioni antinfortunistiche, anziché interrompere la produzione in attesa dell'intervento dei manutentori, è stato considerato, con giudizio esente da vizi, frutto di una precisa strategia dei preposti finalizzata a evitare l'interruzione nel funzionamento della macchina, gli inutili tempi morti correlati all'eventuale disattivazione della stessa e le inefficienze anche prolungate nell'impiego del personale addetto alla macchina, oltre che a evitare eventuali costi di intervento di una squadra di manutentori in tempo di notte.

Va anche precisato che, contrariamente a quanto allegato nel ricorso, a pag. 6 della sentenza impugnata (alla nota 1) si legge che è stato provato che il malfunzionamento dell'impianto Aprochim avrebbe in breve tempo bloccato il funzionamento dei tre impianti di rettifica esistenti all'interno del reparto. Ciò comporta un giudizio di fatto, volto a contrastare il rilievo probatorio del documento del 26 marzo 2018, che non può essere sindacato in questa fase del giudizio al fine di ottenere una nuova disamina del compendio istruttorio.

6. Dal tenore del provvedimento impugnato, neppure si evince l'asserita sovrapposizione tra scelte degli operatori e scelte dei preposti, giacché a pag. 7 della sentenza si è dato atto del fatto che il malfunzionamento dell'impianto fosse da tempo noto ai dirigenti, i quali avevano dato specifica disposizione di rimuovere stabilmente le protezioni proprio al fine di garantire un più celere accesso alle parti operative della macchina su cui effettuare l'intervento di ripristino.

7. Con riguardo alle posizioni apicali, inoltre, ai fini della conferma della condanna dell'ente non era necessario accertare, secondo quanto si è premesso al par. 3, se anche costoro avessero agito nell'interesse dell'ente, una volta ritenuta provata la connessione tra il reato ascritto ai preposti e il predetto interesse.

8. Giova, infine, specificare che risultano inammissibili le allegazioni difensive tendenti a ottenere una rivalutazione delle prove, come ad esempio la nota del 26 marzo 2018 oppure l'istruzione operativa di lavoro relativa alla sostituzione del nastro filtrante, ovvero concernenti la valenza da attribuire alla contestazione disciplinare mossa al preposto, trattandosi di un compito riservato al giudice di merito, insindacabile in fase di legittimità ove congruamente motivato, come nel caso in esame.

9. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali; e inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", la parte ricorrente va condannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento dovranno omettersi le generalità e gli altri dati identificativi della persona offesa ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Oscuramento dati sensibili della persona offesa.

Così è deciso in Roma il 20 gennaio 2026.

Depositata in Cancelleria il 10 febbraio 2026.

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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024