Interpello ambientale 06.02.2026
Interpello ai sensi dell’art. 3-septies del D.lgs. 152/2006 in merito al chiarimento interpretativo sull’applicazione del limite differenziale di immissione acustica, di cui al DPCM 14/11/1997, alle attività sportive con uso di armi da fuoco, alla luce dell’art. 17 del D.Lgs. n. 42/2017.
In riferimento alla nota acquista al protocollo MASE con il n. 223232 del 26/11/2025, con la quale il Sindaco di codesto Comune ha chiesto “un chiarimento interpretativo” in merito a:
1) applicabilità o meno del criterio differenziale di immissione alla rumorosità prodotta da un centro sportivo per il tiro a volo affiliato alla Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV):
o sia nell’ipotesi in cui agli utenti siano richieste quote di iscrizione o canoni periodici;
o sia nell’ipotesi in cui tali contributi non siano previsti;
2) valori limite acustici applicabili alle suddette attività;
3) modalità tecnico-operative di misura e verifica da adottare per l’accertamento del rispetto dei limiti di immissione.
si rappresenta, per quanto di competenza, quanto segue.
L’istanza, così come formulata è stata considerata nella tipologia dell’interpello ambientale disciplinato dall’art, 3-septies del D.lgs. 152/2006, avente carattere generale sull’interpretazione della normativa statale in materia ambientale.
Pertanto, la stessa è stata sottoposta alle valutazioni tecnico-scientifiche dell’Istituto Superiore per la Protezione Ambientale per l’acquisizione del relativo parere.
Dal parere dell’Istituto, acquisito al protocollo MASE con il n. 15661/MASE del 26/01/2026 risulta quanto segue:
- quesito 1) le emissioni sonore prodotte dall’attività di tiro a volo, in quanto disciplina olimpica svolta in forma stabile, sono escluse dall’applicazione dei valori limite differenziali di immissione, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del DPCM 14/11/1997. Con il DPR 18 gennaio 2010, che ha recepito il parere del Consiglio di Stato relativo al ricorso straordinario FITAV, è stata annullata la Circolare del Ministero dell’Ambiente 6/9/2004 che subordinava l’esclusione dal criterio differenziale alla gratuità dell’attività. Ne consegue che, per il tiro a volo, in quanto disciplina olimpica svolta in forma stabile, la deroga dall’applicazione del criterio differenziale opera indipendentemente dal modello gestionale adottato e che il pagamento o meno di quote associative o canoni periodici non incide sull’applicabilità dell’esclusione;
- quesito 2) in assenza di una disciplina tecnica specifica, fermo restando quanto sopra, l’attività di tiro a volo è soggetta al rispetto dei valori limite previsti dal Piano di classificazione acustica comunale, ai sensi del DPCM 14/11/1997. In mancanza di tale piano, continuano ad applicarsi i limiti di accettabilità di cui al DPCM 1° marzo 1991;
- quesito 3) in assenza di una disciplina tecnica specifica, le verifiche acustiche non possono che essere effettuate secondo le modalità tecnico-operative previste dal DM 16 marzo 1998, con riferimento all’Allegato B.
Pertanto, le misure dovranno essere eseguite prioritariamente in facciata ai ricettori abitativi più esposti, durante lo svolgimento dell’attività sportiva, in condizioni rappresentative dell’esercizio ordinario e nelle situazioni più cautelative per i ricettori.
[...] Segue in allegato