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Piano Regolatore Generale (PRG) e Regolamento Edilizio Tipo (RET/REC) / Note

Piano Regolatore Generale (PRG) e Regolamento Edilizio Tipo (RET/REC) / Note

Piano Regolatore Generale (PRG) e Regolamento Edilizio Tipo (RET/REC) / Note

ID 25256 | 19.01.2026 / Documento completo allegato

1. Regolamento edilizio comunale tipo (REC)

L’art. 33 della L. 1150/1942 (Legge urbanistica) dettava prescrizioni per l'adozione da parte dei Comuni del Regolamento edilizio comunale, (REC). L'Art. 33 è stato abrogato dal D.P.R. 380/2001 ed le prescrizioni del REC sono assorbite nell'Art. 4 di quest'ultimo.

Il Regolamento edilizio comunale tipo (REC) ai sensi dell’art. 4 del Testo unico dell’edilizia di cui al D.P.R. 380/2001, è lo strumento che disciplina le modalità costruttive degli edifici, garantendo il rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze.

Il REC è pertanto uno strumento tecnico, poiché come detto definisce i parametri edilizi ed i criteri per la loro misurazione (es.: distanza tra i fabbricati; altezza dei fabbricati; superficie utile (SU); superficie finestrata; dimensione minima dell'unità immobiliare; superficie lorda di pavimento (SLP); altezza dei vani abitabili, ecc.).

Il REC può definire altresì le regole per la presentazione delle istanze nell’ambito delle procedure autorizzative edilizie ed inoltre, nel caso in cui il comune intenda istituire la Commissione edilizia, indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.

2. Regolamento edilizio tipo (RET)

Come previsto, il 20/10/2016, la Conferenza unificata ha sancito intesa sul provvedimento di schema di regolamento edilizio comunale tipo di cui all’art. 4, comma 1-sexies del D.P.R. 380/2001,

Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo (RET) di cui all’articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. (GU n.268 del 16.11.2016)

3. Piano Regolatore Generale (PRG)

L’art. 33 della L. 1150/1942 (Legge urbanistica) stabilisce l'obbligo del PRG (da Art. 6 all'Art. 42) e ne definisce i contenuti essenziali all'Art. 7.

Il Piano Regolatore Generale (PRG) è lo strumento urbanistico fondamentale di un Comune in Italia, regolato principalmente dalla L. 1150/1942 e succ., che organizza l'uso del territorio definendo zone omogenee (edificabili, agricole, ecc.), reti viarie e aree per servizi pubblici, il tutto attraverso le sue "norme di attuazione" che disciplinano l'attività edilizia, stabilendo indici di fabbricabilità, altezze, distanze, ecc., per garantire uno sviluppo ordinato e sostenibile del territorio. 

L'art. 7 della L. 1150/1942, stabilito che il P.R.G. deve essere esteso a tutto il territorio comunale, ne fissa i contenuti:

- rete delle principali comunicazioni stradali, ferroviarie, navigabili e relativi impianti;
- zonizzazione del territorio comunale;
- aree destinate a formare spazi ad uso pubblico;
- aree da riservare a edifici pubblici o di uso pubblico;
- vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico;
- norme per l'attuazione del piano.

La L. 765/1967 ad integrazione dell'elenco la. introduce altre disposizioni relative a:

- limiti inderogabili di densità edilizia, altezza, distanza tra i fabbricati, ecc.;
- obbligo di riservare nelle nuove costruzioni appositi spazi per parcheggi in misura di 1 m² ogni 20 m³ di costruzione (in seguito elevati a 2 m² ogni 20 m³);
- al di fuori dei centri abitati devono essere osservate determinate distanze a protezione del nastro stradale.

Il P.R.G può essere espresso mediante tre sottolivelli di pianificazione territoriale che sono: Piano strutturale Comunale (P.S.C.), Regolamento Urbanistico ed Edilizio (R.U.E.), Piano operativo Comunale (P.O.C.).

Zonizzazione: Suddivisione del territorio in zone (es. A=centri storici, B=aree consolidate, C=aree di espansione, E=agricole).
Norme di Attuazione (NTA): Il cuore normativo che specifica cosa si può costruire in ogni zona (volumi, altezze, destinazioni d'uso, ecc.).
Infrastrutture: Previsione di strade, ferrovie, aree per servizi.
Vincoli: Aree protette (paesaggistiche, storico-archeologiche).

Il PRG è un atto programmatico che indirizza lo sviluppo del Comune.

Le Norme di Attuazione sono i regolamenti specifici che i cittadini e i tecnici devono seguire per realizzare interventi edilizi (costruzioni, ristrutturazioni).
L'attuazione del PRG può avvenire tramite Piani Esecutivi (es. Piani di Lottizzazione) che dettagli l'intervento in aree specifiche. 
In sintesi, il PRG definisce "cosa" si può fare nel territorio (le zone) e le "norme di attuazione" spiegano "come" farlo, secondo le leggi nazionali e regionali. 

4. Differenza dal REC/RET e PRG

Il Regolamento edilizio comunale REC è uno strumento tecnico, poiché  definisce i parametri edilizi ed i criteri per la loro misurazione (es.: distanza tra i fabbricati; altezza dei fabbricati; superficie utile (SU); superficie finestrata; dimensione minima dell'unità immobiliare; superficie lorda di pavimento (SLP); altezza dei vani abitabili, ecc.).

Il REC può definire altresì le regole per la presentazione delle istanze nell’ambito delle procedure autorizzative edilizie ed inoltre, nel caso in cui il comune intenda istituire la Commissione edilizia, indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.

Il Piano Regolatore Generale PRG, si occupa di aspetti di pianificazione e previsionali (destinazioni d'uso ammesse, volumetrie consentite, ecc.). 
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