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ID 27075 | 06.12.2025 / In allegato
Delibera n. 6 del 26 novembre 2025
Requisiti e modalità attuative del ruolo del responsabile tecnico di cui agli artt. 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120
Entrata in vigore: 02 gennaio 2026
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Articolo 1 (Requisiti del responsabile tecnico)
1. I requisiti del responsabile tecnico sono individuati, per ciascuna categoria e classe d’iscrizione, nell’allegato “A”.
2. Ai fini dell’iscrizione prevista per i diversi settori di attività, l’esperienza richiesta al responsabile tecnico consiste nell’esperienza acquisita in almeno uno o più dei seguenti casi:
a) come legale rappresentante di impresa operante nel settore di attività per la quale si chiede l’iscrizione;
b) come responsabile tecnico o direttore tecnico operante nel settore di attività per la quale si chiede l’iscrizione;
c) come dirigente o funzionario direttivo tecnico con responsabilità inerenti il settore di attività per le quali si chiede l’iscrizione;
d) come dipendente nell’affiancamento al responsabile tecnico. In tal caso, l’impresa interessata, con nota a firma congiunta del legale rappresentante, del dipendente e del responsabile tecnico, comunica preventivamente alla Sezione regionale competente, utilizzando il modello allegato sotto la lettera “B”, l’inizio e la durata del periodo di affiancamento.
Articolo 2 (Verifiche d’idoneità del responsabile tecnico)
1. Le materie oggetto delle verifiche di idoneità sono riportate nell’allegato “C”. I quiz oggetto delle verifiche iniziali e di aggiornamento, approvati dal Comitato nazionale, sono pubblicati sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali https://www.albonazionalegestoriambientali.it e sono periodicamente aggiornati.
2. L’idoneità conseguita mediante verifica iniziale ha validità di 5 anni a decorrere dalla data del superamento della verifica stessa.
La verifica iniziale è costituita dal superamento del modulo generale e, contestualmente dal superamento di almeno un modulo specialistico.
3. Il soggetto in possesso dell'idoneità di cui al comma 2, può sostenere le verifiche relative agli ulteriori moduli individuati per ciascuna categoria la cui validità è pari a 5 anni dal loro superamento. E' consentita la possibilità di partecipare nella stessa sessione di verifica a un massimo di tre moduli.
4. La verifica di aggiornamento dell’idoneità è costituita dai soli moduli specialistici e può essere sostenuta a decorrere da un anno prima della scadenza del quinquennio di validità; la validità della verifica di aggiornamento decorre dalla data di scadenza di cui ai commi 2 e 3.
5. Allo scadere del quinquennio il responsabile tecnico ha 12 mesi di tempo per effettuare la verifica di aggiornamento, fermo restando che fino al superamento della stessa non potrà svolgere l’attività. In caso di mancato superamento nel termine, il soggetto dovrà sottoporsi alla verifica iniziale.
6. E’ dispensato dalle verifiche di idoneità, di cui all’ articolo 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il legale rappresentante dell’impresa che sia iscritta all’Albo, che svolga le attività indicate dall’articolo 8 del medesimo decreto e che, al momento della domanda, abbia ricoperto tale ruolo presso l’impresa stessa per almeno tre anni consecutivi nello specifico settore di attività oggetto di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali (trasporto rifiuti, intermediazione e commercio di rifiuti, bonifica di siti e bonifica di beni contenenti amianto).
La Sezione regionale/provinciale dell’Albo verifica il requisito sulla base dei dati presenti nel Registro delle Imprese tenuto dalla locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
7. Il soggetto dispensato dalle verifiche può svolgere l’attività di responsabile tecnico solo per l’impresa da lui rappresentata.
La cessazione, per qualunque motivo, del ruolo di legale rappresentante dell’impresa comporta anche la decadenza della dispensa e il venir meno del requisito di idoneità tecnica.
La eventuale prosecuzione nel ruolo di responsabile tecnico è subordinata al superamento della verifica di aggiornamento dell’idoneità entro 24 mesi dalla perdita della qualità di legale rappresentante, oltre detto termine il soggetto deve superare la verifica iniziale.
8. Il legale rappresentante presenta domanda di dispensa dalle verifiche mediante il modello di cui all’allegato “D”; la Sezione regionale/provinciale dell’Albo rilascia il provvedimento di dispensa dalle verifiche di idoneità di cui all’allegato “E”, ovvero il provvedimento di diniego di cui all’allegato “F”.
Articolo 3 (Modalità di effettuazione delle verifiche)
1. Le sedi e le date delle verifiche per i responsabili tecnici di cui agli articoli 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, sono pubblicate entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di svolgimento sul sito dell'Albo nazionale gestori ambientali www.albonazionalegestoriambientali.it
2. La domanda di iscrizione alla verifica, a pena di improcedibilità della domanda stessa, deve essere inviata esclusivamente per via telematica non prima del termine di sessanta giorni e non oltre il termine di quaranta giorni antecedenti la data di svolgimento della verifica, con le modalità indicate al comma 4.
3. Per essere ammesso alle verifiche, e per assumere l’incarico di responsabile tecnico, è necessario:
a) essere cittadino italiano o cittadino di Stati membri della UE o cittadino di un altro Stato, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto 3 giugno 2014, n. 120;
b) essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado. Sono dispensati da tale obbligo i responsabili tecnici che erano in carica alla data del 16 ottobre 2017.
Per coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero è necessario essere in possesso del titolo di riconoscimento ottenuto tramite la procedura di equivalenza o equipollenza;
c) aver provveduto al versamento del contributo di euro novanta alla Camera di Commercio sede della Sezione regionale competente all'organizzazione della verifica.
4. Il candidato si iscrive mediante collegamento al sito dell'Albo nazionale gestori ambientali www.albonazionalegestoriambientali.it indicando, la data, la sede dell'esame e il modulo per il quale intende sostenere la verifica. È fatto obbligo per il candidato, in caso di modifiche, di aggiornare i dati comunicati in sede di domanda di iscrizione.
5. Il candidato riceve via mail conferma dell'iscrizione con l'indicazione della data, della sede e dei moduli specialistici oggetto della verifica. L'Albo nazionale gestori ambientali non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni da parte del candidato.
Articolo 4 (Commissione di esame)
1. La commissione di esame è composta da almeno 3 componenti della Sezione regionale di cui uno con funzioni di Presidente. Il Comitato nazionale può integrare la commissione con un proprio rappresentante, anche ai fini del raggiungimento del numero legale.
2. Le decisioni assunte dalla Commissione sono valide se è presente la maggioranza dei commissari e sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Articolo 5 (Svolgimento verifiche e attribuzione punteggi)
1. La verifica si svolge mediante prova scritta con 40 quiz a risposta multipla per ciascun modulo oggetto della verifica. Per ogni risposta sono assegnati i seguenti punteggi:
• risposta esatta: + 1,00
• risposta errata: - 0,50
• risposta omessa: 0,00
2. Per lo svolgimento della verifica i candidati hanno a disposizione sessanta minuti per ogni modulo oggetto della prova.
3. Le modalità di svolgimento della verifica in formato cartaceo sono riportate nell'allegato” G".
Articolo 6 (Verifiche di idoneità in modalità digitale)
1. Le Sezioni possono svolgere le prove relative alle verifiche di idoneità anche in modalità digitale su apposito supporto informatico quali computer fisso, portatile o tablet, dotandosi di idonea strumentazione informatica che renderanno disponibile ai candidati durante la prova di verifica di idoneità.
2. Le modalità di svolgimento della verifica in formato digitale sono riportate nell’Allegato “H”.
Articolo 7 (Candidati idonei)
1. Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono i seguenti punteggi:
a) per la verifica iniziale un punteggio almeno pari a:
• 32 punti nel modulo generale
• 34 punti nel modulo specialistico
b) per la verifica di aggiornamento un punteggio almeno pari a:
• 28 punti nel modulo specialistico
Articolo 8 (Compiti del responsabile tecnico)
1. I compiti del responsabile tecnico sono quelli individuati nella deliberazione n.1 del 23 gennaio 2019 “Prime disposizioni di dettaglio dei compiti e delle responsabilità del responsabile tecnico ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014”.
Articolo 9 (Cessazione del responsabile tecnico)
1. Le modalità di cessazione del responsabile tecnico sono quelle riportate nella deliberazione n.1 del 30 gennaio 2020 “Disciplina relativa alla cessazione dell’incarico di responsabile tecnico”.
Articolo 10 (Pubblicazione dei dati relativi al responsabile tecnico)
1. Le modalità per la pubblicazione dei dati relativi al responsabile tecnico sono quelli individuati nella deliberazione n 6 del 13 luglio 2021 “Disciplina relativa alla pubblicazione e consultazione sul portale dell'Albo delle informazioni relative ai responsabili tecnici”.
Articolo 11 (Norme transitorie e abrogazioni)
1. Le domande relative alla nomina di responsabili tecnici presentate alla data di entrata in vigore della presente deliberazione sono istruite e deliberate ai sensi delle previgenti disposizioni.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione sono abrogate le deliberazioni:
- n.6 del 30 maggio 2017
- n.3 del 25 giugno 2019
- n.4 del 25 giugno 2019
- n.5 del 3 giugno 2021
- n.7 del 16 novembre 2022
- n.1 del 9 aprile 2024
- n 1 del 6 marzo 2025
Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contenute in precedenti deliberazioni in contrasto o incompatibili con la presente deliberazione.
3. Il modulo denominato “obbligatorio” nelle precedenti disposizioni deve intendersi come modulo “generale”.
Articolo 12 (Entrata in vigore)
1. La presente deliberazione entra in vigore il 2 gennaio 2026.
[...] Segue in allegato
Fonte: ANGA
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