Focus su mobilità pedonale in città

Focus su mobilità pedonale in città
Complemento del XIII Rapporto “Qualità dell’ambiente urbano” Edizione 2017
Il Focus “Mobilità pedonale in città” promuove la consapevolezza che il muoversi a piedi in...
La circolare n. 5 del 2 aprile 2021 fornisce chiarimenti sulla corretta applicazione dell’articolo 9, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.
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OGGETTO: Applicazione articolo 9, comma 2, decreto 3 giugno 2014, n. 120.
Sono pervenute al Comitato nazionale richieste di chiarimento circa l’applicazione dell’art. 9, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, con particolare riferimento al significato di «popolazione complessivamente servita» riguardante le classi di iscrizione della categoria 1.
In particolare, è stato chiesto di chiarire se, nel caso di affidamento per la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani relativo ad una porzione del territorio comunale o dell’ambito territoriale di riferimento, per «popolazione complessivamente servita» debba intendersi:
a) quella corrispondente alla porzione di popolazione effettivamente servita o da servire nell’ambito dell’affidamento;
b) quella corrispondente alla popolazione dell’intero territorio comunale o ambito territoriale.
Al riguardo il Comitato nazionale ritiene che per «popolazione complessivamente servita», debba intendersi la popolazione effettivamente servita o che si è chiamati a servire nell’ambito dell’affidamento (quindi frazione, porzione di Comune o di Ambito Territoriale), e non quella dell’intero territorio di riferimento (Comune o Ambito territoriale).
....
Art. 9 comma 2
Categorie e classi delle attività per le quali è richiesta l’iscrizione all’Albo
[..]
2. La categoria 1, di cui all’articolo 8, comma 1, lettera
a) , è suddivisa nelle seguenti classi, a seconda che la popolazione complessivamente servita sia:
a) superiore o uguale a 500.000 abitanti;
b) inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti;
c) inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti;
d) inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a
20.000 abitanti;
e) inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti;
f) inferiore a 5.000 abitanti.
Fonte: Albo nazionale gestori ambientali
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