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ID 24912 | 13.11.2025
Regolamento (UE) 2025/2269 della Commissione, del 12 novembre 2025, che rettifica il regolamento (UE) 2022/1616 per quanto riguarda l’etichettatura della plastica riciclata, lo sviluppo di tecnologie di riciclaggio e il trasferimento delle autorizzazioni
C/2025/7530
GU L 2025/2269 del 13.11.2025
Entrata in vigore: 03.12.2025
_________
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE, in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, lettere h), i), k) ed n),
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione stabilisce norme specifiche relative ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. In fase di attuazione di tale regolamento sono stati individuati alcuni errori.
(2) L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/1616 fa riferimento alle prescrizioni che i materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata devono rispettare durante la loro fabbricazione. Poiché anche il paragrafo 8 stabilisce una prescrizione in materia, nel paragrafo 1 occorre fare riferimento anche al paragrafo 8.
(3) All’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/1616 è opportuno chiarire che tale paragrafo riguarda l’etichettatura dei contenitori che trasportano materia plastica riciclata ai fini della fornitura di informazioni sulla plastica riciclata e non sulla composizione dei contenitori stessi.
(4) L’articolo 10 del regolamento (UE) 2022/1616 stabilisce l’obbligo per lo sviluppatore di nuove tecnologie di riciclaggio di notificarle alla Commissione e alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio è stabilito lo sviluppatore. L’articolo 10, paragrafo 4, prevede tuttavia che al momento della notifica il riciclatore pubblichi sul suo sito web anche una relazione dettagliata riguardante la sicurezza della materia plastica fabbricata. Dato che l’articolo 10 prevede obblighi per lo sviluppatore e non per il riciclatore, mentre la pubblicazione della relazione dettagliata è un compito che spetta allo sviluppatore, l’articolo 10, paragrafo 4, prima frase, dovrebbe far riferimento allo sviluppatore.
(5) L’articolo 10, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2022/1616 fa erroneamente riferimento alle prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 7 e alle prescrizioni di cui al paragrafo 8, anziché alle prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 6 e alle prescrizioni di cui al paragrafo 7.
(6) L’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2022/1616 fa riferimento ai paragrafi 3 e 4, anziché ai paragrafi 4 e 5.
(7) L’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/1616 fa erroneamente riferimento alla «documentazione di supporto» anziché alle «informazioni supplementari», che sono oggetto di tale articolo.
(8) L’articolo 14, paragrafo 4, e l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/1616 prevedono che l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») pubblichi un parere. Analogamente, all’articolo 23, paragrafo 3, si fa riferimento al parere dell’Autorità pubblicato conformemente all’articolo 18, paragrafo 1. Poiché la pubblicazione di un parere può aver luogo a notevole distanza di tempo dall’adozione e data la formulazione dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004, le rispettive frasi di cui agli articoli 14 e 18 non dovrebbero far riferimento a pareri pubblicati, bensì a pareri espressi. È altresì opportuno riformulare di conseguenza l’articolo 23, paragrafo 3.
(9) L’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/1616 consente all’Autorità di prorogare la durata della sua valutazione. Tuttavia esso fa erroneamente riferimento al periodo previsto al paragrafo 3, allorché tale periodo è stabilito al paragrafo 4.
(10) A norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2022/1616, l’Autorità può chiedere allo sviluppatore di nuove tecnologie di integrare le informazioni a sua disposizione con le informazioni raccolte conformemente agli articoli 10 e 12. Il riferimento all’articolo 10 nella sua interezza in tale disposizione è errato, in quanto talune informazioni raccolte conformemente all’articolo 10 sono destinate esclusivamente alle autorità competenti degli Stati membri e non riguardano il lavoro dell’Autorità. Solo le informazioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 sono potenzialmente pertinenti alle sue attività. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza l’articolo 14, paragrafo 6.
(11) L’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/1616 prevede che la Commissione possa decidere di adeguare i termini di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 dello stesso articolo per la valutazione di una nuova tecnologia specifica, previa consultazione dell’Autorità e degli sviluppatori di tale tecnologia. È opportuno correggere il testo affinché sia fatto riferimento ai paragrafi 4, 5 e 6, in quanto è il paragrafo 6 a contenere un riferimento a un termine, non il paragrafo 3.
(12) A norma dell’articolo 14, paragrafo 8, secondo comma, del regolamento (UE) 2022/1616, l’Autorità deve garantire un trattamento riservato alle informazioni supplementari richieste riguardanti aspetti specifici dei singoli processi e impianti di riciclaggio utilizzati da un riciclatore. Le informazioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettere b) ed e), e all’articolo 12, paragrafo 3, non devono tuttavia essere trattate come riservate. All’articolo 12, paragrafo 1, le lettere a) e c) fanno entrambe riferimento a informazioni destinate a essere pubbliche, rispettivamente una breve sintesi della nuova tecnologia e un diagramma a blocchi della sequenza di fabbricazione presso l’impianto di riciclaggio. L’articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e d), fa riferimento a informazioni simili, ma con un livello di dettaglio molto più elevato; si tratta rispettivamente di una lunga sintesi dell’impianto di riciclaggio applicato e di un diagramma delle tubazioni e della strumentazione del processo di decontaminazione, molto più dettagliato del diagramma a blocchi. La divulgazione al pubblico di tali informazioni dettagliate potrebbe pregiudicare gli interessi commerciali del riciclatore e dello sviluppatore senza fornire informazioni utili a facilitare la comprensione della nuova tecnologia da parte del pubblico. Pertanto le informazioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e d), possono essere trattate come riservate, mentre le informazioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e c), non possono essere trattate come tali. Inoltre l’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), a cui è fatto riferimento all’articolo 14, paragrafo 8, non esiste. È quindi opportuno sostituire il presente riferimento all’articolo 12, paragrafo 1, lettere b) ed e), con un riferimento all’articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e c).
(13) A norma dell’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/1616, in caso di trasferimento dell’autorizzazione di un processo di riciclaggio a una terza parte, quest’ultima deve contattare la Commissione con una lettera raccomandata, mentre il titolare dell’autorizzazione deve notificare il trasferimento alla Commissione. Sono tuttavia omesse le modalità tramite cui occorre effettuare detta notifica. Al fine di garantire la certezza del diritto, è opportuno correggere la prima frase di tale paragrafo aggiungendo la modalità tramite cui deve avvenire la notifica.
(14) L’allegato III, parte A, del regolamento (UE) 2022/1616 comprende tre note a piè di pagina, contrassegnate rispettivamente da uno, due e tre asterischi. La nota a piè di pagina contrassegnata da tre asterischi si applica ai campi 3.1.3 e 3.2.1, entrambi riguardanti le restrizioni. Nel testo dei due campi in questione è tuttavia utilizzato un doppio asterisco. È pertanto opportuno correggere il riferimento contenuto nel testo dei due campi sopraindicati.
(15) Questi errori nel regolamento (UE) 2022/1616 riguardano tutte le versioni linguistiche.
(16) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento (UE) 2022/1616.
(17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2022/1616 è così rettificato:
(1) all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata sono immessi sul mercato unicamente se durante la loro fabbricazione sono rispettate le prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8.»
;
(2) all’articolo 5, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«La materia plastica riciclata consegnata ai trasformatori reca un’etichetta, apposta su ciascun contenitore, sulla quale è presente il simbolo definito nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1935/2004, seguito:».
(3) l’articolo 10 è così rettificato:
a) al paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Al momento della notifica, lo sviluppatore pubblica inoltre sul suo sito web, utilizzando l’URL fornito conformemente al paragrafo 2, una relazione iniziale dettagliata riguardante la sicurezza della materia plastica fabbricata sulla base delle informazioni fornite al paragrafo 3.»;
b) al paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Un’autorità competente notificata conformemente al paragrafo 2 verifica entro cinque mesi dalla notifica se le prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 6 sono soddisfatte e, successivamente, verifica regolarmente le prescrizioni di cui al paragrafo 7.»;
(4) all’articolo 11, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Le informazioni supplementari di cui al paragrafo 4, compresa l’eventuale documentazione di supporto, e la scheda di sintesi del monitoraggio della conformità di cui al paragrafo 5 sono fornite allo sviluppatore e alle autorità competenti su loro richiesta.»
;
(5) all’articolo 12, paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Ai fini del paragrafo 1, lettera b), le informazioni supplementari comprendono almeno i seguenti elementi:»;
(6) l’articolo 14 è così rettificato:
a) al paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Entro un anno dal ricevimento della richiesta di valutazione della nuova tecnologia, l’Autorità esprime un parere sull’esito della sua valutazione.»;
b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Se ritiene di dover coinvolgere nuovi esperti per valutare una nuova tecnologia, l’Autorità può prorogare di un massimo di un anno il periodo previsto al paragrafo 4.»
;
c) al paragrafo 6, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Se necessario per completare la sua valutazione, l’Autorità può chiedere agli sviluppatori delle nuove tecnologie oggetto di valutazione di integrare le informazioni a sua disposizione con le informazioni raccolte conformemente all’articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5, e all’articolo 12, nonché con altre informazioni o spiegazioni che ritenga necessarie a tal fine ed entro i termini da essa specificati, i quali non superano in totale un anno.»;
d) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. La Commissione può decidere di adeguare i termini di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 per la valutazione di una nuova tecnologia specifica, previa consultazione dell’Autorità e degli sviluppatori di tale tecnologia.»
;
e) al paragrafo 8, secondo comma, l’ultima frase è sostituita dalla seguente:
«Le informazioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e c), e all’articolo 12, paragrafo 3, non sono trattate come riservate.»;
(7) all’articolo 18, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Entro un termine di sei mesi dal ricevimento di una richiesta valida, l’Autorità esprime un parere in merito alla capacità del processo di riciclaggio di applicare la tecnologia di riciclaggio idonea impiegata in modo che i materiali e gli oggetti di materia plastica fabbricati mediante tale processo siano conformi all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004 e siano sicuri da un punto di vista microbiologico.»;
(8) all’articolo 22, paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Qualora la modifica riguardi un trasferimento dell’autorizzazione di un processo di riciclaggio a una terza parte, l’attuale titolare dell’autorizzazione del processo autorizzato lo notifica alla Commissione con lettera raccomandata prima del trasferimento, indicando il nome, l’indirizzo e le informazioni di contatto di tale terza parte.»;
(9) all’articolo 23, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Sulla base del parere dell’Autorità espresso conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, la Commissione può decidere di modificare o revocare l’autorizzazione.»;
(10) nell’allegato III, parte A, sezione 3, campi 3.1.3 e 3.2.1, seconda colonna, il testo è sostituito dal seguente:
«Restrizioni d’uso(***)».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
[...]
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