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ID 24717 | 10.10.2025
Decreto 4 agosto 2025 n. 152
Regolamento di modifica del decreto ministeriale 24 gennaio 2011, n. 19, sulle modalità di applicazione, in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
(GU n.236 del 10.10.2025)
Entrata in vigore del provvedimento: 25/10/2025
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Art. 1. Modifiche al decreto 24 gennaio 2011, n. 19
1. All’articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro della salute, del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro dello sviluppo economico 24 gennaio 2011, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo:
1) dopo la parola «predispongono» sono inserite le seguenti: «, in conformità ai propri sistemi di gestione della sicurezza, così come definiti dall’articolo 8 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50,»;
2) le parole «per ciascun punto della» sono sostituite dalle seguenti: «lungo la»;
3) le parole «nei tempi più rapidi possibili anche per» sono sostituite dalla seguente: «incluso»; b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le suddette procedure, elaborate sulla base della valutazione dei rischi e nel rispetto delle disposizioni normative europee in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario, prevedono anche l’utilizzo di dispositivi o strumenti tecnologici che garantiscono il tempestivo arresto della marcia del convoglio, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione del 16 maggio 2019, e, fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, del presente decreto, possono, altresì, prevedere l’utilizzo di dispositivi o strumenti tecnologici che garantiscono la richiesta
automatica di attivazione di pronto soccorso. I dispositivi o strumenti tecnologici che garantiscono la richiesta automatica di attivazione di pronto soccorso sono installati nel rispetto della normativa europea applicabile agli stessi.
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Art. 45 comma 3 - Primo soccorso
[...]
3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario.
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