Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 32 Attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione.
Il decreto istituisce un idoneo ed efficace sistema di attuazione e di controllo, comprese le ispezioni, per assicurare che le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori marittimi a bordo di navi mercantili battenti bandiera nazionale soddisfino le prescrizioni delle pertinenti parti della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, ratificata e resa esecutiva con legge 23 settembre 2013, n. 113.
Campo di applicazione Il decreto si applica (art.3) a tutte le navi mercantili battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima ed ai relativi lavoratori marittimi, di cui all'articolo II, paragrafo 4, della Convenzione. Un prossimo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.32/2016 (ovvero dal 24 marzo)estenderà meccanismi di attuazione e di controllo previsti alle navi che non effettuano viaggi internazionali la cui stazza lorda è inferiore alle 200 tonnellate, al fine di tenere conto delle loro condizioni specifiche. L'articolo 4 disegna le funzioni dei vari autorità competenti: dall'autorità competente centrale (attua la normativa di ispezione e certificazione, esercita le attività di coordinamento e indirizzo sul lavoro marittimo) al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto che assicura il controllo ed il coordinamento dell'attività ispettiva. Un prossimo decreto, sempre da adottare con la tempistica sopra prevista, individuerà le modalità per assicurare il coordinamento tra le attività ispettive e l'attività di vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro a bordo delle navi .
Ispettori e ispezioni L'Art. 5 definisce poi le competenze degli ispettori, i cui requisiti vengono verificati da parte dell'autorità competente centrale d'intesa con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, valutando anche il percorso formativo con frequenza triennale: nell'Allegato al D.Lgs. 32/2016 si dettagliano i requisiti professionali minimi degli ispettori. L'Art. 6 si occupa invece delle ispezioni delle navi, fissando alcuni criteri per l'Autorità competente che deve procedere a a) ispezione iniziale per le navi nuove; b) ispezione intermedia per le navi esistenti di stazza lorda pari o superiore a 200 GT e per le navi che effettuano viaggi internazionali la cui stazza lorda è inferiore alle 200 GT; c) ispezione di rinnovo per le navi nuove o esistenti; d) ispezione addizionale per le navi nuove o esistenti. L'ispezione iniziale è effettuata alla prima visita o preventivamente alla messa in servizio della nave ed è propedeutica al rilascio da parte dell'autorità competente locale del certificato del lavoro marittimo e della dichiarazione di conformità del lavoro marittimo. Durante l'espletamento dell'ispezione iniziale, gli ispettori devono osservano le condizioni di lavoro a bordo specificate nell'allegato A5-I della convenzione. L'ispezione intermedia è effettuata tra il secondo e il terzo anno della data anniversaria del certificato di lavoro marittimo ed ha lo scopo di accertare che la nave mantiene i requisiti previsti dalla normativa nazionale e i requisiti minimi previsti dalla convenzione. Essa deve essere eseguita con le stesse modalità delle ispezioni effettuate per il rinnovo del certificato di lavoro marittimo. L'ispezione di rinnovo è effettuata alla scadenza del certificato e ha lo scopo di verificare che sono soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa nazionale, nonché i requisiti minimi previsti dalla convenzione. L'ispezione addizionale è effettuata a seguito di un reclamo presentato all'autorità competente locale per presunte infrazioni della normativa sulla base della quale sono stati rilasciati il certificato di lavoro marittimo e la dichiarazione di conformità del lavoro marittimo.
L'articolo 6 dettaglia poi le domande che l'ispettore deve porre, mentre l'Art. 7 indica le informazioni che l'Ispettore deve indicare al termine dell'ispezione, al comandante della nave nel rapporto di ispezione.
Fermo della nave e riscontro delle condizioni minime di sicurezza L'articolo 9 si concentra sul problema dei reclami e l'articolo 10 sull'accertamento di deficienze e sul possibile fermo della nave. L'ispettore, nel caso in cui ha riscontrato condizioni di vita e di lavoro a bordo che rappresentano un evidente pericolo per l'incolumità, la salute o la sicurezza dei lavoratori marittimi, ovvero la presenza di altre carenze che costituiscono una grave o ripetuta violazione delle prescrizioni della convenzione, notifica il provvedimento di fermo al comandante della nave e informa immediatamente l'autorità competente locale, ai fini del diniego delle spedizioni ai sensi dell'articolo 181 del codice della navigazione. Il provvedimento di fermo o l'atto di sospensione di un'operazione non è revocato fino a quando non si è posto rimedio alle carenze riscontrate oppure l'autorità competente locale non ha accettato un piano d'azione presentato da parte dell'armatore per correggere le carenze stesse e ha accertato che il piano può essere attuato in modo rapido. L'autorità competente locale, a sua volta, informa immediatamente l'autorità competente centrale e le organizzazioni dei lavoratori marittimi e degli armatori nel caso in cui è stato vietato a una nave di riprendere il mare a causa di una grave o ripetuta violazione delle prescrizioni della convenzione, oppure le condizioni di vita e di lavoro a bordo rappresentano un'evidente pericolo per l'incolumità, la salute o la sicurezza dei lavoratori marittimi. (GU n.57 del 9-3-2016)
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