Controlli funzionali sulle macchine irroratrici / Note e scadenze
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Controlli funzionali sulle macchine irroratrici / Note e scadenze
ID 23552 | 04.03.2025 / Note complete in allegato
La Direttiva 128/2009/CE, istituisce un “Quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei fitofarmaci” ed è stata recepita nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 e con il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentali e Forestali (Mipaaf) del 22 gennaio 2014 che ha previsto l’adozione del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).
L'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 e l’Azione A.3 del PAN prevedono che le macchine irroratrici ad uso professionale, operanti sia in ambito agricolo che extra-agricolo, debbano essere sottoposte a controllo funzionale obbligatorio.
Per controllo funzionale si intende l’insieme di verifiche e controlli - eseguiti con l’ausilio di apposita attrezzatura e seguendo uno specifico protocollo di prova - atti a valutare la corretta funzionalità dei componenti di una macchina irroratrice.
Oltre al controllo funzionale obbligatorio la normativa sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari sottolinea l’importanza della regolazione o taratura delle macchine irroratrici per conseguire maggior efficienza nella distribuzione del prodotto fitoiatrico in relazione alla coltura da trattare, attenuando l’effetto deriva dei trattamenti.
Art. 12 Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari
1. Le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari impiegate per uso professionale sono sottoposte a controlli funzionali periodici, secondo le modalità indicate nell'allegato II, al fine di garantire che le stesse soddisfino i requisiti di cui al medesimo allegato II.
2. Tutte le attrezzature, impiegate per uso professionale, vanno sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016. L'intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni fino al 31 dicembre 2020, e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data. Le attrezzature nuove acquistate dopo il 26 novembre 2011 sono sottoposte al primo controllo funzionale entro cinque anni dalla data di acquisto.
3. Il Piano stabilisce le modalità di organizzazione dei sistemi di controllo di cui al comma 1, nonché i criteri di individuazione dei centri incaricati di effettuare i controlli funzionali e un sistema di verifica dell'attività svolta dagli stessi. Il Piano stabilisce inoltre le procedure per la raccolta e la gestione delle informazioni relative ai centri e ai tecnici abilitati al controllo funzionale e alla regolazione delle attrezzature e ai dati relativi ai controlli effettuati.
4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono ed organizzano, secondo i propri ordinamenti, nel rispetto delle modalità stabilite al comma 3, sistemi di controllo e di verifica per garantire l'esecuzione dei controlli funzionali in idonei Centri.
5. In deroga al comma 2, ed a seguito di un'analisi del rischio per la salute umana e l'ambiente relativa all'impiego delle attrezzature, il Piano può stabilire scadenze e intervalli diversi per i controlli funzionali di attrezzature specifiche elencate nel Piano stesso, come le attrezzature portatili o gli irroratori a spalla e ulteriori attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari di utilizzo molto limitato. Non possono essere considerate di uso molto limitato:
a) le attrezzature per l'irrorazione montate su treni o aeromobili;
b) le irroratrici a barra di dimensione superiore a 3 m, compresi gli irroratori a barra montati su attrezzature per la semina.
6. Il Piano può stabilire l'esonero dall'obbligo del controllo di cui al comma 1 per le attrezzature portatili e gli irroratori a spalla, prevedendo una specifica attività di informazione degli utilizzatori professionali sulla necessità di effettuare manutenzioni periodiche e sui rischi specifici legati all'impiego di tali attrezzature.
7. Gli utilizzatori professionali effettuano controlli tecnici periodici delle attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari ed effettuano la manutenzione ordinaria in modo da assicurarne il mantenimento dell'efficienza.
8. Gli utilizzatori professionali effettuano la regolazione delle attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari conformemente alla formazione ricevuta secondo quanto previsto dall'articolo 7.
9. I certificati rilasciati negli altri Stati membri sono automaticamente riconosciuti, a condizione che rispettino quanto previsto al comma 1.
Articolo 1 (Finalità)
1. Il presente decreto individua le diverse scadenze per il controllo funzionale al quale dovranno essere sottoposte le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo sia extra agricolo, fatta eccezione per le attrezzature esonerate, individuate al punto A.3.4 del Piano d’Azione Nazionale, che si riportano di seguito:
- irroratrici portatili e spalleggiate, azionate dall’operatore, con serbatoio in pressione o dotate di pompante a leva manuale;
- irroratrici spalleggiate a motore prive di ventilatore, quando non utilizzate per trattamenti su colture protette.
Articolo 2 (Attrezzature da sottoporre al controllo funzionale entro il 26 novembre 2018)
1. Devono essere sottoposte al controllo funzionale, entro il 26 novembre 2018, le seguenti attrezzature:
a) irroratrici abbinate a macchine operatrici, quali seminatrici e sarchiatrici, che distribuiscono prodotti fitosanitari in forma localizzata o altre irroratrici, con banda trattata inferiore o uguale a tre metri;
b) irroratrici schermate per il trattamento localizzato del sottofila delle colture arboree.
2. I controlli funzionali successivi dovranno essere effettuati ad intervalli non superiori a sei anni. Se le stesse attrezzature sono in uso a contoterzisti, i controlli funzionali successivi dovranno essere effettuati ad intervalli non superiori a quattro anni.
Articolo 3 (Attrezzature per le quali non si dispone di procedure tecniche standardizzate per il controllo funzionale)
1. Con decreto ministeriale, da adottarsi entro tre mesi dalla definizione della metodologia standardizzata per il controllo funzionale, sono approvate le relative procedure tecniche ed è determinata la data entro la quale deve essere effettuato il primo controllo funzionale per le seguenti attrezzature:
a) attrezzature per la distribuzione di prodotti fitosanitari in forma solida o granulare (es.: impolveratrici, microgranulatori);
b) barre umettanti;
c) attrezzature per la distribuzione/iniezione di prodotti fitosanitari nel terreno (es. fumigatrici);
d) attrezzature per il trattamento/concia meccanizzata delle sementi;
e) dispositivi termo-nebbiogeni (cd. fogger).
2. Le attrezzature di cui alle lettere a), b), c), e d) devono essere sottoposte ai controlli funzionali successivi ad intervalli non superiori a sei anni, analogamente a quanto previsto per le attrezzature riportate all’articolo 2.
[...]Segue
Riepilogo scadenze secondo il PAN
Entro il 26 novembre 2016 tutte le attrezzature impiegate per uso professionale (di seguito indicate) dovranno essere state controllate almeno una volta ed aver superato con esito positivo il controllo stesso per poter continuare ad essere utilizzate.
Un secondo controllo deve essere svolto entro il 31 dicembre 2020 e successivamente deve essere eseguito un controllo ogni 3 anni.
Le attrezzature nuove, acquistate dopo il 26 novembre 2011, sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 5 anni dalla data di acquisto.
Sono considerati validi i controlli funzionali eseguiti dopo il 26 novembre 2011 che hanno dato esito positivo e condotti da Centri Prova formalmente riconosciuti dalle Regioni e Province autonome.
Le principali tipologie di macchine da sottoporre al controllo entro il 26 novembre 2016
A1) Macchine irroratrici per la distribuzione su colture a sviluppo verticale (es. trattamenti su colture arboree)
Fig. 1 - Irroratrice scavallante
- irroratrici aero-assistite (a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga);
- irroratrici a polverizzazione per pressione senza ventilatore;
- dispositivi di distribuzione a lunga gittata e con ugelli a movimento oscillatorio automatico;
- cannoni;
- irroratrici scavallanti;
- irroratrici a tunnel con e senza sistema di recupero.
A2) Macchine irroratrici per la distribuzione su colture a sviluppo orizzontale (es. diserbo colture erbacee)
Fig. 2 - Irroratrice abbinata a macchine operatrice
- irroratrici a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga con o senza manica d’aria con barre di distribuzione con larghezza di lavoro superiore a tre metri;
- irroratrici con calate;
- cannoni;
- dispositivi di distribuzione a lunga gittata orizzontale con ugelli a movimento oscillatorio automatico;
- irroratrici per il trattamento localizzato del sottofila delle colture arboree non dotate di schermatura;
- irroratrici abbinate a macchine operatrici, quali seminatrici e sarchiatrici, che distribuiscono la miscela in forma localizzata, con larghezza della banda effettivamente trattata superiore a tre metri.
A3) Macchine irroratrici impiegate per i trattamenti fitosanitari alle colture protette
Fig. 3 - Barre carrellate
- irroratrici fisse o componenti di impianti fissi all’interno delle serre, come le barre carrellate;
- irroratrici portate dall’operatore, quali lance, irroratrici spalleggiate a motore;
- irroratrici mobili quali cannoni, irroratrici con barra di distribuzione anche di lunghezza inferiore a tre metri e irroratrici aereo-assistite a polverizzazione per pressione, pneumatica o centrifuga.
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segue allegato
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Nota MIPAAF 1° gennaio 2021
Piano di Azione Nazionale (PAN) uso sostenibile prodotti fitosanitari 2014
Pesticidi: Formazione operatori e Ispezione macchine applicazione
Direttiva 2009/128/CE
Decreto Legislativo 14 Agosto 2012 n. 150
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