Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 3 marzo 2015, n. 4847, recante scadenze per il controllo funzionale delle attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari
Articolo 1 (Finalità)
1. Il presente decreto individua le diverse scadenze per il controllo funzionale al quale dovranno essere sottoposte le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo sia extra agricolo, fatta eccezione per le attrezzature esonerate, individuate al punto A.3.4 del Piano d’Azione Nazionale, che si riportano di seguito:
- irroratrici portatili e spalleggiate, azionate dall’operatore, con serbatoio in pressione o dotate di pompante a leva manuale;
- irroratrici spalleggiate a motore prive di ventilatore, quando non utilizzate per trattamenti su colture protette.
Articolo 2 (Attrezzature da sottoporre al controllo funzionale entro il 26 novembre 2018)
1. Devono essere sottoposte al controllo funzionale, entro il 26 novembre 2018, le seguenti attrezzature:
a) irroratrici abbinate a macchine operatrici, quali seminatrici e sarchiatrici, che distribuiscono prodotti fitosanitari in forma localizzata o altre irroratrici, con banda trattata inferiore o uguale a tre metri;
b) irroratrici schermate per il trattamento localizzato del sottofila delle colture arboree.
2. I controlli funzionali successivi dovranno essere effettuati ad intervalli non superiori a sei anni. Se le stesse attrezzature sono in uso a contoterzisti, i controlli funzionali successivi dovranno essere effettuati ad intervalli non superiori a quattro anni.
Articolo 3 (Attrezzature per le quali non si dispone di procedure tecniche standardizzate per il controllo funzionale)
1. Con decreto ministeriale, da adottarsi entro tre mesi dalla definizione della metodologia standardizzata per il controllo funzionale, sono approvate le relative procedure tecniche ed è determinata la data entro la quale deve essere effettuato il primo controllo funzionale per le seguenti attrezzature:
a) attrezzature per la distribuzione di prodotti fitosanitari in forma solida o granulare (es.: impolveratrici, microgranulatori);
b) barre umettanti;
c) attrezzature per la distribuzione/iniezione di prodotti fitosanitari nel terreno (es. fumigatrici);
d) attrezzature per il trattamento/concia meccanizzata delle sementi;
e) dispositivi termo-nebbiogeni (cd. fogger).
2. Le attrezzature di cui alle lettere a), b), c), e d) devono essere sottoposte ai controlli funzionali successivi ad intervalli non superiori a sei anni, analogamente a quanto previsto per le attrezzature riportate all’articolo 2.
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