Elenco indicativo di farmaci pericolosi / Direttiva (CMRD)
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Elenco indicativo di farmaci pericolosi / Articolo 18 bis Direttiva (CMRD)
ID 23497 | 20.02.2025 / In allegato
Comunicazione CE - Elenco indicativo di farmaci pericolosi conformemente all'articolo 18 bis della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro.
C/2025/909
GU C/2025/1150 del 20.2.2025
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1. INTRODUZIONE
1.1. Farmaci pericolosi e contesto giuridico del progetto
I farmaci pericolosi comprendono, tra l'altro, alcuni antineoplastici, immunosoppressori e antivirali e sono utilizzati per il trattamento di un'ampia gamma di patologie, tra cui il cancro e le malattie reumatiche. I farmaci pericolosi possono causare effetti indesiderati in persone che non siano i pazienti stessi, come nel caso dei lavoratori che sono esposti a tali sostanze sul luogo di lavoro.
La direttiva 2004/37/CE sugli agenti cancerogeni, mutageni e sulle sostanze tossiche per la riproduzione (CMRD) è il principale strumento legislativo dell'UE per garantire la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni e a sostanze tossiche per la riproduzione sul luogo di lavoro e i farmaci pericolosi, a causa dei loro effetti sull'organismo, spesso rientrano in queste categorie.
Il Parlamento europeo, il Consiglio e le parti interessate sostengono l'impegno della Commissione di aggiornare costantemente la CMRD e, nell'ambito della sua quarta modifica, la Commissione è stata invitata dai colegislatori, conformemente all'articolo 18 bis, a stabilire una definizione e un elenco indicativo di farmaci pericolosi: «Se del caso, entro il 5 aprile 2025, la Commissione, tenendo conto degli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche e previa opportuna consultazione delle parti interessate, elabora una definizione e stila un elenco indicativo dei farmaci pericolosi o delle sostanze che li contengono conformemente ai criteri per la classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 o come agente mutageno o sostanza tossica per la riproduzione.»
1.2. Vantaggi di un elenco indicativo di farmaci pericolosi
Occorre osservare che lo scopo principale di tale elenco è quello di migliorare ulteriormente la sicurezza dei lavoratori per quanto riguarda l'esposizione ai farmaci pericolosi e non di sostituire tali farmaci con medicinali non pericolosi o meno pericolosi per la salute dei lavoratori. In effetti ciò sarebbe raramente possibile in quanto le proprietà intrinseche dei farmaci pericolosi sono di norma essenziali per il trattamento dei pazienti, la cui salute non deve essere compromessa.
Le informazioni più dettagliate sui farmaci pericolosi fornite nel presente documento mirano a migliorare la qualità della valutazione dei rischi ai sensi della direttiva 89/391/CEE e della CMRD, per contribuire così a proteggere meglio i lavoratori. Va osservato che tale elenco non può sostituire la valutazione obbligatoria del rischio chimico del luogo di lavoro specifico, che potrebbe tenere conto di altre informazioni disponibili, quali la concentrazione di una sostanza specifica o di più sostanze contenute nei farmaci. Il presente documento può essere quindi considerato solo un elemento indicativo, non vincolante e complementare alla suddetta valutazione dei rischi.
Nel contempo l'elenco indicativo integra le informazioni tecniche contenute negli orientamenti pubblicati dalla Commissione nell'aprile 2023 e può essere considerato un altro elemento di sensibilizzazione sui rischi connessi al lavoro con farmaci pericolosi.
L'elenco indicativo dei farmaci pericolosi presenta inoltre un approccio a livello dell'UE che non esiste ancora e contribuisce pertanto a promuovere un maggiore allineamento tra gli Stati membri.
1.3. Elenchi e sistemi di farmaci pericolosi esistenti
Oltre all'elenco che figura nel presente documento, il datore di lavoro può consultare le fonti di cui alla tabella 2-1 degli orientamenti, nella quale sono riportati diversi elenchi e sistemi di informazione istituiti da vari paesi.
A livello internazionale, ulteriori informazioni figurano nell'elenco del 2020 proposto dall'Istituto nazionale per la sicurezza e la salute sul lavoro (National Institute for Occupational Safety and Health – NIOSH) e nell'elenco stilato dall'Istituto sindacale europeo nel 2022 sulla base dell'elenco summenzionato.
L'elenco del NIOSH non impone alcun obbligo giuridico per i datori di lavoro; è di carattere consultivo e contenuto informativo. La metodologia utilizzata dal NIOSH per valutare le proprietà chimiche, le informazioni precliniche e le informazioni cliniche relative a ciascun farmaco lo ha reso una fonte riconosciuta di informazioni negli ambienti di esperti.
2. DEFINIZIONE DI FARMACI PERICOLOSI
Ai fini del presente documento, i farmaci pericolosi sono definiti come farmaci contenenti una o più sostanze che rispondono ai criteri per essere classificate come:
- sostanze cancerogene (categoria 1A o 1B),
- sostanze mutagene (categoria 1A o 1B) o
- sostanze tossiche per la riproduzione (categoria 1A o 1B)
a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP).
Conformemente alla direttiva 2001/83/CE, i medicinali sono inoltre così definiti:
«ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane; o ogni sostanza o associazione di sostanze che possa essere utilizzata sull'uomo o somministrata all'uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica. »
3. APPROCCIO METODOLOGICO PER LA COMPILAZIONE DI UN ELENCO INDICATIVO DI FARMACI PERICOLOSI
3.1. Gruppo di redazione e coinvolgimento delle parti interessate
Il processo di elaborazione del presente documento è stato sostenuto da un gruppo di redazione composto da rappresentanti dei governi, dei datori di lavoro e dei gruppi di interesse dei lavoratori appartenenti al gruppo di lavoro sulle sostanze chimiche del comitato consultivo tripartito per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS). Il gruppo di redazione era guidato da rappresentanti della direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione ed era composto anche da esperti dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) e dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).
Il documento è stato approvato dal gruppo di lavoro sulle sostanze chimiche e dal CCSS.
3.2. Istituzione di un elenco indicativo di farmaci pericolosi
Sulla base della definizione di farmaci pericolosi di cui sopra, il gruppo di redazione ha deciso di stilare l'elenco indicativo di tali farmaci mediante un controllo incrociato delle informazioni provenienti dalle banche dati esistenti di due agenzie europee:
- la banca dati dell'ECHA sulle sostanze pericolose,
- la banca dati dell'EMA sui medicinali.
3.2.1. Banca dati dell’ECHA sulle sostanze pericolose
I dati forniti dall'ECHA per il presente documento provengono dalle fonti di informazione indicate di seguito.
3.2.1.1. Informazioni armonizzate sulla classificazione
Le informazioni disponibili sulle classificazioni armonizzate delle sostanze pericolose provengono dall'allegato VI del regolamento CLP e dal registro delle intenzioni (Registry of Intentions - RoI).
Allegato VI del regolamento CLP
La classificazione e l'etichettatura armonizzate ufficiali e giuridicamente vincolanti delle sostanze pericolose, comprese le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (CMR), figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento CLP, regolarmente aggiornato dai successivi atti delegati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Registro delle intenzioni di classificazione ed etichettatura fino all'esito (RoI)
Il registro elenca le intenzioni e le proposte ricevute dall'ECHA di classificazione ed etichettatura armonizzate nuove o rivedute di una sostanza. Fornisce informazioni sullo stato di avanzamento di una proposta a partire dalla notifica dell'intenzione di adottare il parere del comitato per la valutazione dei rischi (RAC). Contiene pertanto, tra l'altro, un elenco delle sostanze che non figurano ancora nell'allegato VI del regolamento CLP.
3.2.1.2. Informazioni sull’autoclassificazione
Ai sensi del regolamento CLP, i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle hanno l'obbligo di verificare la necessità di autoclassificare (e notificare) una sostanza se presenta proprietà pericolose e non figura nella classificazione armonizzata (allegato VI del regolamento CLP). Per decidere in merito a un'autoclassificazione, il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle è tenuto a raccogliere tutte le informazioni disponibili, a valutarne l'adeguatezza e l'affidabilità e a valutarle in base ai criteri di classificazione.
Tutte le pertinenti classi di pericolo (ad esempio cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione) devono essere valutate dal fabbricante, dall'importatore o dall'utilizzatore a valle ed è necessaria un'autoclassificazione per tutte le classi di pericolo per le quali sono soddisfatti i criteri di classificazione. Tutte le classi di pericolo non comprese in una voce dell'allegato VI del regolamento CLP devono inoltre essere valutate ai fini dell'autoclassificazione.
Le autoclassificazioni sono presentate all'ECHA mediante una registrazione REACH o una notifica di classificazione ed etichettatura (C&L) (entrambi i tipi sono reperibili nell'inventario C&L). Va inoltre osservato che:
- le autoclassificazioni presentate all'ECHA tramite la registrazione REACH o la notifica C&L possono variare a seconda delle diverse parti che trasmettono le notifiche.
Ciò deriva dall'assenza di un obbligo per gli attori dell'UE di trovare un accordo tra loro in merito all'autoclassificazione:
- un'autoclassificazione presentata all'ECHA, tramite la registrazione REACH, è di norma supportata da un fascicolo contenente dati e preparato dai dichiaranti;
- un'autoclassificazione presentata all'ECHA, tramite una notifica C&L, non è generalmente supportata da un fascicolo di registrazione REACH;
- la qualità e l'affidabilità dei dati utilizzati per l'autoclassificazione non sono generalmente valutate dall'ECHA.
Ai fini del presente elenco, le informazioni disponibili sulle proprietà CMR delle sostanze fornite mediante autoclassificazioni provengono da una registrazione REACH o dalle notifiche di inventario C&L.
Come indicato sopra, si ritiene che l'affidabilità dei dati connessi alle autoclassificazioni vari rispetto a quella della classificazione armonizzata. In caso di incertezza relativa all'autoclassificazione di una particolare sostanza, si raccomanda al datore di lavoro di contattare l'impresa responsabile dell'immissione sul mercato del farmaco pericoloso in questione per ottenere ulteriori informazioni (scheda di dati di sicurezza dei materiali o documento analogo) in merito alla classificazione della sostanza.
3.2.2. Banca dati dell’EMA sui medicinali
L'EMA pubblica nella banca dati di cui all'articolo 57 informazioni su tutti i medicinali autorizzati nell'UE e nello Spazio economico europeo (SEE). I titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio sono tenuti a comunicare e conservare tali informazioni conformemente alla legislazione dell'Unione europea.
3.2.3. Collegamento tra le banche dati dell’ECHA e dell’EMA e struttura dell’elenco indicativo dei farmaci pericolosi
Tutte le fonti di dati dell'ECHA comprendono sostanze che possono potenzialmente fungere da principio attivo di farmaci pericolosi. Nella banca dati dell'ECHA sono state quindi ricercate le sostanze CMR di categoria 1A e 1B ed è stato effettuato un controllo incrociato con i dati dell'EMA. Di conseguenza, è stato istituito un elenco di farmaci pericolosi contenenti sostanze oggetto di classificazione armonizzata o di autoclassificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e autorizzate come medicinali nell'UE e nel SEE.
Poiché l'elenco del NIOSH è considerato una fonte attendibile, le sostanze che corrispondono alla definizione di cui alla sezione 2 del presente documento e che fanno parte anche dell'elenco del NIOSH 2020 figurano separatamente nell'allegato 1. Evitando duplicazioni, le sostanze oggetto di classificazione armonizzata o di autoclassificazione che non fanno parte dell'elenco del NIOSH 2020 sono inoltre incluse nell'allegato 2.
Allegato 1: vi figurano i farmaci pericolosi con proprietà CMR 1A/B oggetto di classificazione armonizzata o di autoclassificazione che sono stati identificati dal NIOSH (2020) e selezionati dall’ETUI (2022) in base alla loro presenza sul mercato dell’UE.
Allegato 2a: vi figurano i farmaci pericolosi con proprietà CMR 1A/1B oggetto di classificazione armonizzata (21).
Allegato 2b: vi figurano i farmaci pericolosi con proprietà CMR 1A/1B oggetto di autoclassificazioni presentati nelle registrazioni REACH da dichiaranti capofila (fabbricanti o importatori dell’UE).
Allegato 2c: vi figurano i farmaci pericolosi con proprietà CMR 1A/1B oggetto di autoclassificazioni presentati da notificanti soggetti a obblighi a norma del regolamento CLP.
La figura 1 descrive l'approccio metodologico di base.
Gli allegati e le tabelle così ottenuti presentano le informazioni nelle colonne seguenti:
- principio attivo del farmaco (denominazione della sostanza pericolosa): se del caso, il nome del sale chimico/della forma idrata della sostanza è indicato tra parentesi;
- numero CE (numero della Comunità europea - pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE): se del caso, il numero CE corrisponde al modulo pertinente (tra parentesi);
- numero di registro CAS (numero di registrazione presso il Chemical Abstracts Service): se del caso, il numero di registro CAS corrisponde al modulo pertinente (tra parentesi);
- classe terapeutica (che figura nel sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC));
- classificazione Muta 1A/1B: indica la classificazione come mutageno secondo la definizione di cui al regolamento CLP;
- classificazione Canc 1A/1B: indica la classificazione come cancerogeno secondo la definizione di cui al regolamento CLP;
- classificazione Ripr 1A/1B: indica la classificazione come tossico per la riproduzione secondo la definizione di cui al regolamento CLP;
- classificazione UE (solo nell'allegato 1): indica la classificazione UE della sostanza del NIOSH;
- numero di notificanti rispetto al totale (solo nell'allegato 2c): indica il numero di notificanti che hanno presentato un'autoclassificazione della sostanza come CMR 1A/1B e lo confronta con il numero totale di notificanti. NB: questi dati forniscono un'indicazione sulla rappresentatività delle informazioni sugli attori dell'UE.
3.2.4. Principi e limiti dell’approccio metodologico
Questo approccio metodologico si basa sui principi di seguito esposti.
1. Coerentemente con la definizione di cui alla sezione 2, sono state incluse tutte le sostanze con una (auto)classificazione CMR di categoria 1A/B.
2. Se per una sostanza c’è una classificazione armonizzata relativa unicamente alle proprietà non CMR, si riconosce che le proprietà CMR potrebbero non essere state valutate durante il processo di classificazione ed etichettatura armonizzate. Possono tuttavia esistere informazioni che hanno indotto gli attori dell’UE a presentare anche un’autoclassificazione della sostanza come CMR di categoria 1A/1B e pertanto tali sostanze sono incluse nell’allegato 2b o 2c.
3. Se per una sostanza c’è una classificazione come CMR armonizzata, eventuali autoclassificazioni supplementari come CMR non sono duplicate in quanto prevale la classificazione armonizzata come CMR.
4. Nell’allegato 2a, per motivi di affidabilità, sono state escluse le sostanze con la nota N. Per le sostanze caratterizzate da una nota N nell’allegato VI del regolamento CLP, la classificazione della sostanza dipende dal contenuto e dal livello di alcune impurità classificate come CMR 1A/1B. Considerando che le sostanze utilizzate nella produzione di farmaci devono rispettare gli elevati standard di qualità indicati nella Farmacopea europea, che comportano livelli molto bassi di impurità, è opportuno prendere in considerazione la classificazione come non CMR indicata nella banca dati dell’ECHA e non la classificazione come CMR a causa di impurità.
5. Nell’allegato 2b sono state incluse solo le informazioni trasmesse dai dichiaranti capofila; il fine è aumentare l’affidabilità delle informazioni fornite.
6. Nell’allegato 2c sono state incluse solo le sostanze con un rapporto ≥ 50 % di notificanti (che presentano un’autoclassificazione per le proprietà CMR 1A/B) rispetto al numero totale di notificanti; il fine è aumentare l’affidabilità delle informazioni fornite. In tal modo, 201 sostanze sono state scartate dal gruppo originario di sostanze.
7. Per ottimizzare le voci, alcuni farmaci pericolosi che costituiscono altre forme di un composto progenitore e che hanno sia le stesse proprietà che la stessa classe terapeutica (ad esempio sali, forme idrate, forme coniugate) sono stati eliminati dagli allegati. Negli allegati è stato mantenuto solo il composto progenitore. Si tratta dei composti progenitori seguenti: beclometasone, betametasone, cloruro di cobalto (II), ciclofosfamide, estradiolo, etoposide, ganirelix, idrocortisone, leuprorelina, metotrexato, metilprednisolone, noretisterone, pemetrexed, perindopril, prednisolone, progesterone, retinolo, sorafenib, tamoxifene, testosterone, topotecano.
Si consiglia agli utilizzatori dell'elenco indicativo di verificare se altri tipi di forme (ad esempio sali, forme idrate, forme coniugate) figuranti negli allegati sono pertinenti.
8. Poiché i farmaci sono esclusi dai requisiti CLP, non sono sistematicamente valutati ai sensi del regolamento CLP. Pertanto, alcuni farmaci pertinenti potrebbero non figurare nell’elenco dei farmaci pericolosi a causa dell’assenza di incentivi a presentare autoclassificazioni ai sensi del regolamento CLP.
9. Nuovi farmaci pericolosi sono costantemente immessi sul mercato, ritirati dal mercato o la loro autorizzazione è revocata. L’elenco può pertanto rispecchiare solo le informazioni disponibili alla data della sua istituzione (giugno 2024).
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ALLEGATO 1
farmaci pericolosi con proprietà CMR 1A/B oggetto di classificazione armonizzata o di autoclassificazione identificati dal NIOSH (2020) e selezionati dall'ETUI (2022) in base alla loro presenza sul mercato dell'UE
ALLEGATO 2a
farmaci pericolosi con proprietà CMR 1A/1B oggetto di classificazione armonizzata
ALLEGATO 2b
farmaci pericolosi con proprietà CMR 1A/1B oggetto di autoclassificazione presentati nelle registrazioni REACH da dichiaranti capofila (fabbricanti o importatori dell'UE)
ALLEGATO 2c
farmaci pericolosi con proprietà CMR 1A/1B oggetto di autoclassificazione presentati da notificanti soggetti a obblighi a norma del regolamento CLP
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Direttiva 2004/37/CE
Direttiva UE 2022/431: esposizione professionale a sostanze reprotossiche e farmaci pericolosi
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