Rapporto Istisan Cianobatteri

Rapporto Istisan Cianobatteri
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ID 23266 | 10.01.2025 / In allegato
La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 20364 del 26 luglio 2019 interviene sull’articolo 2087 del codice civile.
L’articolo 2087 è un riferimento fondamentale per lo sviluppo della tutela della salute e sicurezza in quanto recita che “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Sulla definizione, molto ampia, la giurisprudenza è sempre intervenuta per dare una corretta interpretazione. La sentenza in oggetto analizza in più maniera puntuale e precisa.
Si ribadisce il consolidato orientamento che riconduce la responsabilità che grava sul datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 all’interno della responsabilità contrattuale, precisando che essa è fonte di obblighi positivi e non di mera astensione, con la conseguenza che il lavoratore, in caso di inadempimento, può rifiutarsi di eseguire la prestazione che risulti essere pericolosa.
Inoltre, come specifica anche la sentenza, la norma in questione opera anche se non sussistono delle regole di esperienza specifiche o delle regole tecniche preesistenti e già collaudate, ma si fonda su principi costituzionali e rende responsabile il datore di lavoro ogni qualvolta lo stesso non predisponga le misure e le cautele necessarie per tutelare il lavoratore dal punto di vista psicofisico e della salute in generale, considerando la realtà concreta dell’azienda e l’effettiva possibilità di conoscere e indagare fattori di rischio in un certo periodo storico.
Per la Corte di Cassazione, nonostante ciò, occorre comunque valutare bene dal ritenere l’articolo 2087 c.c. un’ipotesi di responsabilità oggettiva o una norma portatrice di un obbligo assoluto di rendere l’ambiente di lavoro del tutto privo di rischi.
Implicazioni tecniche
Le misure di sicurezza, relative a qualunque rischio, sono sempre da tenere sotto controllo ed eventualmente aggiornate nell'evoluzione della normativa, dell'esperienza e della tecnologia dei processi dell'impresa.
L'art. 2087 cod. civ., infatti, nell'affermare che "L'imprenditore e' tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro" stimola obbligatoriamente il datore di lavoro ad aggiornare misure di sicurezza già esistenti ad eventuali evoluzioni tecniche / normative che possono incidere sul miglioramento di tali misure.
Si segnale, relativamente a misure di sicurezza di macchine: Cassazione Penale, Sez. III, 11 luglio 2022, n. 26481: "Il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza. Pertanto, non è sufficiente che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico se il processo tecnologico cresce in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere la stessa sempre più sicura".
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