Accordo 17/134/CR08/C4-C5 del 02 Agosto 2017
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare / Conferenza delle Regioni
Articolo 1 (Finalità e oggetto)
Il presente Protocollo d'Intesa di...
ID 23177 | 23.12.2024
Regolamento (UE) 2024/3234 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 per quanto riguarda le disposizioni relative alla data di applicazione
GU L 2024/3234 del 23.12.2024
Entrata in vigore: 26.12.2024
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Articolo 1 Modifiche del regolamento (UE) 2023/1115
Il regolamento (UE) 2023/1115 è così modificato:
1) l'articolo 29, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
«2. Il 29 giugno 2023 è assegnato a tutti i paesi un livello standard di rischio. La Commissione classifica paesi, o parti di paesi, che presentano un basso o un alto rischio ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. L'elenco dei paesi, o parti di paesi, a basso o ad alto rischio è pubblicato per mezzo di atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 36, paragrafo 2, non oltre il 30 giugno 2025. Tale elenco è riesaminato e, se del caso, aggiornato ogniqualvolta sia necessario alla luce dei nuovi elementi di prova.»;
2) l'articolo 37 è sostituito dal seguente:
«Articolo 37 Abrogazione
1. Il regolamento (UE) n. 995/2010 è abrogato con effetto a decorrere dal 30 dicembre 2025.
2. Tuttavia, il regolamento (UE) n. 995/2010 continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2028 al legno e ai prodotti da esso derivati quali definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 che sono stati prodotti prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato dal 30 dicembre 2025.
3. In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, il legno e i prodotti da esso derivati quali definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 che sono stati prodotti prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato dal 31 dicembre 2028 devono essere conformi all'articolo 3 del presente regolamento.»;
3) all'articolo 38, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, gli articoli da 3 a 13, gli articoli da 16 a 24 e gli articoli 26, 31 e 32 si applicano a decorrere dal 30 dicembre 2025.
3. Fatta eccezione per i prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 995/2010, per gli operatori che al 31 dicembre 2020 erano costituiti come microimprese o piccole imprese rispettivamente a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2013/34/UE, gli articoli di cui al paragrafo 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 30 giugno 2026.».
Articolo 2 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
[...]
Collegati
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare / Conferenza delle Regioni
Articolo 1 (Finalità e oggetto)
Il presente Protocollo d'Intesa di...
ID 25133 | 16.12.2025
Decreto Ministeriale 2 aprile 2014
Abrogazione dei decreti del 31 gennaio 2013 recanti il sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitar...

Comunicazione alle imprese che nel 2021 intendono immettere in commercio nell’Unione europea idrofluorocarburi sfusi
(2020/C 40/09)
GU C 40/47 del 06.02.2020
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