Interpello ambientale 21.11.2024 - Impianti di termovalorizzazione di rifiuti speciali
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Interpello ambientale 21.11.2024 - Impianti di termovalorizzazione di rifiuti speciali
ID 23011 | 26.11.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le città metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da più soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformità all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale 21.11.2024
La Regione Emilia Romagna formula interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 in merito all’autorizzazione dell’operazione di recupero R1 per impianti di incenerimento per rifiuti speciali o per rifiuti speciali e urbani pericolosi da raccolta differenziata.
In particolare, poiché per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti urbani è specificatamente definito nella norma (rif. nota 4 alla definizione di R1 di cui all'Allegato C alla Parte quarta del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152) il criterio volto a verificare il livello di recupero energetico e conseguentemente ad attribuire, o meno, l’operazione R1, mentre non risultano invece definiti analoghi criteri per gli impianti di incenerimento per rifiuti speciali o per rifiuti speciali e urbani pericolosi da raccolta differenziata, la Regione Emilia Romagna chiede di chiarire se anche a questa tipologia di impianti sia attribuibile l’operazione R1 in analogia con quanto accade per i termovalorizzatori per rifiuti urbani e, in caso affermativo, secondo quali criteri/condizioni.
[...]
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Al fine di fornire i richiesti chiarimenti in merito alla possibilità di autorizzare gli impianti di termovalorizzazione per rifiuti speciali o per rifiuti speciali e urbani pericolosi derivanti da raccolta differenziata come operazione di recupero R1 - "Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia" ai sensi dell'Allegato C alla Parte quarta del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, in considerazione del quadro normativo sopraesposto e alla luce dell’istruttoria tecnica condotta e, in particolare, del parere di ISPRA richiesto con nota prot. n. 0131058 del 15707/2024 e fornito con nota prot. n. 0140756 del 29/7/2024 è emerso quanto segue.
Innanzitutto si evidenzia che, ai sensi della Direttiva 2008/98/CE:
- «impianto di incenerimento dei rifiuti» è definito come: ”qualsiasi unità e attrezzatura tecnica fissa o mobile destinata al trattamento termico dei rifiuti con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione attraverso l’incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti nonché altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione o il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite” (art. 3 comma 40).
- «impianto di coincenerimento dei rifiuti» è definito come “qualsiasi unità tecnica fissa o mobile la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di prodotti materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a un trattamento termico a fini di smaltimento attraverso l’incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti nonché altri procedimenti di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione o il processo al plasma sempre che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite […]” (art. 3 comma 41).
L’operazione di incenerimento dei rifiuti è un’operazione di smaltimento identificata nell’allegato I della citata direttiva, con la voce D10 - “Incenerimento a terra”, mentre l’operazione di coincenerimento è una operazione di recupero identificata nell’allegato II della stessa direttiva con la voce R1 - “Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia”.
Il considerando n. 20 della medesima direttiva recita che “La presente direttiva dovrebbe inoltre precisare quando l’incenerimento dei rifiuti solidi urbani è efficiente dal punto di vista energetico e può essere considerato un’operazione di recupero”.
[...] Segue in allegato
Fonte: MASE
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Interpello ambientale 21.11.2024 - Nota di trasmissione.pdf |
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