Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del
D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 - Chiarimenti relativamente all’attribuzione della operazione R1 di cui all'allegato C alla parte quarta del
D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 agli impianti di termovalorizzazione di rifiuti speciali.
La Regione Emilia Romagna formula interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 in merito all’autorizzazione dell’operazione di recupero R1 per impianti di incenerimento per rifiuti speciali o per rifiuti speciali e urbani pericolosi da raccolta differenziata.
In particolare, poiché per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti urbani è specificatamente definito nella norma (rif. nota 4 alla definizione di R1 di cui all'Allegato C alla Parte quarta del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152) il criterio volto a verificare il livello di recupero energetico e conseguentemente ad attribuire, o meno, l’operazione R1, mentre non risultano invece definiti analoghi criteri per gli impianti di incenerimento per rifiuti speciali o per rifiuti speciali e urbani pericolosi da raccolta differenziata, la Regione Emilia Romagna chiede di chiarire se anche a questa tipologia di impianti sia attribuibile l’operazione R1 in analogia con quanto accade per i termovalorizzatori per rifiuti urbani e, in caso affermativo, secondo quali criteri/condizioni.
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CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Al fine di fornire i richiesti chiarimenti in merito alla possibilità di autorizzare gli impianti di termovalorizzazione per rifiuti speciali o per rifiuti speciali e urbani pericolosi derivanti da raccolta differenziata come operazione di recupero R1 - "Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia" ai sensi dell'Allegato C alla Parte quarta del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, in considerazione del quadro normativo sopraesposto e alla luce dell’istruttoria tecnica condotta e, in particolare, del parere di ISPRA richiesto con nota prot. n. 0131058 del 15707/2024 e fornito con nota prot. n. 0140756 del 29/7/2024 è emerso quanto segue.
Innanzitutto si evidenzia che, ai sensi della Direttiva 2008/98/CE:
- «impianto di incenerimento dei rifiuti» è definito come: ”qualsiasi unità e attrezzatura tecnica fissa o mobile destinata al trattamento termico dei rifiuti con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione attraverso l’incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti nonché altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione o il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite” (art. 3 comma 40).
- «impianto di coincenerimento dei rifiuti» è definito come “qualsiasi unità tecnica fissa o mobile la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di prodotti materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a un trattamento termico a fini di smaltimento attraverso l’incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti nonché altri procedimenti di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione o il processo al plasma sempre che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite […]” (art. 3 comma 41).
L’operazione di incenerimento dei rifiuti è un’operazione di smaltimento identificata nell’allegato I della citata direttiva, con la voce D10 - “Incenerimento a terra”, mentre l’operazione di coincenerimento è una operazione di recupero identificata nell’allegato II della stessa direttiva con la voce R1 - “Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia”.
Il considerando n. 20 della medesima direttiva recita che “La presente direttiva dovrebbe inoltre precisare quando l’incenerimento dei rifiuti solidi urbani è efficiente dal punto di vista energetico e può essere considerato un’operazione di recupero”.
[...] Segue in allegato