Interpello ambientale 13.11.2024 / Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale
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Interpello ambientale 13.11.2024 / Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale
ID 22942 | 15.11.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale 13.11.2024
Con la nota in oggetto, acquisita al prot. MASE/160831 del 05.09.2024, codesta Amministrazione ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell’art. 3-septies del D. lgs. 152/2006 in merito alla “corretta interpretazione delle risposte del MASE protocollo 209407 del 20/12/2023 e protocollo 78117 del 29/04/2024”.
L’interpellante ha posto due quesiti, uno attinente all’applicabilità del D.M. 52/2015 alle categorie progettuali di cui all’allegato II-bis alla Parte II del D. lgs. 152/2006 (Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale), e l’altro inerente al computo della potenza termica complessiva di un impianto del tipo di quello previsto al punto 1, lett. a) del predetto allegato (impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW).
Più nel dettaglio, l’interpellante ha formulato una richiesta di chiarimenti circa la possibilità di applicare a tale impianto il “criterio del cumulo dei progetti che prevede il dimezzamento della soglia relativa alla specifica categoria progettuale per l’assoggettamento a verifica di V.I.A. nel caso di impianti della stessa categoria progettuale ricadenti entro un raggio di 1 Km, che risulterebbe quindi pari a 25 MW”; e, in secondo luogo, ha chiesto “più in generale, se i criteri del D.M. 52/2015, si applicano ai progetti rientranti nell’Allegato II-bis alla Parte II del D. lgs. 152/2006”.
Inoltre, l’istante ha domandato se l’impianto debba essere assoggettato a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, essendo previsto per lo stesso “l’utilizzo contemporaneo di solo quattro gruppi elettrogeni di emergenza, con una potenza termica massima impiegata pari a 22,79 MW, pari alla potenza massima necessaria per il funzionamento dell’impianto, e complessiva installata pari a 34,186 MW”.
Tanto precisato, con riferimento al primo quesito, si rappresenta che l’art. 6, co. 6 lett. c), del D. lgs. 152/2006 testualmente prevede che “La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per: […] i progetti elencati nell'allegato II-bis alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015”.
Pertanto, per espressa previsione del legislatore, che non necessita di attività latu sensu interpretativa, i criteri - compreso quello del cumulo - e le soglie di cui al D.M. 52/2015 si applicano ai progetti elencati nell'allegato II-bis (“Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale”).
Ciò posto, sempre con riguardo al primo quesito, occorre precisare che il riferimento dell’interpellante al riscontro fornito da questa Direzione con nota prot. 78117 del 29.04.2024 risulta inconferente, atteso che esso attiene al diverso tema dell’applicazione estensiva dei criteri e delle soglie di cui al D.M. 52/2015.
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Fonte: MASE
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Risposta prot. 207198 del 13.11.2024.pdf |
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Interpello prot. 160831 del 5.09.2024.pdf |
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