Oggetto: “interpello ambientale, ai sensi dell’art. 3 septies del
D.lgs. 152/2006, in ordine alla corretta interpretazione delle
risposte del MASE protocollo 209407 del 20/12/2023 e protocollo 78117 del 29/04/2024.”. Rif. nota prot. 160831 del 05.09.2024
Con la nota in oggetto, acquisita al prot. MASE/160831 del 05.09.2024, codesta Amministrazione ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell’art. 3-septies del D. lgs. 152/2006 in merito alla “corretta interpretazione delle risposte del MASE protocollo 209407 del 20/12/2023 e protocollo 78117 del 29/04/2024”.
L’interpellante ha posto due quesiti, uno attinente all’applicabilità del D.M. 52/2015 alle categorie progettuali di cui all’allegato II-bis alla Parte II del D. lgs. 152/2006 (Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale), e l’altro inerente al computo della potenza termica complessiva di un impianto del tipo di quello previsto al punto 1, lett. a) del predetto allegato (impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW).
Più nel dettaglio, l’interpellante ha formulato una richiesta di chiarimenti circa la possibilità di applicare a tale impianto il “criterio del cumulo dei progetti che prevede il dimezzamento della soglia relativa alla specifica categoria progettuale per l’assoggettamento a verifica di V.I.A. nel caso di impianti della stessa categoria progettuale ricadenti entro un raggio di 1 Km, che risulterebbe quindi pari a 25 MW”; e, in secondo luogo, ha chiesto “più in generale, se i criteri del D.M. 52/2015, si applicano ai progetti rientranti nell’Allegato II-bis alla Parte II del D. lgs. 152/2006”.
Inoltre, l’istante ha domandato se l’impianto debba essere assoggettato a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, essendo previsto per lo stesso “l’utilizzo contemporaneo di solo quattro gruppi elettrogeni di emergenza, con una potenza termica massima impiegata pari a 22,79 MW, pari alla potenza massima necessaria per il funzionamento dell’impianto, e complessiva installata pari a 34,186 MW”.
Tanto precisato, con riferimento al primo quesito, si rappresenta che l’art. 6, co. 6 lett. c), del D. lgs. 152/2006 testualmente prevede che “La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per: […] i progetti elencati nell'allegato II-bis alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015”.
Pertanto, per espressa previsione del legislatore, che non necessita di attività latu sensu interpretativa, i criteri - compreso quello del cumulo - e le soglie di cui al D.M. 52/2015 si applicano ai progetti elencati nell'allegato II-bis (“Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale”).
Ciò posto, sempre con riguardo al primo quesito, occorre precisare che il riferimento dell’interpellante al riscontro fornito da questa Direzione con nota prot. 78117 del 29.04.2024 risulta inconferente, atteso che esso attiene al diverso tema dell’applicazione estensiva dei criteri e delle soglie di cui al D.M. 52/2015.
[...]