Direttiva (UE) 2024/2831
ID 22906 | | Visite: 603 | Legislazione Sicurezza UE | Permalink: https://www.certifico.com/id/22906 |
Direttiva (UE) 2024/2831 / Lavoro mediante piattaforme digitali
ID 22906 | 11.11.2024
Direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali
GU L 2024/2831 dell'11.11.2024
Entrata in vigore: 01.12.2024
Recepimento: 02.12.2026
__________
Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Scopo della presente direttiva è migliorare le condizioni di lavoro e la protezione dei dati personali nel lavoro mediante piattaforme digitali nei modi seguenti:
a) introducendo misure volte a facilitare la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali;
b) promuovendo la trasparenza, l’equità, la supervisione umana, la sicurezza e la responsabilità nella gestione algoritmica del lavoro mediante piattaforme digitali; e
c) migliorando la trasparenza del lavoro mediante piattaforme digitali, anche in situazioni transfrontaliere.
2. La presente direttiva stabilisce diritti minimi che si applicano a tutte le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali nell’Unione che hanno, o che sulla base di una valutazione dei fatti si ritiene abbiano, un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia.
La presente direttiva stabilisce inoltre norme volte a migliorare la protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei loro dati personali prevedendo misure in materia di gestione algoritmica applicabili alle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali nell’Unione, comprese quelle che non hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro.
3. La presente direttiva si applica alle piattaforme di lavoro digitali che organizzano il lavoro mediante piattaforme digitali svolto nell’Unione, a prescindere dal luogo di stabilimento o dal diritto altrimenti applicabile.
[...]
Articolo 3 Intermediari
Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che, qualora una piattaforma di lavoro digitale si avvalga di intermediari, le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e che hanno un rapporto contrattuale con un intermediario godano dello stesso livello di protezione garantito a norma della presente direttiva alle persone che hanno un rapporto contrattuale diretto con una piattaforma di lavoro digitale. A tal fine, gli Stati membri adottano misure, conformemente al diritto e alle prassi nazionali, per istituire meccanismi adeguati che comprendano, se del caso, sistemi di responsabilità solidale.
Articolo 4 Determinazione della corretta situazione occupazionale
1. Gli Stati membri si dotano di procedure adeguate ed efficaci per verificare e garantire la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, al fine di accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro quale definito dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia, anche attraverso l’applicazione della presunzione legale di rapporto di lavoro a norma dell’articolo 5.
2. L’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro si basa principalmente sui fatti relativi all’effettiva esecuzione del lavoro, compreso l’uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati nell’organizzazione del lavoro mediante piattaforme digitali, indipendentemente dal modo in cui il rapporto è qualificato in un eventuale accordo contrattuale tra i soggetti interessati.
3. Qualora l’esistenza di un rapporto di lavoro sia accertata, la parte o le parti responsabili degli obblighi del datore di lavoro sono chiaramente identificate conformemente agli ordinamenti giuridici nazionali.
Articolo 5 Presunzione legale
1. Si presume che il rapporto contrattuale tra una piattaforma di lavoro digitale e una persona che svolge un lavoro mediante tale piattaforma costituisca un rapporto di lavoro qualora si riscontrino fatti che indicano direzione e controllo, conformemente al diritto nazionale, ai contratti collettivi o alle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia. Se la piattaforma di lavoro digitale intende confutare la presunzione legale, spetta a tale piattaforma dimostrare che il rapporto contrattuale in questione non è un rapporto di lavoro quale definito dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia.
2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono una presunzione legale confutabile efficace di rapporto di lavoro che costituisce un’agevolazione procedurale a vantaggio delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali. Inoltre gli Stati membri provvedono affinché la presunzione legale non abbia l’effetto di aggravare gli obblighi a carico delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali o dei loro rappresentanti nei procedimenti per determinare la loro corretta situazione occupazionale.
3. La presunzione legale prevista dal presente articolo si applica a tutti i pertinenti procedimenti amministrativi o giudiziari in cui è dibattuta la determinazione della corretta situazione occupazionale della persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali.
La presunzione legale non si applica ai procedimenti che riguardano questioni tributarie, penali o di sicurezza sociale. Tuttavia, gli Stati membri possono applicare la presunzione legale in tali procedimenti in base al diritto nazionale.
4. Le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e, conformemente al diritto e alle prassi nazionali, i loro rappresentanti hanno il diritto di avviare i procedimenti di cui al paragrafo 3, primo comma, per determinare la corretta situazione occupazionale della persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali.
5. Qualora ritenga che una persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali possa essere erroneamente classificata, l’autorità nazionale competente avvia azioni o procedimenti appropriati, conformemente al diritto e alle prassi nazionali al fine di determinarne la corretta situazione occupazionale.
6. Per quanto riguarda i rapporti contrattuali instaurati prima del 2 dicembre 2026 e ancora in corso a tale data, la presunzione legale prevista al presente articolo si applica solo al periodo che decorre da tale data.
Articolo 6 Quadro di misure di sostegno
Gli Stati membri stabiliscono un quadro di misure di sostegno al fine di garantire l’efficace attuazione e il rispetto della presunzione legale. In particolare:
a) elaborano orientamenti adeguati, anche sotto forma di raccomandazioni concrete e pratiche, affinché le piattaforme di lavoro digitali, le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e le parti sociali comprendano e attuino la presunzione legale, anche per quanto riguarda le procedure per confutarla;
b) elaborano orientamenti e stabiliscono procedure adeguate per le autorità nazionali competenti, in conformità del diritto e delle prassi nazionali, anche sulla collaborazione tra le autorità nazionali competenti, affinché le stesse individuino, affrontino e perseguano attivamente le piattaforme di lavoro digitali che non rispettano le norme applicabili alla determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali;
c) prevedono controlli e ispezioni efficaci effettuati dalle autorità nazionali competenti, in conformità del diritto e delle prassi nazionali, e in particolare istituiscono, se del caso, controlli e ispezioni su specifiche piattaforme di lavoro digitali qualora l’esistenza di un rapporto di lavoro tra tale piattaforma e una persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali sia stata accertata da un’autorità nazionale competente, garantendo nel contempo che tali controlli e ispezioni siano proporzionati e non discriminatori;
d) prevedono una formazione adeguata per le autorità nazionali competenti e garantiscono la disponibilità di competenze tecniche nel settore della gestione algoritmica, per consentire loro di svolgere i compiti di cui alla lettera b).
Articolo 7 Limitazioni del trattamento dei dati personali mediante sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati
1. Le piattaforme di lavoro digitali, mediante sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati:
a) non trattano dati personali relativi allo stato emotivo o psicologico della persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali;
b) non trattano dati personali relativi a conversazioni private, compresi gli scambi con altre persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e i rappresentanti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali;
c) non raccolgono dati personali di una persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali quando questa non sta svolgendo un lavoro mediante le stesse o non si sta proponendo di svolgerlo;
d) non trattano dati personali per prevedere l’esercizio di diritti fondamentali, compresi la libertà di associazione, il diritto di negoziazione e di azioni collettive o il diritto all’informazione e alla consultazione stabiliti nella Carta;
e) non trattano dati personali per desumere l’origine razziale o etnica, lo status di migrante, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, la disabilità, lo stato di salute, comprese le malattie croniche o la sieropositività, lo stato emotivo o psicologico, l’adesione a un sindacato, la vita sessuale o l’orientamento sessuale di una persona;
f) non trattano i dati biometrici, quali definiti all’articolo 4, punto 14), del regolamento (UE) 2016/679, di una persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali per stabilirne l’identità confrontandoli con i dati biometrici di persone fisiche conservati in una banca dati.
2. Il presente articolo si applica a tutte le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali dall’inizio della procedura di assunzione o di selezione.
3. Oltre ai sistemi di monitoraggio automatizzati e ai sistemi decisionali automatizzati, il presente articolo si applica anche alle piattaforme di lavoro digitali qualora queste utilizzino sistemi automatizzati che prendono o sostengono decisioni che incidono in qualche modo sulle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali.
Articolo 8 Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati
1. Il trattamento dei dati personali da parte di una piattaforma di lavoro digitale mediante sistemi di monitoraggio automatizzati o sistemi decisionali automatizzati è un tipo di trattamento che può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679. Nell’effettuare, a norma di tale disposizione, la valutazione dell’impatto del trattamento dei dati personali da parte dei sistemi di monitoraggio automatizzati o dei sistemi decisionali automatizzati sulla protezione dei dati personali delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, ivi incluso sulle limitazioni del trattamento a norma dell’articolo 7 della presente direttiva, le piattaforme di lavoro digitale, agendo in qualità di titolari del trattamento ai sensi dell’articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679, chiedono il parere delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e dei loro rappresentanti.
2. Le piattaforme di lavoro digitali forniscono la valutazione di cui al paragrafo 1 ai rappresentanti dei lavoratori.
Articolo 9 Trasparenza dei sistemi di monitoraggio automatizzati e dei sistemi decisionali automatizzati
1. Gli Stati membri impongono alle piattaforme di lavoro digitali di informare le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, i rappresentanti dei lavoratori delle piattaforme digitali e, su richiesta, le autorità nazionali competenti in merito all’uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati.
Tali informazioni riguardano:
a) per quanto concerne i sistemi di monitoraggio automatizzati:
i) il fatto che tali sistemi siano in uso o siano in fase di introduzione;
ii) le categorie di dati e azioni monitorate, supervisionate o valutate da tali sistemi, compresa la valutazione da parte del destinatario del servizio;
iii) l’obiettivo del monitoraggio e le modalità con cui il sistema deve svolgerlo;
iv) i destinatari o le categorie di destinatari dei dati personali trattati da tali sistemi e l’eventuale trasmissione o trasferimento di tali dati personali, anche all’interno di un gruppo di imprese;
b) per quanto concerne i sistemi decisionali automatizzati:
i) il fatto che tali sistemi siano in uso o siano in fase di introduzione;
ii) le categorie di decisioni che sono prese o sostenute da tali sistemi;
iii) le categorie di dati e i principali parametri di cui tali sistemi tengono conto e l’importanza relativa di tali principali parametri nel processo decisionale automatizzato, compreso il modo in cui i dati personali o il comportamento della persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali incidono sulle decisioni;
iv) i motivi alla base delle decisioni di limitare, sospendere o chiudere l’account della persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali o di non retribuire il lavoro svolto dalla stessa, nonché delle decisioni in merito alla sua situazione contrattuale o di qualsiasi decisione con effetto equivalente o pregiudizievole;
c) tutte le categorie di decisioni prese o sostenute da sistemi automatizzati che incidano in qualsiasi modo sulle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali.
2. Le piattaforme di lavoro digitali forniscono le informazioni di cui al paragrafo 1 mediante un documento scritto, che può essere in forma elettronica. Le informazioni sono presentate in forma trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro.
3. Le piattaforme di lavoro digitali forniscono alle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali in modo conciso le informazioni di cui al paragrafo 1 sui sistemi e sulle relative caratteristiche che incidono direttamente su di loro, comprese, laddove applicabili, le loro condizioni di lavoro:
a) al più tardi il primo giorno di lavoro;
b) prima dell’introduzione di modifiche che incidono sulle condizioni di lavoro, sull’organizzazione del lavoro o sul monitoraggio dell’esecuzione del lavoro; e
c) in qualsiasi momento su loro richiesta.
Inoltre, su richiesta delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, le piattaforme di lavoro digitali forniscono loro in modo completo e dettagliato le informazioni di cui al paragrafo 1 su tutti i sistemi pertinenti e sulle relative caratteristiche.
4. Le piattaforme di lavoro digitali forniscono ai rappresentanti dei lavoratori in modo completo e dettagliato le informazioni di cui al paragrafo 1 su tutti i sistemi pertinenti e sulle relative caratteristiche. Essi forniscono tali informazioni:
a) prima dell’uso di detti sistemi;
b) prima dell’introduzione di modifiche che incidono sulle condizioni di lavoro, sull’organizzazione del lavoro o sul monitoraggio dell’esecuzione del lavoro; e
c) in qualsiasi momento su richiesta dei rappresentanti dei lavoratori.
Le piattaforme di lavoro digitali forniscono alle autorità nazionali competenti in modo completo e dettagliato le informazioni di cui al paragrafo 1 in qualsiasi momento su loro richiesta.
5. Le piattaforme di lavoro digitali forniscono le informazioni di cui al paragrafo 1 alle persone che partecipano a una procedura di assunzione o di selezione. Le informazioni sono fornite conformemente al paragrafo 2, prima dell’avvio di detta procedura, in modo conciso e riguardano solo i sistemi di monitoraggio automatizzati o i sistemi decisionali automatizzati utilizzati in detta procedura.
6. Le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali hanno diritto alla portabilità dei dati personali generati attraverso l’esecuzione del lavoro nel contesto dei sistemi di monitoraggio automatizzati o dei sistemi decisionali automatizzati di una piattaforma di lavoro digitale, comprese valutazioni e recensioni, senza pregiudicare i diritti del destinatario del servizio ai sensi del regolamento (UE) 2016/679.
La piattaforma di lavoro digitale fornisce gratuitamente alle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali gli strumenti atti ad agevolare l’effettivo esercizio del loro diritto alla portabilità di cui all’articolo 20 del regolamento (UE) 2016/679 e al primo comma del presente paragrafo. Su richiesta della persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali, la piattaforma di lavoro digitale trasmette tali dati personali direttamente a terzi.
Articolo 10 Supervisione umana dei sistemi di monitoraggio automatizzati e dei sistemi decisionali automatizzati
1. Gli Stati membri provvedono affinché le piattaforme di lavoro digitali sorveglino e, con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, effettuino regolarmente, e in ogni caso ogni due anni, una valutazione dell’impatto delle decisioni individuali prese o sostenute dai sistemi di monitoraggio automatizzati e dai sistemi decisionali automatizzati sulle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, incluso, laddove applicabile, sulle loro condizioni di lavoro e sulla parità di trattamento sul lavoro.
2. Gli Stati membri impongono alle piattaforme di lavoro digitali di garantire risorse umane sufficienti per supervisionare e valutare in modo efficace l’impatto delle decisioni individuali prese o sostenute dai sistemi di monitoraggio automatizzati o dai sistemi decisionali automatizzati. Le persone incaricate dalla piattaforma di lavoro digitale di svolgere la funzione di supervisione e valutazione dispongono della competenza, della formazione e dell’autorità necessarie per esercitare tale funzione, comprese quelle necessarie per non accogliere le decisioni automatizzate. Tali persone godono di protezione contro il licenziamento o equivalenti, contro l’adozione di misure disciplinari e altri trattamenti sfavorevoli per aver esercitato le loro funzioni.
3. Qualora dalla supervisione o dalla valutazione di cui al paragrafo 1 emerga un elevato rischio di discriminazione sul lavoro nell’uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati o si rilevi che decisioni individuali prese o sostenute da sistemi di monitoraggio automatizzati e da sistemi decisionali automatizzati hanno violato i diritti di una persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali, la piattaforma di lavoro digitale adotta le misure necessarie, compresa, se del caso, una modifica del sistema di monitoraggio automatizzato o del sistema decisionale automatizzato o la cessazione del suo utilizzo, al fine di evitare tali decisioni in futuro.
4. Le informazioni sulla valutazione a norma del paragrafo 1 sono trasmesse ai rappresentanti dei lavoratori delle piattaforme digitali. Le piattaforme di lavoro digitali mettono altresì tali informazioni a disposizione delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e delle autorità nazionali competenti su loro richiesta.
5. Qualsiasi decisione di limitare, sospendere o risolvere il rapporto contrattuale o chiudere l’account di una persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali o qualsiasi altra decisione di pregiudizio equivalente è presa da un essere umano.
Articolo 11 Riesame umano
1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali abbiano il diritto di ottenere, senza indebito ritardo, una spiegazione, in forma orale o scritta, dalla piattaforma di lavoro digitale per qualsiasi decisione presa o sostenuta da un sistema decisionale automatizzato. La spiegazione è fornita in modo trasparente e intelligibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Gli Stati membri provvedono affinché le piattaforme di lavoro digitali diano alle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali la possibilità di rivolgersi a una persona di contatto designata dalla piattaforma di lavoro digitale per discutere e chiarire i fatti, le circostanze e i motivi di tale decisione. Le piattaforme di lavoro digitali garantiscono che tali persone di contatto dispongano della competenza, della formazione e dell’autorità necessarie per esercitare tale funzione.
Le piattaforme di lavoro digitali forniscono alla persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali, senza indebito ritardo e al più tardi il giorno in cui la decisione acquista efficacia, una motivazione scritta per qualsiasi decisione presa o sostenuta da un sistema decisionale automatizzato di limitare, sospendere o chiudere l’account della persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali, qualsiasi decisione di non retribuire il lavoro prestato dalla persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali, qualsiasi decisione in merito alla situazione contrattuale della persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali, qualsiasi decisione con effetti analoghi o qualsiasi altra decisione che incida sugli aspetti essenziali del rapporto di lavoro o di un altro rapporto contrattuale.
2. Le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e, conformemente al diritto o alle prassi nazionali, i rappresentanti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali che agiscono per loro conto hanno il diritto di chiedere alla piattaforma di lavoro digitale di riesaminare le decisioni di cui al paragrafo 1. La piattaforma di lavoro digitale risponde a tale richiesta fornendo alla persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali una risposta sufficientemente precisa e adeguatamente motivata mediante un documento scritto, che può essere in forma elettronica, senza indebito ritardo e in ogni caso entro due settimane dal ricevimento della richiesta.
3. Qualora la decisione di cui al paragrafo 1 violi i diritti di una persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali, la piattaforma di lavoro digitale rettifica tale decisione senza ritardo e in ogni caso entro due settimane dall’adozione della decisione. Qualora tale rettifica non sia possibile, la piattaforma di lavoro digitale offre un adeguato risarcimento del danno subito. In ogni caso, la piattaforma di lavoro digitale adotta le misure necessarie, compresa, se del caso, la modifica del sistema decisionale automatizzato o la cessazione del suo utilizzo, al fine di evitare tali decisioni in futuro.
4. Il presente articolo non pregiudica le procedure disciplinari e di licenziamento previste dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi nazionali.
5. Il presente articolo non si applica alle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e che sono anche «utenti commerciali» quali definiti all’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2019/1150.
Articolo 12 Sicurezza e salute
1. Fatte salve la direttiva 89/391/CEE e le direttive correlate nel settore della sicurezza e della salute durante il lavoro, per quanto riguarda i lavoratori delle piattaforme digitali, le piattaforme di lavoro digitali:
a) valutano i rischi dei sistemi di monitoraggio automatizzati o dei sistemi decisionali automatizzati per la loro sicurezza e la loro salute, in particolare per quanto riguarda i possibili rischi di infortuni sul lavoro e i possibili rischi psicosociali ed ergonomici;
b) valutano se le garanzie di tali sistemi sono adeguate ai rischi individuati in considerazione delle caratteristiche specifiche dell’ambiente di lavoro;
c) introducono adeguate misure di prevenzione e protezione.
2. In relazione agli obblighi stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo, le piattaforme di lavoro digitali garantiscono l’informazione e la consultazione effettive e la partecipazione dei lavoratori delle piattaforme digitali e/o dei loro rappresentanti conformemente agli articoli 10 e 11 della direttiva 89/391/CEE.
3. Le piattaforme di lavoro digitali non utilizzano i sistemi di monitoraggio automatizzati o i sistemi decisionali automatizzati in alcun modo che metta indebitamente sotto pressione i lavoratori delle piattaforme digitali o ne metta altrimenti a rischio la sicurezza e la salute fisica e mentale.
4. Oltre ai sistemi decisionali automatizzati, il presente articolo si applica anche qualora le piattaforme di lavoro digitali utilizzino sistemi automatizzati che prendono o sostengono decisioni che incidono in qualche modo sui lavoratori delle piattaforme digitali.
5. Al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori delle piattaforme digitali, anche per quanto riguarda violenza e molestie, gli Stati membri provvedono affinché le piattaforme di lavoro digitali adottino misure preventive, compresi canali di segnalazione efficaci.
Articolo 13 Informazione e consultazione
1. La presente direttiva non pregiudica la direttiva 89/391/CEE per quanto riguarda l’informazione e la consultazione, né le direttive 2002/14/CE e 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Gli Stati membri provvedono affinché l’informazione e la consultazione, quali definite all’articolo 2, lettere f) e g), della direttiva 2002/14/CE, dei rappresentanti dei lavoratori da parte delle piattaforme di lavoro digitali riguardino anche le decisioni che possono comportare l’introduzione di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati o modifiche sostanziali al loro utilizzo.
Ai fini del presente paragrafo, l’informazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori sono effettuate secondo le stesse modalità relative all’esercizio dei diritti di informazione e consultazione previste dalla direttiva 2002/14/CE.
3. I rappresentanti dei lavoratori delle piattaforme digitali possono essere assistiti da un esperto di loro scelta nella misura in cui ciò sia loro necessario per esaminare la questione oggetto di informazione e consultazione e formulare un parere. Se una piattaforma di lavoro digitale conta più di 250 lavoratori nello Stato membro interessato, le spese per l’esperto sono a carico della piattaforma di lavoro digitale, a condizione che siano proporzionate. Gli Stati membri possono stabilire la frequenza delle richieste di un esperto, garantendo nel contempo l’efficacia dell’assistenza.
Articolo 14 Fornitura di informazioni ai lavoratori
Qualora non vi siano rappresentanti dei lavoratori delle piattaforme digitali, gli Stati membri provvedono affinché le piattaforme di lavoro digitali informino direttamente i lavoratori delle piattaforme digitali interessati in merito alle decisioni che possono comportare l’introduzione di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati o modifiche sostanziali al loro utilizzo. Le informazioni sono fornite mediante un documento scritto, che può essere in forma elettronica, e sono fornite in forma trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro.
Articolo 15 Disposizioni specifiche per i rappresentanti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali diversi dai rappresentanti dei lavoratori delle piattaforme digitali
I rappresentanti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali diversi dai rappresentanti dei lavoratori possono esercitare i diritti conferiti ai rappresentanti dei lavoratori a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’articolo 9, paragrafi 1 e 4, dell’articolo 10, paragrafo 4, e dell’articolo 11, paragrafo 2, solo nella misura in cui agiscono per conto di persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali ma non sono lavoratori delle piattaforme digitali per quanto riguarda la protezione dei loro dati personali.
Articolo 16 Dichiarazione del lavoro mediante piattaforme digitali
Gli Stati membri impongono alle piattaforme di lavoro digitali di dichiarare il lavoro svolto dai lavoratori delle piattaforme digitali alle autorità competenti dello Stato membro in cui il lavoro è svolto, conformemente alle norme e alle procedure stabilite dal diritto degli Stati membri interessati.
Il presente articolo non pregiudica gli obblighi specifici previsti dal diritto dell’Unione a norma dei quali il lavoro deve essere dichiarato agli organi competenti dello Stato membro nelle situazioni transfrontaliere.
Articolo 17 Accesso alle informazioni pertinenti al lavoro mediante piattaforme digitali
1. Gli Stati membri provvedono affinché le piattaforme di lavoro digitali mettano a disposizione delle autorità competenti e dei rappresentanti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali le informazioni seguenti:
a) il numero di persone che svolgono un lavoro mediante la piattaforma di lavoro digitale interessata disaggregato per livello di attività e la loro situazione contrattuale o occupazionale;
b) i termini e le condizioni generali stabiliti dalla piattaforma di lavoro digitale e applicabili a tali rapporti contrattuali;
c) la durata media dell’attività, il numero medio settimanale di ore di lavoro svolte da ciascuna persona e il reddito medio derivante dall’attività delle persone che svolgono regolarmente un lavoro mediante la piattaforma di lavoro digitale interessata;
d) gli intermediari con cui la piattaforma di lavoro digitale ha un rapporto contrattuale.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le piattaforme di lavoro digitali forniscano alle autorità competenti informazioni sul lavoro prestato dalle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e sulla loro situazione occupazionale.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite per ciascuno Stato membro in cui le persone svolgono un lavoro mediante la piattaforma di lavoro digitale interessata. Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera c), le informazioni sono fornite solo su richiesta.
4. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono aggiornate almeno ogni sei mesi e, per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera b), ogni volta che i termini e le condizioni sono modificati nella sostanza.
Nonostante il primo comma, per quanto riguarda le piattaforme di lavoro digitali che sono PMI, comprese le microimprese, gli Stati membri possono stabilire che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano aggiornate almeno una volta all’anno.
5. Le autorità competenti e i rappresentanti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali hanno il diritto di chiedere alle piattaforme di lavoro digitali ulteriori chiarimenti e dettagli riguardanti le informazioni fornite, compresi dettagli relativi al contratto di lavoro. Le piattaforme di lavoro digitali rispondono a tale richiesta fornendo una risposta motivata senza indebito ritardo.
Articolo 18 Diritto di ricorso
Fatti salvi gli articoli 79 e 82 del regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri provvedono affinché le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, comprese quelle il cui rapporto di lavoro o altro rapporto contrattuale è cessato, abbiano accesso a una risoluzione delle controversie tempestiva, efficace e imparziale e beneficino di un diritto di ricorso, compreso il risarcimento adeguato del danno subito, in caso di violazioni dei loro diritti derivanti dalla presente direttiva.
Articolo 19 Procedure per conto o a sostegno di persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali
Fatto salvo l’articolo 80 del regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri provvedono affinché i rappresentanti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e i soggetti giuridici che, conformemente al diritto e alle prassi nazionali, hanno un legittimo interesse a difendere i diritti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali possano avviare procedimenti giudiziari o amministrativi per far valere i diritti o gli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché tali rappresentanti e soggetti giuridici possano agire per conto o a sostegno di una o più persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali in caso di violazione dei diritti o degli obblighi derivanti dalla presente direttiva, conformemente al diritto e alle prassi nazionali.
Articolo 20 Canali di comunicazione per le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le piattaforme di lavoro digitali forniscano la possibilità, per le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, di contattarsi e comunicare tra loro in maniera privata e sicura, nonché di contattare i rappresentanti dei lavoratori o essere da loro contattate, attraverso l’infrastruttura digitale delle piattaforme di lavoro digitali o tramite mezzi altrettanto efficaci, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679. Gli Stati membri impongono alle piattaforme di lavoro digitali di astenersi dall’accedere a tali contatti e comunicazioni e dal monitorarli.
Articolo 21 Accesso alle prove
1. Gli Stati membri provvedono affinché, nei procedimenti riguardanti le disposizioni della presente direttiva, gli organi giurisdizionali nazionali o le autorità competenti possano ordinare alla piattaforma di lavoro digitale di esibire qualsiasi prova pertinente che rientri nel suo controllo.
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli organi giurisdizionali nazionali dispongano del potere di ordinare l’esibizione delle prove che contengono informazioni riservate ove le ritengano pertinenti ai fini del procedimento. Essi provvedono affinché gli organi giurisdizionali nazionali, allorquando ordinano l’esibizione di tali informazioni, dispongano di misure efficaci per proteggerle.
Articolo 22 Protezione da trattamento o conseguenze sfavorevoli
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per proteggere le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, comprese quelle che sono rappresentanti di tali persone, da qualsiasi trattamento sfavorevole da parte della piattaforma di lavoro digitale e da qualsiasi conseguenza sfavorevole derivante da un reclamo presentato alla piattaforma di lavoro digitale o da un procedimento promosso al fine di garantire il rispetto dei diritti previsti dalla presente direttiva.
Articolo 23 Protezione dal licenziamento
1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per vietare il licenziamento o la risoluzione del contratto delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, o l’adozione di misure equivalenti, e ogni misura destinata a preparare il licenziamento, la risoluzione del contratto o l’adozione di misure equivalenti, per il fatto che tali persone abbiano esercitato i diritti previsti dalla presente direttiva.
2. Le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali che ritengono di essere state licenziate, che il loro contratto sia stato risolto o di essere state sottoposte ad azioni con effetto equivalente per il fatto di aver esercitato i diritti previsti dalla presente direttiva possono chiedere alla piattaforma di lavoro digitale di fornire i motivi debitamente giustificati del licenziamento, della risoluzione del contratto o di qualsiasi azione equivalente. La piattaforma di lavoro digitale fornisce tali motivi per iscritto senza indebito ritardo.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, quando le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali di cui al paragrafo 2 presentano, dinanzi a un organo giurisdizionale o a un’altra autorità o un altro organo competente, fatti in base ai quali si può presumere che vi siano stati licenziamento, risoluzione del contratto o azione equivalente, incomba alla piattaforma di lavoro digitale dimostrare che il licenziamento, la risoluzione del contratto o la misura equivalente erano basati su motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 1.
4. Agli Stati membri non è fatto obbligo di applicare il paragrafo 3 ai procedimenti nei quali l’istruzione dei fatti spetta all’organo giurisdizionale o a un’altra autorità o un altro organo competente.
5. Salvo diversa disposizione degli Stati membri, il paragrafo 3 non si applica ai procedimenti penali.
Articolo 24 Controllo e sanzioni
1. L’autorità o le autorità di controllo incaricate di controllare l’applicazione del regolamento (UE) 2016/679 sono altresì responsabili del controllo e del rispetto dell’applicazione degli articoli da 7 a 11 della presente direttiva per quanto concerne le questioni relative alla protezione dei dati, conformemente alle pertinenti disposizioni dei capi VI, VII e VIII del regolamento (UE) 2016/679.
Il limite massimo per le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 83, paragrafo 5, di tale regolamento si applica in caso di violazione degli articoli da 7 a 11 della presente direttiva.
2. Le autorità di cui al paragrafo 1 e le altre autorità nazionali competenti cooperano, se del caso, nell’applicazione della presente direttiva nell’ambito delle rispettive competenze, in particolare qualora sorgano questioni relative all’impatto dei sistemi di monitoraggio automatizzati o dei sistemi decisionali automatizzati sulle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali. A tal fine, tali autorità scambiano tra loro informazioni pertinenti, comprese quelle ottenute nel quadro di ispezioni o indagini, su richiesta o di propria iniziativa.
3. Le autorità nazionali competenti cooperano attraverso lo scambio di pertinenti informazioni e migliori pratiche sull’attuazione della presunzione legale, con il sostegno della Commissione.
4. Se le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali prestano tale lavoro in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita la piattaforma di lavoro digitale, le autorità competenti di tali Stati membri si scambiano informazioni ai fini dell’applicazione della presente direttiva.
5. Fatta salva l’applicazione del regolamento (UE) 2016/679 di cui al paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione di disposizioni della presente direttiva o delle pertinenti disposizioni già in vigore riguardanti i diritti che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, dissuasive e proporzionate alla natura, alla gravità e alla durata della violazione commessa dall’impresa e al numero di lavoratori interessati.
6. In caso di violazioni relative al rifiuto delle piattaforme di lavoro digitali di conformarsi a una decisione giuridica che determina la corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, gli Stati membri prevedono sanzioni, che possono includere sanzioni pecuniarie.
Articolo 25 Promozione della contrattazione collettiva nel lavoro mediante piattaforme digitali
Gli Stati membri, fatta salva l’autonomia delle parti sociali e tenendo conto della diversità delle prassi nazionali, adottano misure adeguate per promuovere il ruolo delle parti sociali e incoraggiare l’esercizio del diritto alla contrattazione collettiva nel lavoro mediante piattaforme digitali, comprese misure relative alla determinazione della corretta situazione occupazionale dei lavoratori delle piattaforme digitali e ad agevolare l’esercizio dei loro diritti relativi alla gestione algoritmica di cui al capo III.
Articolo 26 Non regresso e disposizioni più favorevoli
1. La presente direttiva non costituisce un motivo valido per ridurre il livello generale di protezione già riconosciuto ai lavoratori delle piattaforme digitali negli Stati membri, anche in relazione alle procedure stabilite per la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, nonché alle prerogative esistenti dei loro rappresentanti.
2. La presente direttiva lascia impregiudicata la prerogativa degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori delle piattaforme digitali o di promuovere o consentire l’applicazione di contratti collettivi più favorevoli ai lavoratori delle piattaforme digitali, in linea con gli obiettivi della presente direttiva.
3. La presente direttiva lascia impregiudicato ogni altro diritto conferito alle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali da altri atti giuridici dell’Unione.
Articolo 27 Divulgazione di informazioni
Gli Stati membri provvedono affinché le misure nazionali di recepimento della presente direttiva, unitamente alle pertinenti disposizioni già in vigore relative all’oggetto di cui all’articolo 1, comprese le informazioni sull’applicazione della presunzione legale, siano portate all’attenzione delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e delle piattaforme di lavoro digitali, comprese le PMI, nonché del pubblico. Gli Stati membri provvedono affinché tali informazioni siano fornite in modo chiaro, intelligibile e facilmente accessibile, anche alle persone con disabilità.
Articolo 28 Contratti collettivi e norme specifiche sul trattamento dei dati personali
Gli Stati membri possono stabilire, per legge o mediante contratti collettivi, norme più specifiche per garantire la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali a norma degli articoli 9, 10 e 11, in conformità dell’articolo 26, paragrafo 1. Gli Stati membri possono consentire alle parti sociali di mantenere, negoziare, concludere e applicare contratti collettivi, in conformità del diritto o delle prassi nazionali, che, nel rispetto della protezione generale dei lavoratori delle piattaforme digitali, stabiliscano modalità relative al lavoro mediante piattaforme digitali che differiscono da quelle di cui agli articoli 12 e 13 e, qualora affidino alle parti sociali l’attuazione della presente direttiva a norma dell’articolo 29, paragrafo 4, da quelle di cui all’articolo 17.
Articolo 29 Recepimento e attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 2 dicembre 2026. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
3. Gli Stati membri, conformemente al diritto e alle prassi nazionali, adottano misure adeguate per garantire l’effettiva partecipazione delle parti sociali nonché per promuovere e rafforzare il dialogo sociale in vista dell’attuazione della presente direttiva.
4. Gli Stati membri possono affidare alle parti sociali l’attuazione della presente direttiva, ove le parti sociali lo richiedano congiuntamente e a condizione che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie per poter garantire sempre i risultati ricercati dalla presente direttiva.
Articolo 30 Riesame da parte della Commissione
Entro il 2 dicembre 2029 la Commissione, previa consultazione degli Stati membri, delle parti sociali a livello di Unione e dei principali portatori di interessi e tenendo conto dell’impatto sulle PMI, comprese le microimprese, riesamina l’attuazione della presente direttiva e propone, se del caso, modifiche legislative. Nell’ambito del riesame la Commissione presta particolare attenzione all’impatto del ricorso a intermediari sull’attuazione generale della presente direttiva e all’efficacia della presunzione legale.
Articolo 31 Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
...
Collegati
Tags: Sicurezza lavoro Lavoratori