Direttiva 2009/32/CE
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Direttiva 2009/32/CE / Solventi da estrazione uso alimentare
ID 22819 | 28.10.2024
Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
(GU L 141 del 06/06/2009)
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L’estrazione con solventi è un modo per separare una sostanza da una o più sostanze diverse tramite l’applicazione di un solvente*. Viene usata nell’industria alimentare e deve essere regolamentata per garantire la tutela della salute umana e che i prodotti risultanti dall’impiego di tale tecnica possano essere venduti liberamente in tutta l’Unione europea (UE).
La Direttiva sostituisce la normativa precedente e istituisce un unico elenco di solventi da estrazione che possono essere usati nella lavorazione degli alimenti, dei loro ingredienti e delle materie prime seguendo buone pratiche di produzione.
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Modificata da:
- M1 Direttiva 2010/59/UE della Commissione del 26 agosto 2010 (GU L 225 10 27.8.2010)
- M2 Direttiva (UE) 2016/1855 della Commissione del 19 ottobre 2016 (GU L 284 19 20.10.2016)
- M3 Direttiva (UE) 2023/175 della Commissione del 26 gennaio 2023 (GU L 25 67 27.1.2023) - Consolidato 16.02.2023
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ALLEGATO I
SOLVENTI DA ESTRAZIONE IMPIEGATI NEL TRATTAMENTO DI MATERIE PRIME, PRODOTTI ALIMENTARI O COMPONENTI DI PRODOTTI ALIMENTARI O LORO INGREDIENTI
PARTE I Solventi da utilizzare, rispettando le corrette prassi di fabbricazione, per tutti gli usi (2)
Nome:
PARTE II Solventi da estrazione di cui sono specificate le condizioni di impiego
Nome |
Condizioni di impiego (descrizione sommaria dell'estrazione) |
Limiti massimi di residuo nel prodotto alimentare o nel suo ingrediente |
Esano (1) |
Produzione o frazionamento di grassi e oli e produzione di burro di cacao |
1 mg/kg nel grasso o olio o nel burro di cacao |
Preparazione di prodotti a base di proteine sgrassate e di farine sgrassate |
10 mg/kg nei prodotti alimentari contenenti il prodotto a base di proteine sgrassate e le farine sgrassate |
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30 mg/kg nei prodotti sgrassati di soia venduti al consumatore finale |
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Preparazione di germi di cereali sgrassati |
5 mg/kg nei germi di cereali sgrassati |
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2-metilossolano |
Produzione o frazionamento di grassi e oli e produzione di burro di cacao |
1 mg/kg nel grasso o olio o nel burro di cacao |
Preparazione di prodotti a base di proteine sgrassate e di farine sgrassate |
10 mg/kg nei prodotti alimentari contenenti il prodotto a base di proteine sgrassate e le farine sgrassate |
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30 mg/kg nei prodotti sgrassati di soia venduti al consumatore finale |
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Preparazione di germi di cereali sgrassati |
5 mg/kg nei germi di cereali sgrassati |
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Acetato di metile |
Decaffeinizzazione o eliminazione delle sostanze irritanti e amare del caffè e del tè |
20 mg/kg nel caffè o nel tè |
Produzione di zucchero da melasse |
1 mg/kg nello zucchero |
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Etilmetilchetone (2) |
Frazionamento di grassi e oli |
5 kg/mg nel grasso o olio |
Decaffeinizzazione o eliminazione delle sostanze irritanti e amare del caffè e del tè |
20 mg/kg nel caffè o nel tè |
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Diclorometano |
Decaffeinizzazione o eliminazione delle sostanze irritanti e amare del caffè e del tè |
2 mg/kg nel caffè torrefatto e 5 mg/kg nel tè |
Metanolo |
Per tutti gli impieghi |
10 mg/kg |
Propan-2-olo |
Per tutti gli impieghi |
10 mg/kg |
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Etere dimetilico |
Preparazione di prodotti a base di proteine animali sgrassate, compresa la gelatina (3) |
0,009 mg/kg nei prodotti a base di proteine animali sgrassate, compresa la gelatina |
Preparazione di collagene (4) e derivati del collagene, tranne la gelatina |
3 mg/kg nel collagene e nei derivati del collagene, tranne la gelatina |
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(1)Esano: prodotto commerciale consistente essenzialmente di idrocarburi aciclici saturi, contenenti sei atomi di carbonio, che distilla fra 64 °C e 70 °C. L'impiego combinato dell'esano e dell'etilmetilchetone è vietato.
(2) La presenza di n-esano in questo solvente non deve superare 50 mg/kg. L'impiego combinato dell'esano e dell'etilmetilchetone è vietato.
(3) Per «gelatina» si intende la proteina naturale e solubile, gelificata o non, ottenuta per idrolisi parziale del collagene prodotto a partire da ossa, pelli, tendini e nervi di animali, conformemente alle pertinenti prescrizioni del regolamento (CE) n. 853/2004.
(4)Per «collagene» si intende il prodotto a base di proteine ottenuto da ossa, pelli e tendini, fabbricato conformemente alle pertinenti prescrizioni del regolamento (CE) n. 853/2004.
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PARTE III Solventi da estrazione le cui condizioni d'utilizzazione sono precisate
Nome |
Quantità massime di residui nel prodotto alimentare dovuti all'impiego di solventi da estrazione nella preparazione degli aromatizzanti a base di aromi naturali |
Etere dietile |
2 mg/kg |
Esano (1) |
1 mg/kg |
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2-metilossolano |
1 mg/kg |
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Cicloesano |
1 mg/kg |
Acetato di metile |
1 mg/kg |
Butan-1-olo |
1 mg/kg |
Butan-2-olo |
1 mg/kg |
Etilmetilchetone (1) |
1 mg/kg |
Diclorometano |
0,02 mg/kg |
Propan-1-olo |
1 mg/kg |
1,1,1,2-tetrafluoroetano |
0,02 mg/kg |
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Metanolo |
1,5 mg/kg |
Propan-2-olo |
1 mg/kg |
(1)
L'impiego combinato dell'esano e dell'etilmetilchetoneè vietato. |
PARTE IV Criteri specifici di purezza per i solventi da estrazione elencati nell’allegato I
2-metilossolano |
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Numero CAS |
96-47-9 |
Tenore |
Non meno del 99,9 % espresso sul secco |
Purezza |
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Furano |
Non più di 50 mg/kg (espresso sul secco) |
2-metilfurano |
Non più di 500 mg/kg (espresso sul secco) |
Etanolo |
Non più di 450 mg/kg (espresso sul secco) |
(2) Si ritiene che un solvente da estrazione sia utilizzato rispettando le corrette prassi di fabbricazione se il suo uso comporta soltanto la presenza di residui o di derivati e inoltre in quantità tecnicamente inevitabili e tali da non presentare rischi per la salute umana.
(3) L'impiego di acetone nella raffinazione dell'olio di sansa di oliva è vietato.
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