Formazione lavoratori uso DPI Categoria III / Note Rev. 0.0 Nov. 2024
ID 22806 | 04.11.2024 / In allegato note complete
La formazione e l’addestramento all’uso dei DPI (categoria I, II e III), avviene nell’ambito dell’art. 37 D.Lgs. 81/2008, in relazione alla valutazione dei rischi specifica e alla complessità del DPI.
Per quanto attiene la formazione all'uso dei DPI di cui al Capo II del Titolo IX del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro ai sensi dell'art. 77 c. 4 lett h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.
Ai sensi dell’art. 77 c. 5 del D.Lgs. 81/2008, è imposto l’obbligo di effettuare l’addestramento, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 per l'uso dei DPI di III categoria e per i dispositivi di protezione dell'udito.
La durata ed i contenuti della formazione e dell’addestramento dei DPI di categoria I, II, e III non è normata ma deve essere stabilita dal datore di lavoro in relazione alla valutazione dei rischi generale/specifica e alla complessità del DPI.
(*) Cosi come per i DPI categoria I e II / salvo casi particolari e addestramento se necessario
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Il regolamento UE 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81/51 del 31.03.2016), prevede che i DPI siano classificati in 3 categorie, in ordine crescente a seconda della tipologia di rischio per la quale offrono protezione.
Allegato I Categorie di rischio dei DPI
Il presente allegato definisce le categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a proteggere gli utilizzatori.
Categoria I
La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:
a) lesioni meccaniche superficiali;
b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;
c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
d) lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole);
e) condizioni atmosferiche di natura non estrema.
Categoria II
La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.
Categoria III
La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:
a) sostanze e miscele pericolose per la salute;
b) atmosfere con carenza di ossigeno;
c) agenti biologici nocivi;
d) radiazioni ionizzanti;
e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;
f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di - 50 °C o inferiore;
g) cadute dall'alto;
h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
i) annegamento;
j) tagli da seghe a catena portatili;
k) getti ad alta pressione;
l) ferite da proiettile o da coltello;
m) rumore nocivo
I DPI di categoria III salvaguardano la salute dei lavoratori dai gravi danni che possono attivarsi nello svolgimento delle loro mansioni nei luoghi di lavoro. Sono in grado di garantire, quindi, al lavoratore il massimo livello di protezione possibile, capaci di proteggerlo da danni gravi o permanenti per la sua salute o addirittura dalla morte. Questi includono dispositivi come autorespiratori, imbracature, e sistemi di arresto caduta per lavori in quota.
La formazione e l’addestramento all’uso dei DPI di categoria III, avviene nell’ambito dell’art. 37 D.Lgs. 81/2008, in relazione alla valutazione dei rischi specifica.
Per quanto attiene la formazione all'uso dei DPI di III categoria, il datore di lavoro ai sensi dell'art. 77 c. 4 lett h) D.Lgs. 81/2008 assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.
L’art. 77 comma 5 del D.Lgs. 81/2008, impone l’obbligo di effettuare l’addestramento, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 per l'uso dei DPI di III categoria e per i dispositivi di protezione dell'udito.
La formazione ha l’obiettivo di assicurare che i lavoratori acquisiscano una comprensione completa nel selezionare, nell’indossare e nell’utilizzare in modo appropriato tali dispositivi.
Inoltre, fornisce loro le competenze necessarie per proteggersi in modo efficace dai rischi presenti nel loro ambiente lavorativo, riducendo al minimo la possibilità di lesioni gravi o fatali.
Art. 77 - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
a) entità del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76.
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell'udito.
La formazione e l’addestramento devono essere due fasi, meglio se formalizzati, dove la prima viene fruita in forma teorica, mentre la seconda in forma pratica.
In questo contesto il lavoratore acquisisce rispettivamente:
- le modalità relative al corretto utilizzo del DPI (a cosa serve, quando serve, come si indossa),
- la tecnica per la corretta vestizione del DPI.
L’addestramento pertanto, non equivale alla formazione: addestrare significa dimostrare le modalità operative di utilizzo. Non esiste quindi un obbligo di frequenza a un corso di formazione per DPI di categoria III né una frequenza obbligatoria di aggiornamento, ma il percorso di formazione diviene la base per rendere comprensibili gli aspetti pratici.
Il percorso formativo per i DPI di terza categoria è quindi corretto se comprende anche una parte pratica, operativa.
[box-warning]La durata ed i contenuti della formazione e dell’addestramento dei DPI di categoria I, II, e III non è normata ma deve essere stabilita dal datore di lavoro in relazione alla valutazione dei rischi generale/specifica e alla complessità del DPI./box-warning]
Obblighi di formazione specifica ed addestramento riguardanti i DPI si hanno per i lavoratori in quota, ad esempio con riferimento all’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi (Art. 116, D.Lgs. 81/2008) o in relazione ai lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi (Art. 136, D.Lgs. 81/2008) e per i lavoratori che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (Art. 2 comma 1 lett. e) DPR 14 settembre 2011 n. 177).
La formazione specifica non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008.
Il legislatore ha introdotto uno specifico obbligo di formazione dei lavoratori in quota, ad esempio con riferimento all’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi (Art. 116, D.Lgs. 81/2008) o in relazione ai lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi (Art. 136, D.Lgs. 81/2008).
Le informazioni per questi particolari percorsi formativi sono contenute nell’Allegato XXI D.Lgs. 81/2008 “Accordo Stato, Regioni e Province Autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota”.
La formazione ha carattere teorico-pratico e deve riguardare anche l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione
Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
…
Art. 2 comma 1 let e) Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati
1. Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti:
e) possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
(!) N.B.
Parte 7 della Bozza del 13 maggio 2024 del nuovo Accordo Stato Regioni formazione sicurezza lavoro previsto dall'Art. 13 del DL 146/2021
7. CORSO PER LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI (dpr n. 177/2011)
Il presente corso è valido per gli obblighi formativi di cui all’art.2, lett. d), DPR 14 settembre 2011 n. 177.
Obiettivi
Il corso di formazione ha i seguenti obiettivi:
a) illustrare i concetti di pericolo, danno e prevenzione che si riscontrano in una attività lavorativa svolta in uno spazio confinato;
b) illustrare le misure di prevenzione degli infortuni
c) far acquisire le competenze necessarie per l’utilizzo dei dispositivi, delle attrezzature di lavoro e delle strumentazioni messi a disposizione per affrontare i rischi;
d) illustrare le procedure di gestione delle emergenze, evacuazione e primo soccorso.
Durata minima 12 ore
Giuridico-Tecnico (4 ore) |
[...] |
[...] |
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Parte Pratica (8 ore) |
Far acquisire le competenze necessarie per l’utilizzo dei dispositivi e delle strumentazioni messi a disposizione per affrontare i rischi presenti negli ambienti confinati (DPI, respiratori, rilevatori di gas…) |
- Le procedure da attuare in caso di emergenza (incendio/esplosione, anossia, presenza di gas tossici, recupero infortunato). - Simulazione sull’uso dei dispositivi e della strumentazione messa a disposizione: - Sistemi di segnalazione e comunicazione. |
[...] Segue in allegato
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Regolamento DPI | Regolamento (UE) 2016/425
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