Decreto 15 Ottobre 2024 / Piattaforma digitale aree idonee
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Decreto 15 Ottobre 2024 / Piattaforma digitale aree idonee
ID 22734 | 16.10.2024 / In allegato
Pubblicato, sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il decreto 15 Ottobre 2024, che disciplina e regolamenta le modalità di funzionamento della “Piattaforma Digitale Aree Idonee”. Prevista dal decreto 199 del 2021, la PAI supporterà le Regioni e le Province Autonome nella caratterizzazione del territorio. Il provvedimento, registrato dalla Corte dei Conti è in vigore dal 16 ottobre 2024.
Realizzata presso il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), la Piattaforma include tutte le informazioni e gli strumenti necessari alle amministrazioni per connettere ed elaborare i dati, con diversi obiettivi: la caratterizzazione e qualificazione del territorio, anche in relazione alle infrastrutture già realizzate, autorizzate o in corso di autorizzazione, la stima del potenziale e la classificazione di superfici e aree.
Art. 1 (Finalità)
1. Il presente decreto, al fine di fornire alle Regioni e alle Province autonome informazioni e strumenti di supporto al processo di individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile e alle attività di monitoraggio ad esso connesse, disciplina e regola le modalità di funzionamento della Piattaforma digitale per le aree idonee di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di seguito denominata Piattaforma aree idonee, realizzata e gestita dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (nel seguito, GSE).
Art. 2 (Funzionalità della Piattaforma aree idonee)
1. Per le finalità di cui all’articolo 1 del presente decreto, la Piattaforma aree idonee garantisce le seguenti funzionalità:
a) la caratterizzazione e la qualificazione del territorio sia per le infrastrutture già realizzate e presenti che per quelle autorizzate e in corso di autorizzazione;
b) la fruibilità per i soggetti abilitati di un servizio di stima del potenziale installabile e della classificazione delle superfici e delle aree;
c) l’acquisizione e lo scambio di dati con le altre Pubbliche Amministrazioni e gli altri enti che detengono le informazioni necessarie per consentire la caratterizzazione del territorio;
d) l’interoperabilità con la Piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché con gli altri strumenti informatici operanti in ambito nazionale, regionale, provinciale o comunale per la caratterizzazione del territorio;
e) la disponibilità dei dati di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ai fini delle attività di monitoraggio;
f) l’aggiornamento costante dei dati e delle informazioni rese disponibili;
g) il trattamento dei dati per le finalità istituzionali connesse e strumentali al servizio reso alle Regioni e Province autonome.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero approva, su proposta GSE l’elenco dei dati e delle informazioni da rendere accessibili al pubblico in un’apposita sezione della Piattaforma.
Art. 3 (Dati e fonti)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE garantisce l’avvio della Piattaforma aree idonee rendendo accessibili e costantemente aggiornati almeno i dati e le informazioni nella disponibilità propria e delle Società del Gruppo GSE, relativi alla qualificazione del territorio e alla classificazione delle superfici e delle aree e, in particolare, i dati relativi ai consumi di energia presenti all’interno del Sistema Informativo Integrato, ivi incluse le informazioni tecniche e anagrafiche utili al monitoraggio dei clienti attivi, la qualificazione, la classificazione e la caratterizzazione geomorfologica e climatologica del territorio. La Piattaforma è alimentata altresì con i dati e le informazioni relativi agli impianti che hanno stipulato una convenzione con il GSE, con particolare riguardo alla loro geolocalizzazione, alle relative anagrafiche tecniche e, ove disponibili, ai dati relativi alla superficie occupata, alla produzione effettiva e alla producibilità teorica.
2. Ai fini dell’ulteriore implementazione e del costante aggiornamento della Piattaforma aree idonee, sono forniti al GSE almeno i dati e le informazioni georeferenziati, ove possibile, di competenza dei seguenti soggetti:
a) il Ministero della cultura fornisce le informazioni relative ai siti e le aree sottoposte a vincolo culturale e paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
b) il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste rende disponibili i dati relativi all’occupazione del suolo agricolo contenuti nel Sistema informativo agricolo nazionale, i dati utili alla classificazione dei terreni agricoli nella disponibilità del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette le informazioni relative alle aree contigue ad autostrade e a quelle nella titolarità del Gruppo Ferrovie dello Stato, dei gestori delle infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali; ai siti e agli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all’interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori;
d) il Ministero della difesa rende disponibili i dati relativi ai beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa;
e) il Ministero dell’Interno trasmette i dati relativi alla localizzazione dei beni demaniali o a qualunque titolo in uso a tale Ministero;
f) il Ministero della Giustizia e gli uffici giudiziari trasmettono i dati relativi alla localizzazione dei beni demaniali o a qualunque titolo in uso a tale Ministero;
g) il Ministero delle Imprese e del Made in Italy trasmette i dati presenti nel Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture;
h) l’Agenzia del Demanio, anche per il tramite delle proprie agenzie territoriali, trasmette i dati relativi alla localizzazione dei beni demaniali o a qualunque titolo in uso;
i) le Regioni e le Province Autonome o gli enti da esse delegati forniscono l’elenco delle autorizzazioni rilasciate e in fase di rilascio su tutto il proprio territorio, il Piano Territoriale Regionale, il Piano Cave e Miniere, le reti autostradali regionali in concessione a soggetti partecipati dalle medesime Regioni;
l) l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale trasmette i dati sulla localizzazione e lo stato delle bonifiche dei siti contaminati;
m) TERNA fornisce l’anagrafica e la localizzazione di tutti gli impianti alimentati a fonti rinnovabili, anche in fase di realizzazione registrati sulla Piattaforma GAUDI’, la loro produzione di energia elettrica immessa in rete, la localizzazione delle cabine primarie, la rete di trasmissione nazionale con i relativi limiti di capacità di trasporto e l’accesso ai dati disponibili sul portale T.E.R.R.A.;
n) i gestori di rete forniscono le informazioni relative alla localizzazione della rete di distribuzione di energia elettrica, suddivise tra rete di bassa tensione (BT) e rete di media tensione (MT);
o) gli operatori del trasporto di gas e i soggetti concessionari del servizio di distribuzione del gas naturale trasmettono i dati sulla localizzazione della rete di distribuzione di gas naturale, indicando altresì l’ubicazione delle cabine di restituzione e misura (REMI), la capacità disponibile per l’allaccio di impianti di produzione di biometano;
p) i gestori delle reti di teleriscaldamento forniscono le informazioni relative alla localizzazione della propria rete di distribuzione.
3. La tipologia dei dati e delle informazioni nonché i soggetti tenuti a fornirli ai sensi dei precedenti commi possono essere aggiornati dal GSE previa approvazione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sulla base delle informazioni contenute nella relazione tecnica di cui all’articolo 6.
Art. 4 (Flussi informativi e interoperabilità per l’implementazione della Piattaforma digitale per le Aree idonee)
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE individua le modalità operative per l’acquisizione e l’aggiornamento dei dati di cui all’articolo 3, comma 2 del presente decreto lettere da i) a p) e le pubblica sul proprio sito istituzionale. Entro i successivi quarantacinque giorni, i soggetti interessati, forniscono i dati necessari al popolamento della piattaforma.
2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il GSE comunica le predette modalità operative al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il quale entro i successivi quindici giorni avvia la stipula di accordi istituzionali con i soggetti di cui al precedente articolo 3, comma 2, lettere da a) a h), aventi ad oggetto il trasferimento dei dati al GSE e il loro aggiornamento, secondo le modalità operative previste.
3. Il GSE, a valle della verifica positiva circa la completezza e la congruità dei dati e delle informazioni, sulla base delle modalità indicate ai precedenti commi 1 e 2, implementa e aggiorna le informazioni e i dati di cui all’articolo 3, comma 2 entro trenta giorni dalla loro ricezione.
4. Il GSE garantisce l’interoperabilità della Piattaforma aree idonee con la Piattaforma di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (c.d. SUER) e con le altre banche dati pubbliche di interesse per le funzionalità di cui all’articolo 2 del presente decreto.
Art. 5 (Modalità di accesso e trattamento dei dati)
1. Oltre al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sono abilitate all’accesso alla Piattaforma le Regioni e le Province Autonome, le quali accedono esclusivamente alle informazioni relative al proprio territorio, attraverso una identificazione in area riservata con credenziali dedicate rilasciate dal GSE.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE garantisce altresì l’accesso, in modalità visualizzazione, ai dati e alle informazioni della Piattaforma aree idonee ai Comuni limitatamente al proprio territorio.
3. I dati e le informazioni della Piattaforma aree idonee sono trattati per le funzionalità istituzionali connesse e strumentali al servizio reso alle regioni e Province autonome, e vengono trattati e resi disponibili nel rispetto e in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.
Art. 6 (Obblighi informativi del GSE)
1. Il GSE, con cadenza semestrale a decorrere dalla data di avvio della Piattaforma aree idonee, trasmette al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica una relazione tecnica contenente lo stato di implementazione delle funzionalità e dei dati resi disponibili sulla Piattaforma aree idonee, evidenziando eventuali criticità riscontrate nell’implementazione dei flussi informativi con ciascuna Regione e Provincia autonoma, nonché nuove opportunità di implementazione e gestione degli stessi flussi informativi.
Art. 7 (Copertura dei costi connessi allo sviluppo e alla gestione della Piattaforma digitale per le aree idonee)
1. Alla copertura degli oneri sostenuti dal GSE per le attività di implementazione e gestione operativa della Piattaforma di cui al presente decreto si provvede mediante le risorse del fondo di cui all’articolo 32 del decreto legislativo n. 28 del 2011.
2. Il GSE, nell’ambito della rendicontazione dei propri fabbisogni di funzionamento all’Autorità di regolazione per l’energia, le reti e l’ambiente, fornisce separata evidenza dei costi di cui al comma 1 del presente articolo. Le modalità di rendicontazione sono condivise con la medesima Autorità, distinguendo le spese sostenute per l’implementazione da quelle afferenti alla gestione della Piattaforma Aree Idonee.
Fonte: MASE
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