Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 40.616 *

/ Totale documenti scaricati: 26.318.299 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 40.616 *

/ Totale documenti scaricati: 26.318.299 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 40.616 *

/ Totale documenti scaricati: 26.318.299 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 40.616 *

/ Totale documenti scaricati: 26.318.299 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 40.616 *

/ Totale documenti scaricati: 26.318.299 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 40.616 *

/ Totale documenti scaricati: 26.318.299 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 40.616 *

/ Totale documenti scaricati: 26.318.299 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 40.616 *

/ Totale documenti scaricati: 26.318.299 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti







Europe, Rome

Regolamento delegato (UE) 2024/2564

ID 22637 | | Visite: 82 | Regolamento CLPPermalink: https://www.certifico.com/id/22637

Reg delegato  UE  2024 2564

Regolamento delegato (UE) 2024/2564 / Modifiche Reg. CLP (Allegato VI, parte 3, tabella 3)

ID 22637 | 30.09.2024 / In allegato

Regolamento delegato (UE) 2024/2564 della Commissione, del 19 giugno 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze

C/2024/3992

GU L 2024/2564 del 30.9.2024

Entrata in vigore: 20.10.2024

Applicazione dal 1° maggio 2026

...

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, in particolare l’articolo 37, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) La tabella 3 dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 contiene l’elenco della classificazione e dell’etichettatura armonizzate di sostanze pericolose sulla base dei criteri di cui all’allegato I, parti da 2 a 5, dello stesso regolamento.

(2) All’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia») sono state trasmesse, a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008, proposte volte a introdurre la classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze e ad aggiornare la classificazione e l’etichettatura armonizzate di talune altre sostanze. Il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell’Agenzia, dopo aver considerato le osservazioni ricevute dalle parti interessate, ha adottato i seguenti pareri su dette proposte:

- parere del 18 marzo 2022 sui tubi di carbonio a parete multipla (grafite sintetica in forma tubolare) con diametro del tubo geometrico ≥ 30 nm e < 3 μm, lunghezza ≥ 5 μm e rapporto larghezza/altezza > 3:1, compresi i nanotubi di carbonio a parete multipla, MWC(N)T;
- parere del 18 marzo 2022 sulle sostanze α-metil-1,3-benzodiossol-5-propionaldeide [1] (S)-α-metil-1,3-benzodiossol-5-propionaldeide; (2S)-3-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-metilpropanale [2] (R)-α-metil-1,3-benzodiossol-5-propionaldeide; (2R)-3-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-metilpropanale [3];
- parere del 18 marzo 2022 sulla sostanza acetossima;
- parere del 18 marzo 2022 sulla sostanza (3E)-dec-3-en-2-one;
- parere del 18 marzo 2022 sulla sostanza neodecanoato di 2,3-epossipropile;
- parere del 18 marzo 2022 sulla sostanza 3,4,5-triidrossibenzoato di propile;
- parere del 18 marzo 2022 sulla sostanza bentiavalicarb-isopropile (ISO); isopropil[(S)-1-{[(R)-1-(6-fluoro-1,3-benzotiazol-2-il)etil]carbamoil}-2-metilpropil]carbammato;
- parere del 18 marzo 2022 sulla sostanza salicilato di esile;
- parere del 18 marzo 2022 sulla sostanza zolfo;
- parere del 18 marzo 2022 sulla massa di reazione di N,N’-etan-1,2-diilbis(decanammide) e 12-idrossi-N-[2-[(1-ossidecil)ammino]etil]ottadecanammide e N,N’-etan-1,2-diilbis(12-idrossiottadecanammide) [1] massa di reazione di N,N’-etan-1,2-diilbis(decanammide) e 12-idrossi-N-[2-[(1-ossidecil)ammino]etil]ottadecanammide [2];
- parere del 18 marzo 2022 sulla sostanza 2-[etil[3-metil-4-[(5-nitrotiazol-2-il)azo]fenil]ammino]etanolo;
- parere del 30 maggio 2022 sulla sostanza glifosato (ISO); N-(fosfonometil)glicina;
- parere del 2 giugno 2022 sulla sostanza argento massiccio: [diametro delle particelle ≥ 1 mm];
- parere del 2 giugno 2022 sulla sostanza polvere d’argento: [diametro delle particelle > 100 nm e < 1 mm];
- parere del 2 giugno 2022 sulla sostanza nanoargento: [diametro delle particelle > 1 nm e < 100 nm];
- parere del 2 giugno 2022 sulla sostanza S-metolachlor (ISO); 2-cloro-N-(2-etil-6-metilfenil)-N-[(2S)-1-metossipropan-2-il]acetammide; (R a S a)-2-cloro-N-(6-etil-o-tolil)-N-[(1S)-2-metossi-1-metiletil]acetammide [contiene l’80-100 % di 2-cloro-N-(2-etil-6-metilfenil)-N-[(2S)-1-metossipropan-2-il]acetammide e lo 0-20 % di 2-cloro-N-(2-etil-6-metilfenil)-N-[(2R)-1-metossipropan-2-il]acetammide];
- parere del 2 giugno 2022 sulla sostanza 2-(dimetilammino)-2-[(4-metilfenil)metil]-1-[4-(morfolin-4-il)fenil]butan-1-one;
- parere del 2 giugno 2022 sulla sostanza formaldeide … %;
- parere del 2 giugno 2022 sulla sostanza acido formico ... %;
- parere del 2 giugno 2022 sulla sostanza dicamba (ISO); acido 2,5-dicloro-6-metossibenzoico; acido 3,6-dicloro-2-metossibenzoico;
- parere del 2 giugno 2022 sulla sostanza 7-ossabiciclo[4.1.0]eptan-3-carbossilato di 7-ossabiciclo[4.1.0]ept-3-ilmetile;
- parere del 2 giugno 2022 sulla sostanza acido peracetico ... %;
- parere del 2 giugno 2022 sulle sostanze 4-ammino-5-idrossi-3,6-bis[[4-[[2-(solfonatoossi)etil]solfonil]fenil]azo]naftalen-2,7-disolfonato di tetrasodio [1] prodotti di reazione dell’acido 4-ammino-5-idrossinaftalen-2,7-disolfonico, combinato due volte con 2-[(4-amminofenil)solfonil]etilidrogenosolfato diazotato, sali di sodio [2] 4-ammino-5-idrossi-3,6-bis{[4-(vinilsolfonil) fenil]diazenil}naftalen-2,7-disolfonato di disodio [3];
- parere del 15 settembre 2022 sulle sostanze acido perborico, sale di sodio [1], acido perborico, sale di sodio, monoidrato [2] acido perborico (HBO(O2)], sale di sodio, monoidrato [3], perossoborato di sodio [4] perborato di sodio [5];
- parere del 15 settembre 2022 sulle sostanze acido perborico (H3BO2(O2)], sale triidrato monosodico [1], acido perborico, sale di sodio, tetraidrato [2], acido perborico (HBO(O2)], sale di sodio, tetraidrato [3], perossoborato di sodio, esaidrato [4];
- parere del 15 settembre 2022 sulla sostanza perossometaborato di sodio;
- parere del 15 settembre 2022 sulla sostanza trimetil borato;
- parere del 15 settembre 2022 sulla sostanza etantiolo; etilmercaptano;
- parere del 15 settembre 2022 sulla sostanza 1H-benzotriazolo;
- parere del 15 settembre 2022 sulla sostanza metil-1H-benzotriazolo;
- parere del 15 settembre 2022 sulla sostanza N,N’-metilendiacrilammide;
- parere del 15 settembre 2022 sulla sostanza 3-(allilossi)-2-idrossipropansolfonato di sodio;
- parere del 1° dicembre 2022 sulla sostanza 2-etilperossiesanoato di terz-butile;
- parere del 1° dicembre 2022 sulla sostanza n-esano;
- parere del 1o dicembre 2022 sulla sostanza bifenil-2-olo; 2-fenilfenolo; 2-idrossibifenile;
- parere del 1° dicembre 2022 sulla sostanza rame; [superficie specifica > 0,67 mm2/mg];
- parere del 1° dicembre 2022 sulla massa di reazione di 1,3-diossan-5-olo e 1,3-diossolan-4-ilmetanolo;
- parere del 1° dicembre 2022 sulla sostanza 1,4,-dicloro-2-nitrobenzene;
- parere del 1o dicembre 2022 sulle sostanze 2,4-dimetilcicloes-3-en-1-carbaldeide [1] (1α,2α,5α)-2,5-dimetilcicloes-3-en-1-carbaldeide [2] 2,6-dimetilcicloes-3-en-1-carbaldeide [3] 3,5-dimetilcicloes-3-en-1-carbaldeide [4] 3,6-dimetilcicloes-3-en-1-carbaldeide [5] 4,6-dimetilcicloes-3-en-1-carbaldeide [6] massa di reazione di 3,5-dimetilcicloes-3-en-1-carbaldeide e 2,4-dimetilcicloes-3-en-1-carbaldeide [7] dimetilcicloes-3-en-1-carbaldeide [8] dimetilcicloes-3-en-1-carbaldeide [9] 1,2,4(o 1,3,5)-trimetilcicloes-3-en-1-carbaldeide [10] 1,3,4-trimetilcicloes-3-en-1-carbaldeide [11] 2,2,4-trimetilcicloes-3-en-1-carbaldeide [12] 2,4,6-trimetilcicloes-3-en-carbaldeide [13] isociclocitrale [14] 3,5,6-trimetilcicloes-3-en-1-carbaldeide [15] 4,6,6-trimetilcicloes-3-en-1-carbaldeide [16];
- parere del 1° dicembre 2022 sulla sostanza piraclostrobin (ISO); N-2-{[1-(4-clorofenil)-1H-pirazol-3-il]ossimetil}fenil) N-metossi carbammato di metile
- parere del 1° dicembre 2022 sulla sostanza perossido di dibenzoile; perossido di benzoile;
- parere del 1° dicembre 2022 sulla sostanza fenpropidin (ISO); (R,S)-1-[3-(4-terz-butilfenil)-2-metilpropil]-piperidina.

(3) La Commissione ha ricevuto dai portatori di interessi informazioni supplementari che contestano la valutazione scientifica esposta nei pareri del RAC del 18 marzo 2022 relativi a bentiavalicarb-isopropile, neodecanoato di 2,3-epossipropile, tubi di carbonio a pareti multiple, e salicilato di esile, nei pareri del RAC del 2 giugno 2022 relativi ad argento massiccio, polvere d’argento e nanoargento e nei pareri del RAC del 1o dicembre 2022 relativi a n-esano e rame. La Commissione ha valutato tali informazioni supplementari e non le ha ritenute sufficienti per sollevare dubbi sull’analisi scientifica contenuta nei pareri del RAC.

(4) Per quanto riguarda la sostanza fiocchi di rame (rivestiti di acido alifatico) (numero della sostanza 029-019-01-X (3)), è opportuno modificare la voce relativa alla sua classificazione come pericolosa per l’ambiente acquatico per uniformarla alla voce più generica «rame»; [superficie specifica > 0,67 mm2/mg] (numero della sostanza 029-026-00-0), inserita nell’allegato.

(5) È opportuno sopprimere la voce corrispondente alla sostanza rame granulato (4) (numero della sostanza 029-024-00-X) in quanto rientra nella voce più generica «rame»; [superficie specifica > 0,67 mm2/mg] (numero della sostanza 029-026-00-0), inserita nell’allegato.

(6) Le stime di tossicità acuta (STA) sono utilizzate principalmente per determinare la classificazione della tossicità acuta per la salute umana delle miscele contenenti sostanze classificate per la tossicità acuta. L’inclusione dei valori armonizzati delle STA nelle voci elencate nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 agevola l’armonizzazione della classificazione delle miscele ed è di ausilio alle autorità incaricate dell’attuazione. In seguito a un’ulteriore valutazione scientifica, è stato calcolato un valore delle STA per via inalatoria per la sostanza fenpropidin (numero della sostanza 612-299-00-0) in aggiunta a quelli proposti nei pareri del RAC per altre sostanze. Tale valore delle STA dovrebbe essere inserito nella penultima colonna della tabella 3 dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

(7) Le voci corrispondenti ai numeri delle sostanze 005-017-00-7, 005-017-01-4, 005-018-00-2, 005-018-01-X, 005-019-00-8, 005-019-01-5 sono state sostituite dalle voci relative alle sostanze acido perborico, sale di sodio [1] acido perborico, sale di sodio, monoidrato [2] acido perborico (HBO(O2)], sale di sodio, monoidrato [3] perossoborato di sodio [4] perborato di sodio [5] (numero della sostanza 005-022-00-4), acido perborico (H3BO2(O2)], sale triidrato monosodico [1] acido perborico, sale di sodio, tetraidrato [2] acido perborico (HBO(O2)], sale di sodio, tetraidrato [3] perossoborato di sodio, esaidrato [4] (numero della sostanza 005-023-00-X) e perossometaborato di sodio (numero della sostanza 005-024-00-5), e dovrebbero pertanto essere soppresse.

(8) Alla luce dei pareri del RAC, è pertanto opportuno introdurre, aggiornare o abrogare la classificazione e l’etichettatura armonizzate delle sostanze interessate sulla base della valutazione effettuata in tali pareri e di quelle svolte in un secondo momento.

(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1272/2008.

(10) Non è necessario conformarsi immediatamente alle classificazioni armonizzate nuove o aggiornate, visto che occorre concedere un certo periodo di tempo ai fornitori per consentire loro di adeguare l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele alle classificazioni nuove o riviste e di vendere le scorte esistenti, nel rispetto degli obblighi normativi preesistenti. Occorre inoltre concedere un periodo di tempo sufficiente affinché i fornitori possano adottare i provvedimenti necessari a garantire il mantenimento della conformità ad altri obblighi giuridici a seguito delle modifiche apportate a norma del presente regolamento. È tuttavia opportuno che i fornitori abbiano la facoltà di applicare le classificazioni armonizzate nuove o aggiornate e di adattare l’etichettatura e l’imballaggio di conseguenza, su base volontaria, prima della data di applicazione del presente regolamento per garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dell’ambiente e per permettere ai fornitori di beneficiare della flessibilità necessaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2026 Tuttavia le sostanze e le miscele possono essere classificate, etichettate e imballate conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, come modificato dal presente regolamento, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

[...] Segue in allegato

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento delegato (UE) 2024_2564.pdf)Regolamento delegato (UE) 2024/2564
 
IT680 kB10

Tags: Chemicals Regolamento CLP

Ultimi inseriti

UNI EN 481   Convenziomni di campuonamento particelle aerodisperse ambienti di lavoro
Set 30, 2024 19

UNI EN 481:1994

UNI EN 481:1994 / Convenzione campionamento frazioni granulometriche misurazione particelle aerodisperse ambienti di lavoro ID 22540 | 30.09.2024 / In allegato preview UNI EN 481:1994Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Definizione delle frazioni granulometriche per la misurazione delle particelle… Leggi tutto
Set 30, 2024 69

Regolamento (UE) 2024/2516

Regolamento (UE) 2024/2516 / Etichettatura digitale prodotti fertilizzanti ID 22635 | 30.09.2024 Regolamento (UE) 2024/2516 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 per quanto riguarda l’etichettatura digitale dei prodotti… Leggi tutto
Decreto direttoriale n  83 del 27 settembre 2024
Set 29, 2024 72

Decreto direttoriale n. 83 del 27 settembre 2024

Decreto direttoriale n. 83 del 27 settembre 2024 / Iscrizione Ente Bilaterale Metalmeccanici (E.B.M.) ID 22634 | 29.09.2024 / In allegato Decreto direttoriale n. 83 del 27 settembre 2024 - Iscrizione "Ente Bilaterale Metalmeccanici (E.B.M.)" nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici di… Leggi tutto
Safety Gate
Set 29, 2024 83

Safety Gate Report 35 del 30/08/2024 N. 68 A12/02422/24 Austria

Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products Report 35 del 30/08/2024 N. 68 A12/02422/24 Austria Approfondimento tecnico: Gilet gonfiabile per il nuoto Il prodotto, di marca Abuytwo, venduto online, in particolare tramite Amazon (ASIN: B0C61J19PH), è stato sottoposto alle… Leggi tutto
Management of hazardous substances in port areas   OECD 2024
Set 28, 2024 155

Management of hazardous substances in port areas

Management of hazardous substances in port areas / OECD 2024 ID 22632 | 28.09.2024 / Attached Port areas are critical infrastructure of strategic importance Ports can host a large number of different activities, from transport of goods, bulk storage, fuel bunkering, oil refining and chemical… Leggi tutto
Set 28, 2024 99

Decreto Ministeriale 16 gennaio 1996

Decreto Ministeriale 16 gennaio 1996 ID 22631 | 28.09.2024 / In allegato - Non più in vigore Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche. (GU n.29 del 05.02.1996 - S.O n. 19) Leggi tutto
Set 27, 2024 461

Decreto Legislativo 13 settembre 2024 n. 136

in News
Decreto Legislativo 13 settembre 2024 n. 136 ID 22630 | 27.09.2024 Decreto Legislativo 13 settembre 2024 n. 136 Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14. (GU n.227 del 27.09.2024) Entrata in… Leggi tutto
Set 27, 2024 204

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2493

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2493 / Monitoraggio emissioni di gas a effetto serra ID 22629 | 27.09.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2493 della Commissione, del 23 settembre 2024, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 per quanto riguarda l’aggiornamento del… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

UNI EN 481   Convenziomni di campuonamento particelle aerodisperse ambienti di lavoro
Set 30, 2024 19

UNI EN 481:1994

UNI EN 481:1994 / Convenzione campionamento frazioni granulometriche misurazione particelle aerodisperse ambienti di lavoro ID 22540 | 30.09.2024 / In allegato preview UNI EN 481:1994Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Definizione delle frazioni granulometriche per la misurazione delle particelle… Leggi tutto
Management of hazardous substances in port areas   OECD 2024
Set 28, 2024 155

Management of hazardous substances in port areas

Management of hazardous substances in port areas / OECD 2024 ID 22632 | 28.09.2024 / Attached Port areas are critical infrastructure of strategic importance Ports can host a large number of different activities, from transport of goods, bulk storage, fuel bunkering, oil refining and chemical… Leggi tutto
Set 25, 2024 167

ISO 13649:2024

ISO 13649:2024 / Fire prevention guidance earth-moving machinery ID 22619 | 25.09.2024 / Preview attached ISO 13649:2024 Earth-moving machinery - Fire prevention guidance_______ This document provides guidance on protective measures for consideration in fire risk reduction through machine design… Leggi tutto