Domanda conseguimento patente a crediti: al via dal 1° ottobre 2024
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Domanda conseguimento patente a crediti: al via dal 1° ottobre 2024
ID 22617 | 25.09.2024 / Download scheda
In attuazione del Decreto del Ministro del Lavoro e Politiche sociali n. 132 del 18 settembre 2024, che introduce il nuovo regolamento per il conseguimento della patente a crediti, l'Ispettorato Nazionale del lavoro ha pubblicato la Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 che definisce i diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente.
Ai fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; (autocertificazione)
b. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà)
c. possesso del documento unico di regolarita' contributiva in corso di validita'; (autocertificazione)
d. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente; (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà)
e. possesso della certificazione di regolarita' fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente; (autocertificazione)
f. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente. (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà)
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) e' attestato mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) e' attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
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Domanda conseguimento patente a crediti
- Dal 1° ottobre 2024
1. Domanda: autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite Portale patente a crediti
A decorrere dal prossimo 1° ottobre le imprese e i lavoratori autonomi possono presentare la domanda per ottenere la patente tramite il Portale dei servizi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro al seguente indirizzo: https://servizi.ispettorato.gov.it/
La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE.
Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell'impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF.
1. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
2. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)
entro cinque giorni dal deposito.
- Efficacia dal 23 settembre 2024 al 31 ottobre 2024
2. Domanda: autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC
Per le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantieri attivi, in fase di prima applicazione, dal 23 settembre 2024, occorre presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente. L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. secondo il modello autocertificazione requisiti Patente a Crediti.
Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
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Art. 1 Modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente
1. Ai fini del rilascio della patente in formato digitale i soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, presentano domanda attraverso il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalla quale risulta il possesso dei seguenti requisiti:
a. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
c. possesso del documento unico di regolarita' contributiva in corso di validita';
d. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e. possesso della certificazione di regolarita' fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) e' attestato mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) e' attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Per soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 si intendono le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lett. a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
Possono presentare la domanda di rilascio della patente di cui al comma 1 il legale rappresentante dell'impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
L'accesso al portale di cui al comma 1 avviene attraverso modalita' informatiche che assicurano l'identita' del soggetto che effettua l'accesso.
3. All'esito della presentazione della domanda di cui al comma 1, sul portale e' rilasciata e resa disponibile la patente in formato digitale con i contenuti informativi di cui all'articolo 2 del presente decreto.
4. Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia sono tenuti a presentare tramite il portale di cui al comma 1 l'autocertificazione comprovante il possesso del documento equivalente rilasciato dalla competente autorita' del Paese d'origine. All'esito della presentazione della domanda da parte dei soggetti di cui al presente articolo, sul portale e' resa disponibile la patente in formato digitale con i contenuti informativi di cui all'articolo 2 del presente decreto.
Ove non in possesso di documento equivalente, sono tenuti a presentare domanda ai sensi del comma 1 del presente articolo.
5. Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato non appartenente all'Unione europea sono tenuti a presentare, tramite il portale di cui al comma 1, l'autocertificazione comprovante l'avvenuto riconoscimento secondo la legge italiana del documento equivalente rilasciato dalla competente autorita' del Paese d'origine. All'esito della presentazione della domanda di cui al presente comma, sul portale e' resa disponibile la patente in formato digitale con i contenuti informativi di cui all'articolo 2 del presente decreto. Ove non in possesso di documento equivalente, sono tenuti a presentare domanda ai sensi del comma 1 del presente articolo.
6. I soggetti di cui al comma 2 informano della presentazione della domanda di cui al comma 1 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro cinque giorni dal deposito.
7. Nelle more del rilascio della patente e' comunque consentito lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.
8. Nel caso di dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno o piu' requisiti accertate in via definitiva in sede di controllo successivo a rilascio, l'Amministrazione provvede ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
9. Decorsi dodici mesi dalla revoca adottata ai sensi del comma 8, l'impresa o il lavoratore autonomo puo' richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del presente articolo.
[...]
Circolare INL n. 4 del 23 Settembre 2024
3. Modalità operative e tempistiche
La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE. Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.
Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).
Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R.
In particolare, l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il possesso del DURC e della certificazione di regolarità fiscale è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, mentre gli adempimenti formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP è attestato mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi del successivo art. 47.
Qualora la richiesta della patente sia effettuata da soggetti delegati, questi ultimi dovranno munirsi delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti sopra indicati, le quali potranno essere richieste in caso di eventuali accertamenti.
Salvo casi particolari – ad esempio legati all’esistenza di contenziosi sulla obbligatorietà di uno o più requisiti – alcuni di essi sono sempre richiesti sia alle imprese che ai lavoratori autonomi (ad esempio iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura); altri sono invece normalmente richiesti solo alle imprese e non anche ai lavoratori autonomi (ad esempio possesso del DVR e designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione) ed altri sono richiesti solo in determinate ipotesi (ad esempio gli obblighi formativi in capo ai lavoratori autonomi sono obbligatori solo in caso di utilizzo di attrezzature per le quali sia richiesta una specifica formazione). Il portale, pertanto, in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche, consentirà di indicare anche la “non obbligatorietà” o “l’esenzione giustificata” da un determinato requisito.
Ai fini di una corretta presentazione della domanda va altresì ricordato che, ai sensi dell’art. 89, comma 1 lett. d), D.lgs. n. 81/2008, sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori. Le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a presentare, tramite il medesimo portale, l’autocertificazione relativa al possesso del documento equivalente alla patente a crediti (Paesi UE) o di quello attestante il riconoscimento dello stesso secondo la legge italiana (Paesi extra UE). In assenza di tali documenti anche le imprese e lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani dichiarando il possesso dei medesimi requisiti e più precisamente:
- per le imprese stabilite in uno Stato dell’UE è sempre ammesso il possesso di documenti equivalenti (ad esempio possesso del modello A1 anziché del DURC);
- per le imprese extra UE occorre, viceversa, il possesso dei medesimi documenti richiesti alle imprese e lavoratori autonomi italiani, secondo quanto disposto a legislazione vigente.
All’esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale.
Come stabilito dall’art. 27, comma 2, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e dal D.M. 18 settembre 2024 n. 132, dopo la presentazione della domanda, nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata da questo Ispettorato, concernente le ipotesi in cui questa Amministrazione abbia già accertato l’assenza di uno o più requisiti da parte del richiedente.
Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre p.v.
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della presente circolare è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .
Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
Patente a crediti sicurezza / Vademecum
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Collegati
Autocertificazione requisiti Patente a Crediti
Decreto 18 settembre 2024 n. 132
Legge 29 aprile 2024 n. 56
Decreto 18 settembre 2024 n. 132
Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19
Patente a crediti: riscritto l'Art. 27 del D.Lgs 81/2008 / Note
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
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