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ID 22574 | 18.09.2024
Decreto 13 settembre 2024 - Modifiche ed integrazioni al decreto 1° settembre 2021 recante «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
(GU n.219 del 18.09.2024)
Entrata in vigore: 19.09.2024
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Art. 1. Modifiche all’art. 6 del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021
1. Al comma 1-bis dell’art. 6 del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, le parole «25 settembre 2024» sono sostituite dalle parole «25 settembre 2025».
Art. 2. Modifiche all’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021
1. All’allegato II, punto 1, del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, il comma 5 è sostituito dal seguente: «I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività di manutenzione o controllo periodico da almeno tre anni sono esonerati dalla frequenza del corso di cui al punto 3 e possono richiedere di essere sottoposti alla valutazione di cui al punto 4, comma 4».
2. All’allegato II, punto 4, del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, il comma 4 è sostituito dal seguente: «Per i soggetti di cui al punto 1, comma 5, la valutazione dei requisiti è svolta secondo modalità semplificate definite con decreto del direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica, tenuto conto delle qualificazioni conseguite prima dell’entrata in vigore del presente decreto attestate con certificazione volontaria o rilasciate da una commissione istituita dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito della frequenza di un corso presso un ente di formazione accreditato con contenuti minimi e durata pari o superiore a quanto indicato nei prospetti dal 3.1 al 3.14».
3. All’allegato II, punto 5, del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. La tariffa concernente l’attività di valutazione dei requisiti del tecnico manutentore è determinata nell’importo pari al doppio di quella di cui al punto C dell’allegato al decreto del Ministro dell’interno 14 marzo 2012».
4. All’allegato II, punto 4, comma 8, le parole «con l’importo previsto nell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno del 14 marzo 2012, punto C» sono sostituite dalle seguenti «con l’importo previsto al comma 5-bis».
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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