Decreto 8 agosto 2024 / Materie prime double counting
ID 22457 | 22.08.2024
Decreto 8 agosto 2024 Sostituzione dell'allegato VIII del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 - Materie prime double counting.
(GU n.196 del 22.08.2024)
Entrata in vigore: 23.08.2024
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Art. 1.
1. Ai sensi dell’art. 50 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in recepimento delle direttiva delegata (UE) 2024/1405 della Commissione del 14 marzo 2024 che modifica l’allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’aggiunta di materie prime per la produzione di biocarburanti e biogas, l’allegato VIII del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è sostituito dall’allegato al presente decreto.
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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ALLEGATO
ALLEGATO VIII DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 199 MATERIE PRIME DOUBLE COUNTING
Parte A. Materie prime per la produzione di biogas per il trasporto e biocarburanti avanzati, il cui contributo per il conseguimento delle quote di cui all’art. 39, commi 1 e 2, è considerato il doppio del loro contenuto energetico ai sensi del comma 7, lettera a).
a) Alghe, se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori;
b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all’art. 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) Rifiuto organico come definito all’art. 183, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata di cui all’art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
d) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all’uso nella catena alimentare umana o animale, incluso materiale proveniente dal commercio al dettaglio e all’ingrosso e dall’industria agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura, ed escluse le materie prime elencate nella parte B del presente allegato;
e) Paglia;
f) Concime animale e fanghi di depurazione;
g) Effluente da oleifici che trattano olio di palma e fasci di frutti di palma vuoti;
h) Pece di tallolio;
i) Glicerina grezza;
j) Bagasse;
k) Vinacce e fecce di vino;
l) Gusci;
m) Pule;
n) Tutoli ripuliti dei grani di mais;
o) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui dell’attività e dell’industria forestale, vale a dire corteccia, rami, prodotti di diradamenti precommerciali, foglie, aghi, chiome, segatura, schegge, liscivio nero, liquame marrone, fanghi di fibre, lignina e tallolio;
p) Altre materie cellulosiche di origine non alimentare;
q) Altre materie ligno-cellulosiche, eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura;
r) Oli di flemma provenienti dalla distillazione alcolica;
s) Metanolo grezzo ricavato da pasta kraft proveniente dalla produzione di pasta di legno;
t) Colture intermedie, come le colture intercalari e le colture di copertura che sono coltivate in zone in cui, a causa di un breve periodo vegetativo, la produzione di colture alimentari e foraggere è limitata a un raccolto, purché il loro uso non generi una domanda di terreni supplementari e sia mantenuto il contenuto di materia organica del suolo, se utilizzate per la produzione di biocarburanti per il settore dell’aviazione;
u) Colture coltivate su terreni pesantemente degradati, ad eccezione delle colture alimentari e foraggere, se utilizzate per la produzione di biocarburanti per il settore dell’aviazione;
v) Cianobatteri.».
Parte B. Materie prime per la produzione di biogas per il trasporto e biocarburanti, il cui contributo per il conseguimento delle quote di cui all’art. 39, comma 1, è limitato ai sensi del comma 3 lettera b) e può essere considerato il doppio del loro contenuto energetico ai sensi del comma 7, lettera a).
a) Olio da cucina usato;
b) Grassi animali classificati di categorie 1 e 2 in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009;
c) Colture danneggiate che non sono idonee all’uso nella catena alimentare umana o animale, escluse le sostanze che sono state intenzionalmente modificate o contaminate per soddisfare la presente definizione;
d) Acque reflue comunali e derivati diversi dai fanghi di depurazione;
e) Colture coltivate su terreni pesantemente degradati, escluse le colture alimentari e foraggere e le materie prime di cui alla parte A del presente allegato, se non utilizzate per la produzione di biocarburanti per il settore dell’aviazione;
f) Colture intermedie, come le colture intercalari e le colture di copertura, ma escluse le materie prime di cui alla parte A del presente allegato, che sono coltivate in zone in cui, a causa di un breve periodo vegetativo, la produzione di colture alimentari e foraggere è limitata a un raccolto, purché il loro uso non generi una domanda di terreni supplementari e sia mantenuto il contenuto di materia organica del suolo, se non utilizzate per la produzione di biocarburanti per il settore dell’aviazione.
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