Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili: 44.307
/ Documenti scaricati: 31.884.027

Rettifica regolamento (UE) 2024/1328

Rettifica regolamento (UE) 2024/1328 - 13.08.2024

ID 22426 | 13.08.2024

Rettifica del regolamento (UE) 2024/1328 della Commissione, del 16 maggio 2024, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’ottametilciclotetrasilossano (D4), il decametilciclopentasilossano (D5) e il dodecametilcicloesasilossano (D6) 

GU L 2024/90510 del 13.8.2024

_______

Pagina 5, allegato, che sostituisce la voce 70 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, tabella, seconda colonna, paragrafo 3, lettera a),

anziché:

«a) per le sostanze D4 e D5 nei prodotti cosmetici da sciacquare, il paragrafo 1, lettera c), si applica dopo il 31 gennaio 2020.

Ai della presente lettera, per “prodotti cosmetici da sciacquare” si intendono i prodotti cosmetici quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) che, in condizioni normali d’uso, sono eliminati con l’acqua dopo l’applicazione;»,

leggasi:

«a) per le sostanze D4 e D5 nei prodotti cosmetici da sciacquare, il paragrafo 1, lettera c), si applica dopo il 31 gennaio 2020.

Ai fini della presente lettera, per “prodotti cosmetici da sciacquare” si intendono i prodotti cosmetici quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) che, in condizioni normali d’uso, sono eliminati con l’acqua dopo l’applicazione;».

Pagina 5, allegato, che sostituisce la voce 70 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, tabella, seconda colonna, paragrafo 4,

anziché:

«4. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica:

a) all’immissione sul mercato delle sostanze “D4”, “D5” e “D6” per i seguenti usi industriali:
- come monomero nella produzione di polimero di silicio;
- come intermedio nella produzione di altre sostanze a base di silicio;
- come monomero nella polimerizzazione;
- nella formulazione o nel (re)imballaggio di miscele;
- nella produzione di articoli;
- nel trattamento di superfici non metalliche;
- come reagente di laboratorio nelle attività di ricerca e sviluppo svolte in condizioni controllate;

b) all’immissione sul mercato delle sostanze “D5” e “D6” per l’uso come dispositivi di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/745, per il trattamento e la cura di cicatrici e ferite, la prevenzione delle ferite e la cura della stomia;

c) all’immissione sul mercato del “D5” per uso professionale per la pulizia o il restauro di opere d’arte e oggetti di antiquariato.»,

leggasi:

«4. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica:

a) all’immissione sul mercato delle sostanze “D4”, “D5” e “D6” per i seguenti usi industriali:
- come monomero nella produzione di polimeri siliconici;
- come intermedio nella produzione di altre sostanze a base di silicio;
- come monomero nella polimerizzazione;
- nella formulazione o nel (re)imballaggio di miscele;
- nella produzione di articoli;
- nel trattamento di superfici non metalliche;

b) all’immissione sul mercato delle sostanze “D5” e “D6” per l’uso come dispositivi di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/745, per il trattamento e la cura di cicatrici e ferite, la prevenzione delle ferite e la cura della stomia;

c) all’immissione sul mercato del “D5” per uso professionale per la pulizia o il restauro di opere d’arte e oggetti di antiquariato;

d) all’immissione sul mercato delle sostanze “D4”, “D5” e “D6” per l’uso come reagenti di laboratorio in attività di ricerca e sviluppo svolte in condizioni controllate.».

Pagina 5, allegato, che sostituisce la voce 70 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, tabella, seconda colonna, paragrafo 5,

anziché:

«5. A titolo di deroga il paragrafo 1, lettera b), non si applica all’immissione sul mercato delle sostanze “D4”, “D5” e “D6” come costituenti di un polimero di silicio, tranne se il polimero di silicio è utilizzato per formulare una miscela non oggetto di deroga a norma del paragrafo 6.»,
leggasi:

«5. A titolo di deroga il paragrafo 1, lettera b), non si applica all’immissione sul mercato delle sostanze “D4”, “D5” e “D6”:

- come costituenti di un polimero siliconico in quanto tale;
- come costituenti di un polimero siliconico in una miscela oggetto di deroga a norma del paragrafo 6.».

Pagina 5, allegato, che sostituisce la voce 70 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, tabella, seconda colonna, paragrafo 6, frase introduttiva,

anziché:

«A titolo di deroga il paragrafo 1, lettera c), non si applica all’immissione sul mercato di miscele contenenti “D4”, “D5” o “D6” quali residui da polimeri di silicio, alle seguenti condizioni:»,

leggasi:

«A titolo di deroga il paragrafo 1, lettera c), non si applica all’immissione sul mercato di miscele contenenti “D4”, “D5” o “D6” quali residui da polimeri siliconici, alle seguenti condizioni:».

Pagina 6, allegato, che sostituisce la voce 70 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, tabella, seconda colonna, paragrafo 6, lettera c),

anziché:

«c) “D4”, “D5” o “D6” in concentrazione uguale o inferiore allo 0,2 % in peso della rispettiva sostanza nella miscela, per l’uso come dispositivi di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 e all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/746;»,

leggasi:

«c) “D4”, “D5” o “D6” in concentrazione uguale o inferiore allo 0,2 % in peso della rispettiva sostanza nella miscela, per l’uso come dispositivi di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 e all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/746, diversi dai dispositivi di cui al paragrafo 6, lettera d);».

...

Collegati

Allegati
Allegati
Descrizione Lingua Dimensioni Downloads
Scarica il file (Rettifica regolamento (UE) 2024/1328 - 13.08.2024) IT 451 kB 262

Articoli correlati Chemicals

Image

Sicurezza L.

Image

Ambiente

Image

Normazione

Image

Marcat. CE

Image

P. Incendi

Image

Chemicals

Image

Impianti

Image

Macchine

Image

Merci P.

Image

Costruzioni

Image

Trasporti

Image

HACCP

Certifico s.r.l.

Sede: Via A. De Curtis, 28 - 06135 Perugia - IT
Sede: Via Madonna Alta 138/A - 06128 Perugia - IT
P. IVA: IT02442650541

Tel. 1: +39 075 599 73 63
Tel. 2: +39 075 599 73 43

Assistenza: 800 14 47 46

www.certifico.com
info@certifico.com

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024