«Per gli impianti di interesse strategico nazionale, se dalla valutazione del rapporto di sicurezza emergono carenze dalle quali non deriva un rischio grave e imminente, il CTR dispone in via cautelativa misure di salvaguardia e assegna termine non superiore a quarantotto mesi per la definitiva trasmissione del rapporto di sicurezza. Decorso tale termine, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti sono nettamente insufficienti, e' disposta la limitazione o il divieto di esercizio. La limitazione di esercizio e' disposta con riferimento all'impianto, al deposito, alla attrezzatura o alla infrastruttura cui e' specificamente riferibile la carenza rilevata.».
Inoltre è riportato al comma 2:
2. Al fine di assicurare la pronta operativita' e l'efficace svolgimento delle funzioni attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi comprese quelle previste dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, finalizzate a prevenire incidenti rilevanti negli impianti di interesse strategico nazionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza dal 1° gennaio 2023, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2022, e' ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane. Agli oneri derivanti dal presente comma e dall'articolo 26, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, per il personale specialista con decorrenza 1° gennaio 2020, per il quale non si e' conclusa nell'anno 2023 la selezione interna, complessivamente pari a euro 535.173 per l'anno 2024 si provvede quanto a euro 300.000 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno e quanto a euro 235.173 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, all'articolo 17-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al comma 5, dopo le parole: «specialita' aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori» sono inserite le seguenti «ovvero, nel limite di 25 unita', al personale che, nell'ambito dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, espleta le predette funzioni specialistiche,».
Art. 17 Procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza
1. Il CTR di cui all'articolo 10 effettua le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell'articolo 15, con oneri a carico dei gestori, e adotta altresì il provvedimento conclusivo. Ove lo stabilimento sia in possesso di autorizzazioni ambientali, il CTR esprime le proprie determinazioni tenendo conto delle prescrizioni ambientali.
2. Per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate ai sensi dell'articolo 18, il CTR avvia l'istruttoria all'atto del ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza. Il Comitato, esaminato il rapporto preliminare di sicurezza, effettuati i sopralluoghi eventualmente ritenuti necessari, rilascia il nulla-osta di fattibilità, eventualmente condizionato ovvero, qualora l'esame del rapporto preliminare abbia rilevato gravi carenze per quanto riguarda la sicurezza, formula la proposta di divieto di costruzione, entro quattro mesi dal ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza, fatte salve le sospensioni necessarie all'acquisizione di informazioni supplementari, non superiori comunque a due mesi. A seguito del rilascio del nulla-osta di fattibilità il gestore trasmette al CTR il rapporto definitivo di sicurezza relativo al progetto particolareggiato. Il Comitato, esaminato il rapporto definitivo di sicurezza, esprime il parere tecnico conclusivo entro il termine di quattro mesi dal ricevimento del rapporto di sicurezza, comprensivo dei necessari sopralluoghi. Nell'atto che conclude l'istruttoria sono indicate le valutazioni tecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure che il gestore intende adottare per la prevenzione e per la limitazione delle conseguenze di incidenti rilevanti risultino nettamente inadeguate ovvero non siano state fornite le informazioni richieste, è disposto il divieto di inizio di attività.
3. In tutti gli altri casi il CTR, ricevuto il rapporto di sicurezza, avvia l'istruttoria e, esaminato il rapporto di sicurezza, esprime le valutazioni di propria competenza entro il termine di quattro mesi dall'avvio dell'istruttoria, termine comprensivo dei necessari sopralluoghi, fatte salve le sospensioni necessarie all'acquisizione di informazioni supplementari, che non possono essere comunque superiori a due mesi. Nell'atto che conclude l'istruttoria sono indicate le valutazioni tecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e per la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti, è disposta la limitazione o il divieto di esercizio.
Per gli impianti di interesse strategico nazionale, se dalla valutazione del rapporto di sicurezza emergono carenze dalle quali non deriva un rischio grave e imminente, il CTR dispone in via cautelativa misure di salvaguardia e assegna termine non superiore a quarantotto mesi per la definitiva trasmissione del rapporto di sicurezza. Decorso tale termine, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti sono nettamente insufficienti, è disposta la limitazione o il divieto di esercizio. La limitazione di esercizio è disposta con riferimento all'impianto, al deposito, alla attrezzatura o alla infrastruttura cui è specificamente riferibile la carenza rilevata.
4. Gli atti adottati dal CTR ai sensi dei commi 2 e 3 sono trasmessi agli enti rappresentati nel CTR, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'ISPRA, al Ministero dell'interno e alla Prefettura territorialmente competente.
5. Il gestore dello stabilimento partecipa, anche a mezzo di un tecnico di sua fiducia, all'istruttoria tecnica prevista dal presente decreto. La partecipazione può avvenire attraverso l'accesso agli atti del procedimento, la presentazione di eventuali osservazioni scritte e documentazioni integrative, la presenza in caso di sopralluoghi nello stabilimento. Qualora ritenuto necessario dal Comitato, il gestore può essere chiamato a partecipare alle riunioni del Comitato stesso e del gruppo di lavoro incaricato dello svolgimento dell'istruttoria.
7. Le istruttorie di cui ai commi 2 e 3 comprendono sopralluoghi tesi a garantire che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento e a verificare l'ottemperanza alle prescrizioni. Tali sopralluoghi sono effettuati anche ai fini delle verifiche di prevenzione incendi.
"Art. 1 Efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale
1. In caso di stabilimento di interesse strategico nazionale, individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quando presso di esso sono occupati un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno, qualora vi sia una assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, la prosecuzione dell'attività produttiva per un periodo di tempo determinato non superiore a 36 mesi ed a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame della medesima autorizzazione, secondo le procedure ed i termini ivi indicati, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/825 ID 23899 | 29.04.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/825 della Commissione, del 28 aprile 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del…
Leggi tutto
Decisione di esecuzione (UE) 2025/816 ID 23898 | 29.04.2025 Decisione di esecuzione (UE) 2025/816 del Consiglio, del 14 aprile 2025, che autorizza l’Italia ad applicare, in determinate zone geografiche, aliquote d’imposta ridotte al gasolio e al gas di petrolio liquefatto utilizzati per…
Leggi tutto
Rapporto ILO 2025: L’intelligenza artificiale e la digitalizzazione nel mondo del lavoro ID 23897 | 29.04.2025 / In allegato Rivoluzionare la salute e la sicurezza sul lavoro: L’intelligenza artificiale e la digitalizzazione nel mondo del lavoro Il nuovo rapporto dell’Organizzazione Internazionale…
Leggi tutto
ISO/TR 22100-5:2021 Sicurezza dei macchinari - Relazione con la norma ISO 12100 - Implicazioni apprendimento automatico IA ID 23896 | 29.04.2025 / Preview in allegato (EN) ISO/TR 22100-5:2021 Sicurezza dei macchinari - Relazione con la norma ISO 12100 - Parte 5: Implicazioni dell'apprendimento…
Leggi tutto
La promozione della salute in azienda - CIIP 2a Ed. 2025 ID 23895 | 29.04.2025 / In allegato Questa seconda edizione affronta due temi di rilevante interesse per il mondo del lavoro e per tutti gli operatori che si occupano di salute e sicurezza sul lavoro: il benessere psicologico e le differenze…
Leggi tutto
Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 196 ID 23894 | 28.04.2025 Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 196Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale. Entrata in vigore del decreto: 08.10.2005 (GU…
Leggi tutto
Decreto 11 marzo 2025 ID 23893 | 28.04.2025 Decreto 11 marzo 2025 Istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale, in attuazione della direttiva 2002/59/CE. (GU n.97 del 28.042025) Collegati
Legge 9 aprile 2025 n. 58 ID 23892 | 28.04.2025 Legge 9 aprile 2025 n. 58 Modifiche all'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su…
Leggi tutto
Rettifica del regolamento (UE) 2023/1542 - 17.4.2024 ID 23891 | 28.04.2025 Rettifica del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e…
Leggi tutto
PN controllo ufficiale alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti 2023-2027 - Vers. aggiornata 2025 ID 23890 | 28.04.2025 / In allegato Il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti è una tecnologia di conservazione che ha lo scopo di preservare la qualità igienica…
Leggi tutto
Rapporto ILO 2025: L’intelligenza artificiale e la digitalizzazione nel mondo del lavoro ID 23897 | 29.04.2025 / In allegato Rivoluzionare la salute e la sicurezza sul lavoro: L’intelligenza artificiale e la digitalizzazione nel mondo del lavoro Il nuovo rapporto dell’Organizzazione Internazionale…
Leggi tutto
ISO/TR 22100-5:2021 Sicurezza dei macchinari - Relazione con la norma ISO 12100 - Implicazioni apprendimento automatico IA ID 23896 | 29.04.2025 / Preview in allegato (EN) ISO/TR 22100-5:2021 Sicurezza dei macchinari - Relazione con la norma ISO 12100 - Parte 5: Implicazioni dell'apprendimento…
Leggi tutto
La promozione della salute in azienda - CIIP 2a Ed. 2025 ID 23895 | 29.04.2025 / In allegato Questa seconda edizione affronta due temi di rilevante interesse per il mondo del lavoro e per tutti gli operatori che si occupano di salute e sicurezza sul lavoro: il benessere psicologico e le differenze…
Leggi tutto
Sentenza CP Sez. 4 del 22 aprile 2025 n. 15696 / Infortunio mortale - Responsabilità preposto alle lavorazioni ID 23883 | 27.04.2025 / In allegato Cassazione Penale Sez. 4 del 22 aprile 2025 n. 15696 - Caduta mortale dall'alto durante la pulizia della parete stradale. Responsabilità del preposto…
Leggi tutto
UNI EN ISO 22361:2023 / Linee guida gestione delle crisi di un'organizzazione ID 23878 | 25.04.2025 / In allegato Preview UNI EN ISO 22361:2023Sicurezza e resilienza - Gestione delle crisi - Linee guidaData disponibilità: 08 giugno 2023 La norma fornisce una guida sulla gestione delle crisi per…
Leggi tutto
Guidance on Dock shelters (FEM - October 2024) ID 23864 | 23.04.2025 / Attached Intention of this Guideline To provide users, architects, contractors and suppliers with an awareness of the benefits and specific characteristics of the different Dock shelter types used in the loading dock area.A dock…
Leggi tutto
UNI EN ISO 3164:2025 / Macchine movimento terra - DLV strutture di protezione - Note ID 23861 | 24.04.2025 / Note complete in allegato Pubblicata la norma UNI EN ISO 3164:2025 “Macchine movimento terra - Valutazioni di laboratorio delle strutture di protezione - Specifiche per il volume limite di…
Leggi tutto
Malaria di origine professionale: un secolo di tutela Inail / INAIL 2025 ID 23860 | 23.04.2025 / In allegato La malaria è una delle malattie infettive più diffuse nel mondo. In Italia ha influenzato diversi campi, portando alla promulgazione di leggi volte a risanare il Paese dalla malaria…
Leggi tutto
Interpello ambientale 17.04.2025 - BAT grandi impianti di combustione ID 23852 | 21.04.2025 / In allegato Testo interpello Ambientale Valutazioni ed autorizzazioni ambientali L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto…
Leggi tutto
Restrizione microplastiche: Descrizione degli obblighi di comunicazione (1a scadenza 05.2026) ID 23849 | 19.04.2025 / In allegato (EN) La restrizione UE sugli usi intenzionali di microplastiche, entrata in vigore nell'ottobre 2023, include deroghe per determinati usi. Molti di questi sono soggetti…
Leggi tutto