Decreto 15 dicembre 2023 / Organismo di vigilanza sistemi autonomi gestione dei rifiuti e imballaggi
ID 21769 | 26.04.2024
Decreto 15 dicembre 2023 Obiettivi specifici e modalità di funzionamento dell'organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi.
(GU n. 97 del 26.04.2024)
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Art. 1. Organismo di vigilanza
1. Con il presente decreto sono stabiliti gli obiettivi specifici e le modalità di funzionamento dell’organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, di seguito denominato organismo, istituito presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi del comma 4 -bis , dell’art. 206 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Art. 2. Obiettivi dell’organismo
1. Obiettivo generale dell’organismo è il rafforzamento del sistema di vigilanza sui consorzi e sui sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, con riferimento all’efficacia, all’efficienza e all’economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente.
2. L’organismo persegue i seguenti obiettivi specifici:
a) garantire il corretto impiego del contributo ambientale, anche al fine di assicurare la gestione dei rifiuti sull’intero territorio nazionale e prevenire situazioni di mercato discriminatorie e distorsioni della concorrenza, mediante la formulazione di proposte tecniche e normative ai Ministeri competenti;
b) migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti mediante lo svolgimento di periodici esami delle filiere produttive, finalizzati anche alla formulazione di proposte tecniche e normative ai Ministeri competenti;
c) supportare i Ministeri competenti nello svolgimento delle attività di vigilanza riguardanti:
1) la coerenza degli statuti dei sistemi di gestione individuali e collettivi ai principi della responsabilità estesa del produttore di cui alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006;
2) l’attuazione del Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, di cui all’articolo 225 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
3) il funzionamento dei sistemi istituiti ai sensi degli articoli 178 -bis e 178 -ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, per promuovere l’incremento delle attività di riutilizzo, prevenzione, riciclaggio e recupero dei rifiuti;
4) il riconoscimento da parte dei Ministeri competenti dei consorzi e dei sistemi autonomi di gestione dei rifiuti;
5) le funzioni e le azioni di cui alle lettere a) , b) , d) ed e) del comma 6 dell’articolo 178 -ter , comma 6 e all’articolo 206 -bis , comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
6) la corretta quantificazione del contributo ambientale nonché la sua determinazione, nel caso previsto dall’articolo 237, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
3. Qualora ne ravvisi l’esigenza, l’organismo può fare ricorso alle competenze tecniche dell’ISPRA e di altre amministrazioni competenti.
4. Non rientrano tra gli obiettivi dell’organismo le finalità perseguite dall’ISPRA nell’espletamento delle attività svolte a supporto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell’articolo 206 -bis , comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Art. 3. Modalità di funzionamento dell’organismo
1. L’organismo si riunisce con cadenza almeno quadrimestrale e, per specifiche esigenze, possono essere invitati a partecipare alle sedute dell’organismo esperti qualificati di altre amministrazioni.
2. Il presidente dell’organismo ha la rappresentanza del medesimo e, per il tramite della segreteria di cui al comma 8 convoca le sedute dell’organismo medesimo trasmettendo ai componenti l’ordine del giorno della seduta, con un preavviso di almeno quindici giorni.
3. Il presidente dell’organismo designa il proprio sostituto, che svolge le medesime funzioni del presidente, in caso assenza dello stesso.
4. La convocazione può essere richiesta al presidente da un terzo dei componenti dell’organismo, per argomenti di particolare rilevanza, specificamente indicati nella richiesta medesima.
5. Le sedute dell’organismo sono considerate valide con la presenza di almeno quattro componenti e le decisioni dell’organismo sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, il voto del presidente determina la decisione da assumere.
6. L’assenza non giustificata e consecutiva di un componente ad almeno tre sedute ne determina la decadenza.
7. Le dimissioni di uno dei componenti dell’organismo sono comunicate direttamente al presidente in forma scritta.
8. Le funzioni di segreteria dell’organismo sono assicurate da una segreteria composta da cinque componenti, di cui tre designati dalla competente Direzione generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e due dalla competente Direzione generale del Ministero delle imprese e del made in Italy.
9. La segreteria dell’organismo è nominata con decreto del Capo Dipartimento sviluppo sostenibile del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e opera presso la competente Direzione generale dello stesso Ministero.
10. Le risultanze delle attività svolte dall’organismo sono pubblicate su apposita pagina web del sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del made in Italy, entro il 30 aprile di ogni anno, a cura della segreteria di cui al comma 8. L’organismo può proporre ai Ministeri competenti l’organizzazione di specifici eventi pubblici, ai fini della divulgazione delle suddette risultanze.
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