Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 43.006
/ Totale documenti scaricati: 29.561.482

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 43.006
/ Totale documenti scaricati: 29.561.482

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 43.006 *

/ Totale documenti scaricati: 29.561.482 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 43.006 *

/ Totale documenti scaricati: 29.561.482 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.006 *

/ Totale documenti scaricati: 29.561.482 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.006 *

/ Totale documenti scaricati: 29.561.482 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 43.006 *

/ Totale documenti scaricati: 29.561.482 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.006 *

/ Totale documenti scaricati: 29.561.482 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.006 *

/ Totale documenti scaricati: 29.561.482 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.006 *

/ Totale documenti scaricati: 29.561.482 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti

Slide background








Europe, Rome

Direttiva (UE) 2024/884

ID 21530 | | Visite: 2800 | Legislazione RifiutiPermalink: https://www.certifico.com/id/21530

Direttiva  UE  2024 884   Modifica direttiva RAEE

Direttiva (UE) 2024/884 / Modifica direttiva RAEE

ID 21530 | 19.03.2024

Direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

GU L 2024/884 del 19.3.2024

Entrata in vigore: 08.04.2024

Recepimento Stati membri: entro il 9 ottobre 2025

...

Articolo 1 Modifiche della direttiva 2012/19/UE

La direttiva 2012/19/UE è così modificata:

1) è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 24 bis Riesame

1. Entro il 31 dicembre 2026, la Commissione valuta la necessità di procedere a una revisione della presente direttiva e, se del caso, presenta una proposta legislativa in tal senso, corredata di una valutazione approfondita dell’impatto socioeconomico e ambientale.

2. Nell’ambito della valutazione d’impatto di cui al paragrafo 1, la Commissione considera in particolare la necessità:

a) di disposizioni che garantiscono specificamente il rispetto del principio della certezza del diritto e l’assenza di effetti retroattivi ingiustificati in uno Stato membro;

b) di disposizioni che garantiscano l’applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE;

c) di disposizioni che garantiscano che i cittadini e i consumatori non siano gravati da costi sproporzionati, conformemente al principio «chi inquina paga»;

d) di disposizioni che garantiscono la piena attuazione e applicazione della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi di raccolta adeguati, nonché per quanto riguarda la prevenzione del commercio illegale di RAEE;

e) della creazione di una nuova categoria di AEE denominata «Pannelli fotovoltaici» nell’ambito della presente direttiva, al fine di separare i pannelli fotovoltaici dalla categoria 4 di AEE esistente denominata «Apparecchiature di grandi dimensioni» di cui agli allegati III e IV, e il calcolo degli obiettivi di raccolta sulla base dei rifiuti originati dai pannelli fotovoltaici disponibili per la raccolta in funzione della loro durata di vita prevista, anziché della quantità di prodotti immessi sul mercato;

f) dell’istituzione di un meccanismo volto a garantire che, in caso di fallimento o liquidazione del produttore, i futuri costi della raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento ecocompatibile dei rifiuti originati dai pannelli fotovoltaici provenienti sia dai nuclei domestici che dagli utilizzatori diversi dai nuclei domestici siano coperti.»;

2) l’articolo 12 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori prevedano almeno il finanziamento della raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento ecocompatibile dei RAEE provenienti dai nuclei domestici depositati nei centri di raccolta istituiti a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, come segue:

a) per i RAEE originati dalle AEE di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici, se tali AEE sono state immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005;

b) per i RAEE originati da pannelli fotovoltaici, se tali pannelli sono stati immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012; e

c) per i RAEE originati dalle AEE di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), se tali AEE sono state immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018.» ;

b) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3. Ciascun produttore è responsabile del finanziamento delle operazioni di cui al paragrafo 1 relative ai rifiuti derivanti dai suoi prodotti. Il produttore può scegliere di adempiere a tale obbligo o individualmente o aderendo ad un regime collettivo.»;

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il finanziamento dei costi della gestione dei RAEE originati dai prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), diversi dai pannelli fotovoltaici, immessi sul mercato il 13 agosto 2005 o anteriormente a tale data («rifiuti storici») è sopportato da uno o più sistemi ai quali contribuiscono proporzionalmente tutti i produttori esistenti sul mercato al momento in cui si verificano i rispettivi costi, ad esempio in proporzione della rispettiva quota di mercato per tipo di apparecchiatura.» ;

3) all’articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché il finanziamento dei costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecocompatibile dei RAEE provenienti da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sia sostenuto dai produttori come segue:

a) per i RAEE originati dalle AEE di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici, se tali AEE sono state immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005;

b) per i RAEE originati da pannelli fotovoltaici, se tali pannelli sono stati immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012; e

c) per i RAEE originati dalle AEE di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), se tali AEE sono state immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018.»;

Per i rifiuti storici derivanti dalle AEE di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), diversi dai pannelli fotovoltaici, che sono sostituiti da nuovi prodotti equivalenti o da nuovi prodotti adibiti alla medesima funzione, il finanziamento dei costi spetta ai produttori di detti prodotti all’atto della fornitura. Gli Stati membri possono, in alternativa, disporre che gli utilizzatori diversi dai nuclei domestici siano anch’essi resi parzialmente o totalmente responsabili di tale finanziamento.

Per gli altri rifiuti storici delle AEE di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici, il finanziamento dei costi incombe sugli utilizzatori diversi dai nuclei domestici.»;

4) all’articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE come rifiuti urbani misti e di facilitarne la raccolta differenziata, gli Stati membri provvedono affinché i produttori marchino adeguatamente, preferibilmente in conformità alla norma europea EN 50419:2022, con il simbolo indicato nell’allegato IX le AEE immesse sul mercato. In casi eccezionali, ove sia necessario a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, il simbolo è stampato sull’imballaggio, sulle istruzioni per l’uso e sulla garanzia dell’AEE.» ;

5) all’articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Inoltre, al fine di consentire che la data in cui l’AEE è stata immessa sul mercato sia determinata in modo inequivocabile, gli Stati membri provvedono a che il marchio apposto sull’AEE specifichi che quest’ultima è stata immessa sul mercato successivamente al 13 agosto 2005. A tal fine è preferibile applicare la norma europea EN 50419:2022.

Per i pannelli fotovoltaici, l’obbligo di cui al primo comma si applica solo a quelli immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012.

Relativamente alle AEE di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), l’obbligo di cui al primo comma del presente paragrafo si applica solo a quelle immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018.» .

Articolo 2 Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 9 ottobre 2025. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

...

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Direttiva (UE) 2024_884.pdf)Direttiva (UE) 2024/884
 
IT501 kB219

Tags: Ambiente Rifiuti RAEE

Ultimi inseriti

ECHA Annual report 2024
Apr 19, 2025 75

ECHA Annual report 2024

ECHA Annual report 2024 ID 23848 | 19.04.2025 / Attached ECHA’s achievements in 2024 reflect a strong commitment to our strategic goals and priorities, as well as our vision of chemical safety through science, collaboration and knowledge. We continued to progress and implement our existing legal… Leggi tutto
Per un Europa libera e unita   Il Manifesto di Ventotene
Apr 18, 2025 77

Per un'Europa libera e unita - Il Manifesto di Ventotene

in News
Per un'Europa libera e unita - Il Manifesto di Ventotene 1941 - Altiero Spinelli - Ernesto Rossi ID 23846 | 18.04.2025 L’idea o meglio l’ideale di una federazione europea circolava in Europa da un secolo e mezzo, se si fa riferimento al progetto scritto nel 1814 da H. de Saint-Simon e A. Thierry… Leggi tutto
Legge 31 dicembre 1962 n  1859
Apr 18, 2025 77

Legge 31 dicembre 1962 n. 1859

in News
Legge 31 dicembre 1962 n. 1859 / Istituzione scuola media statale ID 23845 | 18.04.2025 Legge 31 dicembre 1962 n. 1859Istituzione e ordinamento della scuola media statale. (GU n.27 del 30.01.1963)_________ Aggiornamenti all'atto 30/06/1977 LEGGE 16 giugno 1977, n. 348 (in G.U. 30/06/1977, n.177)… Leggi tutto
Apr 18, 2025 96

Regio Decreto 30 settembre 1938 n. 1652

in News
Regio Decreto 30 settembre 1938 n. 1652 ID 23844 | 18.04.2025 Regio Decreto 30 settembre 1938 n. 1652Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario. (038U1652) Entrata in vigore del provvedimento: 13/11/1938 (GU n.248 del 29.10.1938 - S.O. n. 248) [box-warning]Abrogato da: Decreto-Legge 25… Leggi tutto
Circolare Prot  n  11456 del 14 aprile 2025
Apr 18, 2025 110

Circolare Prot. n. 11456 del 14 aprile 2025

Circolare Prot. n. 11456 del 14 aprile 2025 ID 23843 | 18.04.2025 / In allegato Parere relativo alle sanzioni previste dal Regolamento UE 1054/2020 in ordine alla sostituzione del tachigrafo di prima generazione con quello di nuova generazione ... Si fa riferimento alla nota del 27 marzo scorso di… Leggi tutto
Apr 18, 2025 109

Circolare MIT Prot. n. 11719 del 15 aprile 2025

Circolare MIT Prot. n. 11719 del 15 aprile 2025 ID 23841 | 18.04.2025 Oggetto: Ai destinatari in allegato Censimento delle imprese di autoriparazione autorizzate dalla Direzione Generale per la motorizzazione ai sensi dell’articolo 19 della Legge 1° dicembre 1986, n. 870. Collegati[box-note]Legge 1… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Circolare Prot  n  11456 del 14 aprile 2025
Apr 18, 2025 110

Circolare Prot. n. 11456 del 14 aprile 2025

Circolare Prot. n. 11456 del 14 aprile 2025 ID 23843 | 18.04.2025 / In allegato Parere relativo alle sanzioni previste dal Regolamento UE 1054/2020 in ordine alla sostituzione del tachigrafo di prima generazione con quello di nuova generazione ... Si fa riferimento alla nota del 27 marzo scorso di… Leggi tutto
Apr 17, 2025 150

UNI EN 13018:2016

UNI EN 13018:2016 / PND Esame visivo ID 23833 | 17.04.2025 / Preview allegata UNI EN 13018:2016 Prove non distruttive - Esame visivo - Principi generali Data disponibilità: 21 giugno 2016________ La norma specifica i principi generali per l'esame visivo, sia diretto sia remoto, qualora sia… Leggi tutto
Apr 17, 2025 144

UNI 11627:2016

UNI 11627:2016 / Apparecchiature saldatura a gas manuali - Verifiche periodiche ID 23832 | 17.04.2025 / Preview allegata UNI 11627:2016Apparecchiature per saldatura a gas - Attrezzature gas manuali di saldatura, riscaldo e taglio - Verifiche periodiche Data disponibilità: 10 marzo 2016________ La… Leggi tutto