Decreto 12 dicembre 2023
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Decreto 12 dicembre 2023 / Modifica Decreto fertilizzanti
ID 21270 | 31.01.2024
Decreto 12 dicembre 2023 Aggiornamento degli allegati 6 e 7 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88».
(GU n.25 del 31.01.2024)
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Art. 1.
1. All’allegato 6 «Prodotti ad azione specifica», Punto 4.1. Biostimolanti, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, è aggiunto il prodotto n. 12 «Idrolizzato fluido a base di epitelio animale e di alghe brune» di cui all’allegato 1 del presente decreto.
2. All’allegato 7 «Tolleranze» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono apportate le modificazioni previste all’allegato 2 del presente decreto.
Art. 2.
1. Le merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno stato EFTA firmatario dell’accordo SEE e in esso legalmente commercializzate, sono considerate compatibili con questa misura. L’applicazione di questa misura è sottoposta al regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008, che stabilisce procedure relative all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro.
2. Ai sensi del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, l’autorità competente ai fini dell’applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste è il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
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